Art. 3 
 
Appalti, servizi e forniture per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
  della regione  Calabria,  ((programma  operativo  per  la  gestione
  dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)). 
 
  1. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1,  provvede  in  via
esclusiva  all'espletamento  delle  procedure  di  approvvigionamento
avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione  aventi  ad
oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi  a  disposizione
((dalla  societa'  CONSIP  S.p.A.))  nell'ambito  del  Programma   di
razionalizzazione  degli  acquisti  della  Pubblica   amministrazione
ovvero, previa  convenzione,  dalla  centrale  di  committenza  della
regione  Calabria  o  di  centrali  di  committenza   delle   regioni
limitrofe,  per  l'affidamento  di  appalti  di  lavori,  servizi   e
forniture, strumentali all'esercizio  delle  proprie  funzioni,  ((di
importo pari o superiore)) alle soglie di  rilevanza  comunitaria  di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.
Resta  ferma,  in  ogni  caso,   la   facolta'   di   avvalersi   del
Provveditorato  interregionale  per  le  opere   pubbliche   per   la
Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione  il  Commissario
ad acta puo' delegare  ai  Commissari  straordinari  degli  enti  del
servizio sanitario regionale le procedure di cui al  presente  comma,
da  svolgersi  nel  rispetto  delle   medesime   disposizioni.   Agli
affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di  rilevanza
comunitaria provvedono i commissari straordinari  nominati  ai  sensi
dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione  che
il commissario ad  acta  puo'  esercitare  in  relazione  al  singolo
affidamento. 
  2. Il Commissario ad acta adotta, nel  termine  di  trenta  giorni,
((il programma operativo per la gestione dell'emergenza  da  COVID-19
previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)), e
definisce altresi', ((nel termine massimo di  sessanta  giorni)),  il
Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di  adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera  e  della
rete territoriale della Regione, gia' previsto dall'articolo 6, comma
3, ((del)) decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 
  3.  I  progetti  di  edilizia  sanitaria  da  finanziare  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque  sia  il
livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi gia'
inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento  tecnologico  della  rete  di   emergenza,   della   rete
ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del  Programma  di
ammodernamento tecnologico  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli  interventi  inseriti  negli
accordi di programma gia' sottoscritti ai sensi  dell'articolo  5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nonche'  gli  altri
programmi sottoscritti con il Ministero della  salute,  sono  attuati
dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le  procedure
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120,  anche  avvalendosi  allo  scopo  ((della   societa'   INVITALIA
S.p.A.)). Il Commissario  straordinario  puo'  proporre  ai  soggetti
sottoscrittori modifiche o integrazioni  agli  accordi  di  programma
gia' sottoscritti al fine di  adeguarne  le  previsioni  alle  mutate
circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti
di  finanziamento  ivi  previste.   Le   proposte   di   modifica   o
integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza
di motivato diniego da parte  dei  medesimi  soggetti  sottoscrittori
degli Accordi nel termine  di  venti  giorni  dalla  ricezione  delle
stesse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                  a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                  c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                  d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali
          e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
                2. Nei  settori  speciali,  le  soglie  di  rilevanza
          comunitaria sono: 
                  a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                  b) euro 418.000 per gli appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
                3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                4. Il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile, al netto  dell'IVA,  valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
                5. Se un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
                6. La scelta del metodo per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
                7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
                8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
                9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                  a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                10. Per gli appalti di forniture: 
                  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
                12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                  a)  il  valore  reale  complessivo  dei   contratti
          analoghi successivi conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi
          precedenti o dell'esercizio  precedente,  rettificato,  ove
          possibile, al fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in
          termini  di  quantita'   o   di   valore   che   potrebbero
          sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al   contratto
          iniziale; 
                  b) il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
                13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                  a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
