Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                   Commissario ad acta e supporto 
                    alla struttura commissariale 
 
  1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo ((ai sensi del comma
569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)), attua gli
obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del  piano
di rientro dai  disavanzi  del  servizio  sanitario  regionale  della
regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo
2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e  assicura
l'attuazione delle misure di cui al presente capo. 
  2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta
il  personale,  gli  uffici  e  i  mezzi  necessari  all'espletamento
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,  del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo  a
disposizione dalla regione Calabria e' costituito  da  25  unita'  di
personale dotato di adeguata esperienza  professionale,  appartenente
ai ruoli  regionali  in  posizione  di  distacco  obbligatorio  o  da
acquisire tramite interpello,  in  posizione  di  comando,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  da
enti pubblici regionali e da enti del servizio  sanitario  regionale.
In caso di  inadempienza  da  parte  della  regione  nel  fornire  il
necessario supporto, il Commissario ad acta ne da'  comunicazione  al
Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario
supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante  inadempienza  il
Ministro della salute, previa delibera del  Consiglio  dei  ministri,
adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le  necessarie
misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando
il  Commissario  ad  acta  ad  assumere  gli   atti   amministrativi,
organizzativi e gestionali necessari. 
  3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4, comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ((e' coadiuvato da uno  o  piu'
sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre)), in possesso
di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza in materia
di gestione sanitaria e in materia amministrativa. 
  4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto  tecnico  e
operativo.  A  tal  fine,  l'AGENAS  puo'  avvalersi   di   personale
comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a  profili
professionali  attinenti  ai   settori   dell'analisi,   valutazione,
controllo    e    monitoraggio    delle    performance     sanitarie,
((prioritariamente)) con riferimento alla trasparenza  dei  processi,
con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque  unita',
((stipulati con soggetti individuati)) tramite  procedura  selettiva.
Per la copertura degli oneri derivanti  dall'attuazione  del  secondo
periodo, nel  limite  di  euro  244.000  per  l'anno  2020,  di  euro
1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000  per  l'anno  2022,  si
provvede utilizzando  l'avanzo  di  amministrazione  ((dell'AGENAS)),
come approvato in occasione del  rendiconto  generale  annuale.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a euro 125.660  per  l'anno  2020,  a  euro
751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189.
Per le medesime finalita' di cui al primo  periodo,  i  contratti  di
lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8,  comma  3,  del
decreto-legge   30   aprile   2019   n.   35,    convertito,    ((con
modificazioni)), dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  possono  essere
prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non
spese accertate per l'anno 2020  di  cui  al  comma  4  del  medesimo
articolo 8. 
  ((4-bis. Al fine di garantire l'esigibilita' dei livelli essenziali
di assistenza  (LEA)  nella  regione  Calabria,  anche  in  relazione
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in  deroga  ai   limiti
previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il
personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute,
al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla
base del fabbisogno rilevato dalle  aziende  del  servizio  sanitario
regionale, sentito il Commissario  ad  acta,  autorizza  il  medesimo
Commissario ad attuare un piano  straordinario  per  l'assunzione  di
personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per  il  settore
dell'emergenza-urgenza,  facendo  ricorso  innanzitutto  agli  idonei
delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di  spesa
di cui al primo periodo del comma 4-ter. 
  4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis e' autorizzata la spesa  di
12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A  tal  fine  e'
autorizzata la  spesa  di  12  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo di  una  quota  del  20  per  cento  delle  risorse  di  cui
all'articolo 6, comma 1, e,  a  decorrere  dall'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4-quater. Per  effetto  di  quanto  previsto  dal  comma  4-ter,  a
decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del  fabbisogno
sanitario standard cui  concorre  lo  Stato  e'  incrementato  di  12
milioni di euro annui, da destinarsi alla regione Calabria)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  569  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)): 
                «569.  La  nomina  a  commissario  ad  acta  per   la
          predisposizione, l'adozione o  l'attuazione  del  piano  di
          rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata  ai
          sensi dell'art. 2, commi  79,  83  e  84,  della  legge  23
          dicembre 2009,  n.  191,  e  successive  modificazioni,  e'
          incompatibile  con  l'affidamento  o  la  prosecuzione   di
          qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta
          a  commissariamento.  Il  commissario  deve  possedere   un
          curriculum   che   evidenzi   qualificate   e    comprovate
          professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria  anche
          in  base  ai  risultati  in   precedenza   conseguiti.   La
          disciplina di cui al presente comma si applica alle  nomine
          effettuate, a qualunque titolo, successivamente  alla  data
          di   entrata    in    vigore    della    presente    legge.
