Art. 2 
 
                 Commissari straordinari degli enti 
                  del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Il Commissario ad acta  ((di  cui  all'articolo  1)),  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  previa
intesa con la Regione, nonche' con il rettore  nei  casi  di  aziende
ospedaliere universitarie, nomina un  Commissario  straordinario  per
ogni ente, o anche per piu' enti, del servizio  sanitario  regionale.
In mancanza d'intesa con la Regione entro il  termine  perentorio  di
dieci giorni, la nomina e' effettuata con decreto del Ministro  della
salute, su proposta del Commissario  ad  acta,  previa  delibera  del
Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare il Presidente
della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. 
  2.  Il  Commissario  straordinario  e'  scelto,  anche  nell'ambito
dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016,  n.  171,  fra  soggetti  di  comprovata  competenza  ed
esperienza, in particolare in materia di organizzazione  sanitaria  o
di  gestione  aziendale,  anche  in  quiescenza.  Restano  ferme   le
disposizioni  in  materia  d'inconferibilita'   e   incompatibilita',
nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11,  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502.  La  nomina  a  Commissario
straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico
presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni  altro
ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente  pubblico,
ha altresi' diritto all'aspettativa non retribuita con  conservazione
dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. 
  3. L'ente  del  Servizio  sanitario  ((regionale))  corrisponde  al
Commissario  straordinario  il  compenso  stabilito  dalla  normativa
regionale per i direttori generali dei rispettivi enti  del  servizio
sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito  un
compenso aggiuntivo  per  l'incarico  di  Commissario  straordinario,
comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi  a
carico del bilancio del Ministero della salute.  ((La  corresponsione
del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo e' subordinata alla
valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma  6)).
Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e
2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 75.000 per  l'anno
2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro  375.000  per  l'anno
2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno  2020  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e
2022 mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di  parte  corrente
iscritto nello stato di previsione del  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
  4. Entro ((novanta giorni)) dalla nomina ai sensi del  comma  1,  i
Commissari  straordinari  adottano  gli   atti   aziendali   di   cui
all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992,
che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di  garantire  il
rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro
dai disavanzi nel  settore  sanitario  e  con  i  relativi  programmi
operativi di prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le  procedure
di controllo interno. Nel medesimo  termine  approvano,  altresi',  i
bilanci aziendali ((relativi agli esercizi gia' conclusi)). 
  5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali ((o di mancata
approvazione dei bilanci relativi agli esercizi  gia'  conclusi))  da
parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal  comma  4,
gli stessi sono adottati  dal  Commissario  ad  acta  nei  successivi
trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti  aziendali  ((o
di mancata approvazione  dei  bilanci  relativi  agli  esercizi  gia'
conclusi)) da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli
stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine
di trenta giorni. 
  6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e  comunque  ogni
tre mesi  l'operato  dei  Commissari  straordinari  in  relazione  al
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al   programma   operativo
2019-2021.  In  caso  di   valutazione   negativa   del   Commissario
straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in
contraddittorio. I Commissari straordinari  decadono  automaticamente
dall'incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui
al comma 4 ((o di mancata  approvazione  dei  bilanci  relativi  agli
esercizi gia' conclusi nei termini ivi previsti. Nei casi di revoca o
di decadenza di cui al presente comma, ai commissari straordinari non
e' corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3)). 
  7. Il Commissario straordinario verifica  periodicamente,  che  non
sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attivita'
svolta  dai  direttori  amministrativi  e   sanitari.   Qualora   sia
dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e  sanitari,  il
Commissario straordinario li  sostituisce  attingendo  dagli  elenchi
regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei  casi  di
decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici  di  direttore
sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel  proprio
sito internet istituzionale un avviso  finalizzato  ad  acquisire  la
disponibilita' ad assumere l'incarico.  Qualora,  trascorsi  quindici
giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta  alcuna  manifestazione
di interesse, tale incarico puo' essere conferito  anche  a  soggetti
non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo  3
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in  possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del
citato decreto legislativo n. 171 del 2016. 
  8. Il Commissario straordinario informa periodicamente  e  comunque
ogni ((tre)) mesi sulle misure di risanamento adottate la  conferenza
dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies,  lettera  e),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ((e  le  organizzazioni
sindacali,  che  possono))  formulare  al   riguardo   proposte   non
vincolanti. 