          o  che  non  puo'  essere  definita,  il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                  a) per i servizi assicurativi: il premio da  pagare
          e altre forme di remunerazione; 
                  b)  per  i  servizi   bancari   e   altri   servizi
          finanziari: gli onorari,  le  commissioni  da  pagare,  gli
          interessi e altre forme di remunerazione; 
                  c) per gli appalti  riguardanti  la  progettazione:
          gli onorari, le commissioni da  pagare  e  altre  forme  di
          remunerazione; 
                  d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                    1) in caso di appalti di durata determinata  pari
          o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
                    2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
                16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici
          di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
          il valore massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
                17. Nel caso di partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
                18.  Sul  valore  del  contratto  di  appalto   viene
          calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  pari  al
          20  per  cento  da  corrispondere   all'appaltatore   entro
          quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32,  comma
          8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa secondo il  cronoprogramma  della
          prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da  imprese
          bancarie autorizzate ai sensi del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  o  assicurative  autorizzate  alla
          copertura dei rischi ai quali si riferisce  l'assicurazione
          e che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
          dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
          garanzia   puo'   essere,   altresi',   rilasciata    dagli
          intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    degli
          intermediari finanziari di cui  all'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  L'importo  della
          garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel
          corso  della  prestazione,  in  rapporto   al   progressivo
          recupero  dell'anticipazione  da   parte   delle   stazioni
          appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,  con
          obbligo di restituzione, se l'esecuzione della  prestazione
          non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i  tempi
          contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti   gli
          interessi legali con decorrenza dalla  data  di  erogazione
          della anticipazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 18 (Rifinanziamento fondi). - 1. Il livello del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui  concorre  lo  Stato,  in  relazione  agli   interventi
          previsti dagli articoli 1, commi 1 e  3,  2-bis,  commi  1,
          lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi  1,  2  e  3,  e
          4-bis, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per  l'anno
          2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e
          le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di
          quanto  previsto  dalla  tabella  A  allegata  al  presente
          decreto e 660 milioni  di  euro  ripartiti  sulla  base  di
          quanto disposto dal decreto del Ragioniere  generale  dello
          Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          66 del 13 marzo 2020. Al  relativo  finanziamento  accedono
          tutte le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative   che
          stabiliscono  per  le  autonomie   speciali   il   concorso
          regionale  e   provinciale   al   finanziamento   sanitario
          corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
          sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.  Le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
          enti dei rispettivi servizi sanitari regionali  provvedono,
          sulla  contabilita'  dell'anno  2020,  all'apertura  di  un
          centro di costo dedicato contrassegnato dal codice  univoco
          "COV 20", garantendo pertanto  una  tenuta  distinta  degli
          accadimenti contabili legati alla  gestione  dell'emergenza
          che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di  cui
          al decreto  del  Ministro  della  salute  24  maggio  2019,
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  23  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 147 del 25 giugno  2019.  Ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma  e'  tenuta  a  redigere  un   apposito
          programma  operativo  per  la  gestione  dell'emergenza  da
          COVID-19 da approvare da parte del Ministero  della  salute
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e  da  monitorare   da   parte   dei   predetti   Ministeri
          congiuntamente. 
                2. In considerazione delle esigenze straordinarie  ed
          urgenti derivanti dalla diffusione  del  COVID-19,  per  le
          verifiche dell'equilibrio economico del Servizio  sanitario
          nazionale  relative  all'anno  2019,  per  l'anno  2020  il
          termine del 30 aprile di cui all'art. 1, comma  174,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 31 maggio e,
          conseguentemente, il termine del 31 maggio e' differito  al
          30 giugno. 
                3. Al fine di far fronte alle straordinarie  esigenze
          connesse allo stato di emergenza deliberato  dal  Consiglio
          dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per  l'anno  2020  il
          fondo di cui all'art. 44, del decreto legislativo 2 gennaio
          2018, n. 1, e' incrementato di 1.650 milioni di  euro,  ivi
          incluse le risorse di cui all'art. 6, comma 10. 