          Conseguentemente, all'art. 2 della legge n.  191  del  2009
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 79, alinea: 
                    1) al terzo periodo, le  parole:  "il  presidente
          della regione" sono sostituite dalla seguente: "un"; 
                    2) al  quarto  periodo,  le  parole:  "presidente
          quale" sono soppresse; 
                  b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83,  le
          parole: "il presidente della regione o un  altro  soggetto"
          sono sostituite dalla seguente: "un"; 
                  c)  al  comma  84,  le  parole:  "presidente  della
          regione, nominato" sono soppresse e le  parole:  "ai  sensi
          dei commi 79 o 83," sono sostituite dalle  seguenti:  ",  a
          qualunque titolo nominato,"; 
                  d) il comma 84-bis e' sostituito dal seguente: 
                    "84-bis. In caso di  impedimento  del  presidente
          della regione nominato commissario ad  acta,  il  Consiglio
          dei ministri  nomina  un  commissario  ad  acta,  al  quale
          spettano i poteri indicati nel terzo e nel  quarto  periodo
          del  comma  83,  fino  alla  cessazione  della   causa   di
          impedimento".» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  11,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione
          all'emergenza da COVID-19). - Omissis. 
                11.  A  seguito  dell'approvazione   da   parte   del
          Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione
          di cui al comma 1, considerata l'urgenza,  gli  importi  di
          cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari  a  complessivi
          1.467.491.667  euro,  sono  trasferiti  alla   contabilita'
          speciale  intestata  al   Commissario   straordinario   per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il   contenimento    e    il    contrasto    dell'emergenza
          epidemiologica COVID-19, e si compongono  di  1.413.145.000
          euro, da ripartire a livello regionale secondo  la  Tabella
          di cui all'Allegato D annesso al  presente  decreto,  e  di
          54.346.667 euro per le strutture movimentabili  di  cui  al
          comma   3.   Il   Commissario   Straordinario   procedera',
          nell'ambito  dei  poteri  conferitigli  dall'art.  122  del
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  a  dare
          attuazione ai piani, garantendo la massima tempestivita'  e
          l'omogeneita'  territoriale,  in  raccordo   con   ciascuna
          regione e provincia autonoma.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222
          (Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo sviluppo e l'equita' sociale): 
                «Art.  4  (Commissari  ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti). - Omissis. 
                2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui  al
          comma 1, ovvero gli atti  e  le  azioni  posti  in  essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie locali, nomina un  commissario  ad
          acta per l'intero periodo di vigenza del singolo  Piano  di
          rientro. Al fine di assicurare la puntuale  attuazione  del
          piano di rientro, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione  dell'incarico  commissariale.  I
          subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
          commissario,  essendo  il  loro  mandato   vincolato   alla
          realizzazione di alcuni o di tutti gli  obiettivi  affidati
          al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
          puo'  avvalersi  dei  subcommissari  anche  quali  soggetti
          attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti  dei
          direttori generali delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e delle aziende  ospedaliere
          universitarie, fermo restando il trattamento  economico  in
          godimento, la  sospensione  dalle  funzioni  in  atto,  che
          possono  essere  affidate  a  un  soggetto   attuatore,   e
          l'assegnazione ad altro incarico fino alla  durata  massima
          del commissariamento  ovvero  alla  naturale  scadenza  del
          rapporto con l'ente del servizio sanitario.  Gli  eventuali
          oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a  carico
          della   regione   interessata,   che   mette   altresi'   a
          disposizione  del  commissario  e  dei   subcommissari   il
          personale, gli uffici e i mezzi necessari  all'espletamento
          dell'incarico. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, sono determinati  i
          compensi degli  organi  della  gestione  commissariale.  Le
          regioni provvedono ai predetti adempimenti  utilizzando  le
          risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. L'incarico di commissario ad  acta  e
          di   subcommissario   e'   valutabile   quale    esperienza
          dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'art. 1  del
          decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - Omissis. 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione: 
                «Art. 120. - La Regione non puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
                Il Governo puo' sostituirsi a organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          Omissis. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, commi  3  e  4,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  (Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria): 
                «Art.  8  (Supporto  dell'Agenzia  nazionale  per   i
          servizi sanitari regionali). - Omissis. 
                3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'AGENAS  puo'
          ricorrere a  profili  professionali  attinenti  ai  settori
          dell'analisi, valutazione, controllo e  monitoraggio  delle
          performance   sanitarie,   anche   con   riferimento   alla
          trasparenza  dei  processi,   con   contratti   di   lavoro
          flessibile. 
                4.   Per   la   copertura   degli   oneri   derivanti
          dall'attuazione del presente articolo, nel  limite  massimo
          di euro 2.000.000 per l'anno 2019 e di euro  4.000.000  per
          l'anno  2020,   si   provvede   utilizzando   l'avanzo   di
          amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione  del
          rendiconto  generale  annuale.  Alla  compensazione   degli
          effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
          netto, pari a euro 1.022.000 per  l'anno  2019  ed  a  euro
          2.044.000   per   l'anno   2020,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».