  ((8-bis. Per la durata dello stato di emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con  il  Commissario
ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei
sindaci sulle attivita' messe in  atto  al  fine  di  contrastare  la
diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento  del
programma operativo per la gestione dell'emergenza  da  COVID-19,  di
cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza  puo'  formulare  proposte
con riferimento  alle  azioni  volte  a  integrare  la  strategia  di
contrasto della diffusione del COVID-19.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della  delega
          di cui all'art. 11, comma 1,  lettera  p),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria): 
                «Art. 1 (Elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla
          nomina  di  direttore  generale  delle  aziende   sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale).  -  1.  I  provvedimenti  di
          nomina  dei  direttori  generali  delle  aziende  sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto  di
          quanto previsto dal presente articolo. 
                2. E' istituito, presso il  Ministero  della  salute,
          l'elenco nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
          direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
          restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
          e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'art.
          2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con  procedure
          informatizzate ed  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
          Ministero della salute. 
                2-bis. Nell'elenco nazionale di cui  al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'art.  11,  comma  6,   primo   periodo,   del   decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
                3. Ai fini della formazione  dell'elenco  di  cui  al
          comma 2, con decreto del Ministro della salute e'  nominata
          ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
          uno designato dal Ministro della  salute  con  funzioni  di
          presidente scelto tra magistrati ordinari,  amministrativi,
          contabili e avvocati dello  Stato,  e  quattro  esperti  di
          comprovata competenza  ed  esperienza,  in  particolare  in
          materia  di  organizzazione   sanitaria   o   di   gestione
          aziendale, di cui uno designato dal Ministro della  salute,
          uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
          regionali, e due designati dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano.  I  componenti  della  commissione
          possono essere nominati una sola volta e restano in  carica
          per il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco  e
          all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
          In fase di prima applicazione, la commissione  e'  nominata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
                4. La commissione di cui  al  comma  3  procede  alla
          formazione dell'elenco nazionale di cui al comma  2,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento,   previa
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e sul sito internet del Ministero della salute  di
          un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla  selezione
          sono  ammessi  i  candidati  che   non   abbiano   compiuto
          sessantacinque anni di eta' in possesso di: 
                  a)  diploma  di  laurea  di   cui   all'ordinamento
          previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000,  n.  2,
          ovvero laurea specialistica o magistrale; 
                  b)  comprovata  esperienza   dirigenziale,   almeno
          quinquennale, nel settore sanitario o settennale  in  altri
          settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
          delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
          settore pubblico o nel settore privato; 
                  c) attestato  rilasciato  all'esito  del  corso  di
          formazione  in   materia   di   sanita'   pubblica   e   di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale, avvalendosi  anche  dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, e in  collaborazione  con
          le  universita'  o  altri  soggetti  pubblici   o   privati
          accreditati  ai  sensi  dell'art.   16-ter,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  operanti   nel   campo   della   formazione
          manageriale,  con  periodicita'  almeno   biennale.   Entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  con  Accordo  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti  i
          contenuti, la metodologia delle attivita'  didattiche  tali
          da assicurare un piu' elevato livello della formazione,  la
          durata dei corsi  e  il  termine  per  l'attivazione  degli
          stessi,  nonche'  le  modalita'  di   conseguimento   della
          certificazione.  Sono  fatti   salvi   gli   attestati   di
          formazione conseguiti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
          in  particolare  dell'art.  3-bis,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  nonche'   gli   attestati   in   corso   di
          conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.
          3-bis, comma 4, anche  se  conseguiti  in  data  posteriore
          all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi
          siano iniziati in data antecedente  alla  data  di  stipula
          dell'Accordo di cui al presente comma. 
                5. I requisiti indicati nel  comma  4  devono  essere
          posseduti alla data di scadenza del termine  stabilito  per
          la presentazione della domanda di ammissione. Alle  domande
          dovranno  essere  allegati  il   curriculum   formativo   e
          professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
          comma 6. La partecipazione alla procedura di  selezione  e'
          subordinata al versamento ad apposito capitolo  di  entrata
          del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro  30,
          non rimborsabile. I relativi introiti sono  riassegnati  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero della salute  per  essere  destinati  alle  spese
          necessarie per  assicurare  il  supporto  allo  svolgimento
          delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco  di
          idonei cui al presente articolo. 
                6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
          formativi e professionali  e  della  comprovata  esperienza
          dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
          cui ai commi da  7-bis  a  7-sexies,  e  criteri  specifici
          predefiniti  nell'avviso  pubblico  di  cui  al  comma   4,
          considerando: 
                  a)   relativamente   alla   comprovata   esperienza
          dirigenziale, la tipologia  e  dimensione  delle  strutture
          nelle quali e' stata maturata, anche in termini di  risorse
          umane e finanziarie gestite, la posizione di  coordinamento
          e responsabilita' di strutture con incarichi di durata  non
          inferiore a un anno,  nonche'  eventuali  provvedimenti  di
          decadenza, o provvedimenti assimilabili; 
                  b)   relativamente   ai    titoli    formativi    e
          professionali che devono comunque avere  attinenza  con  le
          materie  del  management  e  della   direzione   aziendale,
          l'attivita' di docenza svolta in corsi universitari e  post
          universitari presso  istituzioni  pubbliche  e  private  di
          riconosciuta  rilevanza,  delle   pubblicazioni   e   delle
          produzioni  scientifiche  degli  ultimi  cinque  anni,   il
          possesso  di  diplomi  di  specializzazione,  dottorati  di
          ricerca, master, corsi di perfezionamento  universitari  di
          durata   almeno   annuale,   abilitazioni    professionali,
          ulteriori corsi  di  formazione  di  ambito  manageriale  e
          organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private
          di riconosciuta rilevanza della durata di  almeno  50  ore,
          con esclusione dei  corsi  gia'  valutati  quali  requisito
          d'accesso. 
                7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile
          dalla commissione a ciascun candidato e'  di  100  punti  e
          possono essere inseriti nell'elenco nazionale  i  candidati
          che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore  a
          70   punti.   Il   punteggio   e'   assegnato    ai    fini
          dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
          pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati  senza
          l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione. 
                7-bis.  Ai  fini  della  valutazione  dell'esperienza
          dirigenziale maturata nel  settore  sanitario,  pubblico  o
          privato, di  cui  all'art.  1,  comma  4,  lettera  b),  la
          Commissione fa riferimento all'esperienza  acquisita  nelle
          strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
          del settore farmaceutico e dei dispositivi medici,  nonche'
          negli enti a carattere regolatorio e di ricerca  in  ambito
          sanitario. 
                7-ter.  L'esperienza  dirigenziale  valutabile  dalla
          Commissione,  di  cui  al   comma   6,   lettera   a),   e'
          esclusivamente   l'attivita'   di   direzione    dell'ente,
          dell'azienda, della struttura o  dell'organismo  ovvero  di
          una  delle  sue  articolazioni  comunque   contraddistinte,
          svolta, a seguito di formale conferimento di incarico,  con
          autonomia  organizzativa  e  gestionale,  nonche'   diretta
          responsabilita' di risorse umane, tecniche  o  finanziarie,
          maturata nel settore pubblico e privato. Non  si  considera
          esperienza dirigenziale valutabile ai  sensi  del  presente
          comma l'attivita' svolta a seguito di incarico  comportante
          funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 
                7-quater. La  Commissione  valuta  esclusivamente  le
          esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
          sette anni, attribuendo un  punteggio  complessivo  massimo
          non  superiore  a  60  punti,  tenendo  conto  per  ciascun
          incarico di quanto previsto dal comma  6,  lettera  a).  In
          particolare: 
                  a)    individua    range    predefiniti    relativi
          rispettivamente al numero di  risorse  umane  e  al  valore
          economico delle risorse finanziarie gestite e  per  ciascun
          range attribuisce il relativo punteggio; 
                  b)  definisce  il  coefficiente  da  applicare   al
          punteggio base ottenuto dal  candidato  in  relazione  alle
          diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
          dirigenziale e' stata svolta; 
                  c)  definisce  il  coefficiente  da  applicare   al
          punteggio base  ottenuto  dal  candidato  per  l'esperienza
          dirigenziale  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
          responsabilita' di piu' strutture dirigenziali. 
                7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
          candidato, o provvedimenti  assimilabili,  riportati  negli
          ultimi sette anni, sono valutati con una  decurtazione  del
          punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il  punteggio  per
          ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la  frazione
          superiore all'anno, e' attribuito  assegnando  per  ciascun
          giorno  di   durata   un   trecentosessantacinquesimo   del
          punteggio annuale previsto per quella specifica  esperienza
          dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni  temporali  degli
          incarichi ricoperti, e'  valutata  ai  fini  dell'idoneita'
          esclusivamente   una   singola   esperienza   dirigenziale,
          scegliendo quella a cui puo' essere attribuito  il  maggior
          punteggio. 
                7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi  e
          professionali  posseduti  dal  candidato   attribuendo   un
          punteggio, complessivo massimo non superiore  a  40  punti,
          ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
          b). 
                8.  Non   possono   essere   reinseriti   nell'elenco
          nazionale coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  dal
          precedente incarico di direttore  generale  per  violazione
          degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo
          14  marzo  2013,  n.  33,  come  modificato   dal   decreto
          legislativo 25 maggio 2016, n. 97.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art.  3  (Organizzazione  delle   unita'   sanitarie
          locali). - 1. Le regioni, attraverso  le  unita'  sanitarie
          locali, assicurano i livelli essenziali  di  assistenza  di
          cui all'art. 1, avvalendosi  anche  delle  aziende  di  cui
          all'art. 4. 
                1-bis. In funzione del perseguimento  dei  loro  fini
          istituzionali, le unita' sanitarie locali si  costituiscono
          in aziende con personalita' giuridica pubblica e  autonomia
          imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
          sono disciplinati con atto aziendale  di  diritto  privato,
          nel  rispetto  dei   principi   e   criteri   previsti   da
          disposizioni  regionali.  L'atto  aziendale  individua   le
          strutture  operative  dotate  di  autonomia  gestionale   o
          tecnico-professionale,    soggette    a     rendicontazione
          analitica. 
                1-ter. 
                1-quater.  Sono  organi  dell'azienda  il   direttore
          generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.
          Il direttore generale adotta l'atto  aziendale  di  cui  al
          comma 1-bis; e' responsabile della gestione  complessiva  e
          nomina   i   responsabili   delle    strutture    operative
          dell'azienda.  Il   direttore   generale   e'   coadiuvato,
          nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,   dal   direttore
          amministrativo  e  dal  direttore  sanitario.  Le   regioni
          disciplinano forme  e  modalita'  per  la  direzione  e  il
          coordinamento  delle  attivita'  sociosanitarie  a  elevata
          integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del
          Collegio di direzione di cui all'art. 17 per  le  attivita'
          ivi indicate. 
                1-quinquies.  Il  direttore   amministrativo   e   il
          direttore sanitario sono nominati dal  direttore  generale.
          Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che  ne
          ha  la  responsabilita',   alla   direzione   dell'azienda,
          assumono diretta responsabilita' delle funzioni  attribuite
          alla loro competenza e concorrono, con la  formulazione  di
          proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della
          direzione generale. 
                2. 
                3.  L'unita'  sanitaria  locale  puo'   assumere   la
          gestione di  attivita'  o  servizi  socio-assistenziali  su
          delega dei singoli enti locali con oneri  a  totale  carico
          degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale,  e
          con specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria  locale
          procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva  acquisizione
          delle necessarie disponibilita' finanziarie. 
                4. 
                5. Le regioni disciplinano, entro il 31  marzo  1994,
          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
          organizzative e di  funzionamento  delle  unita'  sanitarie
          locali prevedendo tra l'altro: 
                  a) - f); 
                    1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella
          misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo  delle
          entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle
          partite di giro; 
                    2) la contrazione  di  mutui  o  l'accensione  di
          altre forme di credito, di durata  non  superiore  a  dieci
          anni, per il  finanziamento  di  spese  di  investimento  e
          previa  autorizzazione  regionale,  fino  ad  un  ammontare
          complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi,
          non  superiore  al  15  per  cento  delle  entrate  proprie
          correnti previste nel bilancio annuale  di  competenza,  ad
          esclusione della quota  di  Fondo  sanitario  nazionale  di
          parte corrente attribuita alla regione; 
                  g) i criteri per  la  definizione  delle  dotazioni
          organiche  e  degli  uffici   dirigenziali   delle   unita'
          sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere  nonche'  i
          criteri per  l'attuazione  della  mobilita'  del  personale
          risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
                6.  Tutti  i   poteri   di   gestione,   nonche'   la
          rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
          al direttore generale. Al  direttore  generale  compete  in
          particolare, anche attraverso  l'istituzione  dell'apposito
          servizio di  controllo  interno  di  cui  all'art.  20  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   verificare,   mediante
          valutazioni comparative dei costi,  dei  rendimenti  e  dei
          risultati, la corretta ed economica gestione delle  risorse
          attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
          andamento dell'azione amministrativa.  I  provvedimenti  di
          nomina  dei  direttori  generali   delle   aziende   unita'
          sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono  adottati
          esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art.
          1 del decreto-legge 27  agosto  1994,  n.  512,  convertito
          dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590,  senza  necessita'  di
          valutazioni comparative. L'autonomia  di  cui  al  comma  1
          diviene effettiva con la prima  immissione  nelle  funzioni
          del direttore generale. I contenuti di tale contratto,  ivi
          compresi i criteri per la determinazione degli  emolumenti,
          sono fissati entro centoventi giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri  della
          sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza  sociale
          e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome. Il direttore generale  e'  tenuto  a  motivare  i
          provvedimenti assunti in difformita' dal  parere  reso  dal
          direttore sanitario, dal  direttore  amministrativo  e  dal
          consiglio dei sanitari. In caso di vacanza  dell'ufficio  o
          nei  casi  di  assenza  o  di  impedimento  del   direttore
          generale, le relative funzioni sono  svolte  dal  direttore
          amministrativo o dal  direttore  sanitario  su  delega  del
          direttore generale o, in mancanza di delega, dal  direttore
          piu' anziano per eta'. Ove  l'assenza  o  l'impedimento  si
          protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. 
                7. Il direttore sanitario e' un medico che,  all'atto
          del  conferimento  dell'incarico,  non  abbia  compiuto  il
          sessantacinquesimo anno di eta'  e  che  abbia  svolto  per
          almeno  cinque  anni  qualificata  attivita'  di  direzione
          tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,  pubbliche
          o private, di  media  o  grande  dimensione.  Il  direttore
          sanitario dirige i servizi sanitari ai  fini  organizzativi
          ed igienico-sanitari  e  fornisce  parere  obbligatorio  al
          direttore generale sugli  atti  relativi  alle  materie  di
          competenza. Il direttore amministrativo e' un  laureato  in
          discipline  giuridiche  o  economiche  che,  all'atto   del
          conferimento   dell'incarico,   non   abbia   compiuto   il
          sessantacinquesimo anno di eta'  e  che  abbia  svolto  per
          almeno cinque anni una qualificata attivita'  di  direzione
          tecnica o amministrativa  in  enti  o  strutture  sanitarie
          pubbliche o  private  di  media  o  grande  dimensione.  Il
          direttore amministrativo dirige  i  servizi  amministrativi
          dell'unita' sanitaria locale.  Nelle  aziende  ospedaliere,
          nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui  all'art.  2
          del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,  e  negli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e  i
          compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo
          e del dirigente medico di cui  all'art.  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge. Sono soppresse le  figure  del
          coordinatore amministrativo, del coordinatore  sanitario  e
          del  sovrintendente   sanitario,   nonche'   l'ufficio   di
          direzione. 
                8 - 10. 
                11. Non possono essere nominati  direttori  generali,
          direttori amministrativi o direttori sanitari delle  unita'
          sanitarie locali: 
                  a) coloro che hanno riportato condanna,  anche  non
          definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un  anno  per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione  dei
          doveri inerenti ad  una  pubblica  funzione,  salvo  quanto
          disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale; 
                  b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale
          per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
          in flagranza; 
                  c) coloro che  sono  stati  sottoposti,  anche  con
          provvedimento non definitivo ad una misura di  prevenzione,
          salvi gli effetti della riabilitazione  prevista  dall'art.
          15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55; 
                  d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
          detentiva o a liberta' vigilata. 
                12. Il consiglio dei sanitari e'  organismo  elettivo
          dell'unita' sanitaria locale  con  funzioni  di  consulenza
          tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
          Fanno parte del consiglio medici in  maggioranza  ed  altri
          operatori sanitari laureati -  con  presenza  maggioritaria
          della  componente   ospedaliera   medica   se   nell'unita'
          sanitaria locale e'  presente  un  presidio  ospedaliero  -
          nonche' una rappresentanza del personale infermieristico  e
          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
          dei sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al  direttore
          generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
          profilo organizzativo,  e  per  gli  investimenti  ad  esse
          attinenti. Il consiglio dei sanitari  si  esprime  altresi'
          sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e'  da
          intendersi favorevole ove non formulato  entro  il  termine
          fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a
          definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
          modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
          del consiglio. 
                13.  Il  direttore  generale  dell'unita'   sanitaria
          locale nomina i revisori con specifico provvedimento  e  li
          convoca per la prima seduta.  Il  presidente  del  collegio
          viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta.  Ove
          a seguito di decadenza, dimissioni o  decessi  il  collegio
          risultasse mancante di uno o piu' componenti, il  direttore
          generale provvede ad acquisire le nuove designazioni  dalle
          amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu'  di
          due  componenti  dovra'  procedersi   alla   ricostituzione
          dell'intero collegio. Qualora  il  direttore  generale  non
          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
          giorni,  la  regione  provvede   a   costituirlo   in   via
          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
          designati   dal   Ministro   del   tesoro.   Il    collegio
          straordinario   cessa   le   proprie   funzioni    all'atto
          dell'insediamento  del  collegio  ordinario.   L'indennita'
          annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei
          revisori e' fissata in misura pari al 10  per  cento  degli
          emolumenti del  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria
          locale.   Al   presidente   del   collegio   compete    una
          maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita'  fissata
          per gli altri componenti. 
                14. Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine  di  corrispondere  alle  esigenze   sanitarie   della
          popolazione, provvede alla definizione,  nell'ambito  della
          programmazione regionale,  delle  linee  di  indirizzo  per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
          esercizio e rimette alla regione le relative  osservazioni,
          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
          alla definizione dei piani  programmatici  trasmettendo  le
          proprie valutazioni e proposte  al  direttore  generale  ed
          alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il  cui  ambito
          territoriale non coincide con il territorio del comune,  le
          funzioni del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza  dei
          sindaci  o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni   di
          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
          costituita nel suo seno da non piu'  di  cinque  componenti
          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
          delle funzioni dettate con normativa regionale.». 
              - Si riporta il testo all'art. 23-ter, commi 1 e 2, del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' art. 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale in regime di diritto pubblico di cui all' art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  5,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  (Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria): 
                «Art.  3  (Commissari  straordinari  degli  enti  del
          Servizio sanitario regionale). - Omissis. 
                5.  L'ente  del  Servizio  sanitario  della   Regione
          corrisponde  al  Commissario  straordinario   il   compenso
          stabilito  dalla  normativa  regionale  per   i   direttori
          generali dei rispettivi enti del servizio sanitario,  anche
          cumulativamente nei casi di cui al comma 4. Con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   adottato   di
          concerto col Ministro della salute  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
          definito  un  compenso   aggiuntivo   per   l'incarico   di
          Commissario straordinario, comunque non  superiore  a  euro
          50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del  bilancio
          del Ministero della salute. Restano comunque fermi i limiti
          di cui all'art. 23-ter, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22  dicembre  2011,  n.  214.  Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata  la  spesa  di  euro  472.500
          annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e  alla  relativa
          copertura  si  provvede   ai   sensi   dell'art.   14.   La
          corresponsione del compenso aggiuntivo di cui  al  presente
          comma  e'  subordinata  alla  valutazione  positiva   della
          verifica di cui al comma 7.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 34-ter, comma 5,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - Omissis. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della  delega
          di cui all'art. 11, comma 1,  lettera  p),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria): 
                «Art.   3   (Disposizioni   per    il    conferimento
          dell'incarico    di    direttore    sanitario,    direttore
          amministrativo e, ove previsto dalle  leggi  regionali,  di
          direttore  dei   servizi   socio-sanitari   delle   aziende
          sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e  degli  altri
          enti del Servizio sanitario nazionale). - 1.  Il  direttore
          generale, nel rispetto dei principi di trasparenza  di  cui
          al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33,   come
          modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e
          di cui all'art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015,
          n. 208, nomina il direttore  amministrativo,  il  direttore
          sanitario  e,  ove  previsto  dalle  leggi  regionali,   il
          direttore   dei   servizi   socio   sanitari,    attingendo
          obbligatoriamente agli elenchi regionali di  idonei,  anche
          di altre regioni, appositamente costituiti,  previo  avviso
          pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati  da
          una commissione  nominata  dalla  regione,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  e  composta  da
          esperti    di    qualificate    istituzioni    scientifiche
          indipendenti che non si trovino in situazioni di  conflitto
          d'interessi, di comprovata  professionalita'  e  competenza
          nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato
          dalla regione. La commissione valuta i titoli  formativi  e
          professionali, scientifici e  di  carriera  presentati  dai
          candidati, secondo specifici criteri  indicati  nell'avviso
          pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          fermi  restando  i  requisiti  previsti  per  il  direttore
          amministrativo e il direttore sanitario dall'art. 3,  comma
          7, e dall'art. 3-bis, comma 9, del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco
          regionale e' aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di
          direttore amministrativo,  di  direttore  sanitario  e  ove
          previsto dalle leggi regionali, di  direttore  dei  servizi
          socio sanitari, non puo' avere durata inferiore a tre  anni
          e superiore a cinque anni. In caso di manifesta  violazione
          di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento  e
          di  imparzialita'  della  amministrazione,   il   direttore
          generale, previa contestazione e nel rispetto del principio
          del contraddittorio, risolve il contratto,  dichiarando  la
          decadenza del  direttore  amministrativo  e  del  direttore
          sanitario,  e  ove  previsto  dalle  leggi  regionali,   di
          direttore dei servizi  socio  sanitari,  con  provvedimento
          motivato e provvede alla sua sostituzione con le  procedure
          di cui al presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-sexies,  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art. 2 (Competenze regionali). - Omissis. 
                2-sexies. La regione disciplina altresi': 
                  a)  l'articolazione  del  territorio  regionale  in
          unita' sanitarie locali,  le  quali  assicurano  attraverso
          servizi   direttamente   gestiti   l'assistenza   sanitaria
          collettiva in ambiente di vita e  di  lavoro,  l'assistenza
          distrettuale  e  l'assistenza  ospedaliera,  salvo   quanto
          previsto dal  presente  decreto  per  quanto  attiene  alle
          aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e
          alle altre strutture pubbliche e private accreditate; 
                  b) i principi e criteri  per  l'adozione  dell'atto
          aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis; 
                  c) la definizione dei criteri  per  l'articolazione
          delle  unita'  sanitarie  locali  in  distretti,  da  parte
          dell'atto di cui all'art. 3,  comma  1-bis,  tenendo  conto
          delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
          popolazione; 
                  d) il finanziamento delle unita' sanitarie  locali,
          sulla base di una quota  capitaria  corretta  in  relazione
          alle  caratteristiche  della  popolazione   residente   con
          criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma  34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  e) le modalita' di vigilanza  e  di  controllo,  da
          parte  della  regione  medesima,  sulle  unita'   sanitarie
          locali, nonche' di valutazione dei risultati delle  stesse,
          prevedendo  in  quest'ultimo  caso  forme  e  modalita'  di
          partecipazione della Conferenza dei sindaci; 
                  f)  l'organizzazione  e  il   funzionamento   delle
          attivita' di cui all'art. 19-bis, comma 3,  in  raccordo  e
          cooperazione  con  la  Commissione  nazionale  di  cui   al
          medesimo articolo; 
                  g)  fermo   restando   il   generale   divieto   di
          indebitamento, la  possibilita'  per  le  unita'  sanitarie
          locali di: 
                    1) anticipazione, da parte del  tesoriere,  nella
          misura massima di un dodicesimo  dell'ammontare  annuo  del
          valore dei ricavi, inclusi i  trasferimenti,  iscritti  nel
          bilancio preventivo annuale; 
                    2) contrazione di mutui  e  accensione  di  altre
          forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per
          il  finanziamento  di  spese  di  investimento   e   previa
          autorizzazione regionale, fino a un  ammontare  complessivo
          delle  relative  rate,  per  capitale  e   interessi,   non
          superiore al  quindici  per  cento  delle  entrate  proprie
          correnti, ad esclusione  della  quota  di  fondo  sanitario
          nazionale di parte corrente attribuita alla regione; 
                  h) le modalita' con cui le unita' sanitarie  locali
          e le aziende ospedaliere  assicurano  le  prestazioni  e  i
          servizi contemplati dai livelli  aggiuntivi  di  assistenza
          finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera
          l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.».