                4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 25 giugno 2019, n. 60  (Misure  emergenziali  per  il
          servizio sanitario della Regione Calabria  e  altre  misure
          urgenti in materia sanitaria): 
                «Art. 6 (Appalti, servizi e forniture  per  gli  enti
          del Servizio sanitario della Regione Calabria).  -  1.  Gli
          enti del Servizio  sanitario  della  Regione  si  avvalgono
          esclusivamente   degli   strumenti   di   acquisto   e   di
          negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi  e  lavori  di
          manutenzione  messi  a  disposizione   da   CONSIP   S.p.A.
          nell'ambito  del  Programma  di   razionalizzazione   degli
          acquisti  della  Pubblica  amministrazione  ovvero,  previa
          convenzione, dalla centrale di  committenza  della  regione
          Calabria per l'affidamento di appalti di lavori, servizi  e
          forniture,   strumentali   all'esercizio   delle    proprie
          funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di
          cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' di avvalersi del
          Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
          Sicilia-Calabria. 
                2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi  e
          forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di
          cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  il
          Commissario ad acta  stipula  un  protocollo  d'intesa  con
          l'Autorita'  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)   ai   sensi
          dell'art. 213, comma 3, lettera  h)  del  medesimo  decreto
          legislativo  a  cui  si  adeguano  gli  enti  del  Servizio
          sanitario  della  Regione.  Fino  alla  stipula   di   tale
          protocollo  d'intesa  restano  in  vigore  le  norme  e  le
          procedure vigenti. 
                3.  Al  fine  di  assicurare   la   coerenza   e   la
          fattibilita' degli interventi  individuati  dagli  atti  di
          programmazione previsti dalla legislazione vigente, ed,  in
          ogni caso, nell'ambito delle risorse da  questi  assegnate,
          il  Commissario  ad  acta  predispone  un  Piano  triennale
          straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di   adeguamento
          tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
          e della  rete  territoriale  della  Regione.  Il  Piano  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze,  della  salute,   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Con
          l'approvazione del  Piano  sono  revocate  le  misure  gia'
          adottate in contrasto con la nuova programmazione. 
                4. Per i progetti di edilizia sanitaria da finanziare
          ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per
          i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto
          non sia stato ancora definito il livello  di  progettazione
          richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e
          appalto dei lavori, gli enti del Servizio  sanitario  della
          Regione possono avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA
          S.p.A. quale centrale di committenza, nonche'  delle  altre
          strutture previste all'uopo da disposizioni  di  legge.  La
          convenzione puo' essere stipulata  anche  per  l'attuazione
          degli interventi gia' inseriti negli accordi  di  programma
          sottoscritti  ai  sensi   dell'art.   5-bis   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 2,  comma
          203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
                5.  Per  garantire  l'erogazione  delle   prestazioni
          sanitarie, anche in osservanza delle  indicazioni  previste
          nel vigente Piano  nazionale  di  governo  delle  liste  di
          attesa, e' autorizzata per la Regione, per l'anno 2019,  la
          spesa di euro 82.164.205 per l'ammodernamento  tecnologico,
          in particolare per la sostituzione e il potenziamento delle
          tecnologie  rientranti  nella  rilevazione  del  fabbisogno
          2018-2020  del  Ministero  della  salute,  a  valere  sulle
          risorse di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988.  Con
          uno o piu' decreti dirigenziali del Ministero della  salute
          sono ammessi a  finanziamento  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, fino a concorrenza del predetto  importo  a
          carico dello Stato e  al  conseguente  trasferimento  delle
          risorse si provvede a seguito  di  presentazione  da  parte
          della Regione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          degli stati di avanzamento dei lavori.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
          1988, n. 67 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          1988)): 
                «Art. 20. - 1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  30   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                  a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al
          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non
          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                  b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                  c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                  d) conservazione in efficienza del restante 50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                  e)   completamento   della   rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                  f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                  g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli
          impianti delle strutture sanitarie; 
                  h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                  i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni
          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione
          o provincia autonoma con propria determinazione. 
                3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
                4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
                5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma
          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. 
                5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
                6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
                7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  5-bis  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art.    5-bis    (Ristrutturazione    edilizia     e
          ammodernamento tecnologico). - 1. Nell'ambito dei programmi
          regionali per la realizzazione  degli  interventi  previsti
          dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero
          della sanita' puo' stipulare, di concerto con il  Ministero
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,
          iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci  regionali,
          accordi di programma con le regioni e  con  altri  soggetti
          pubblici  interessati  aventi  ad   oggetto   la   relativa
          copertura   finanziaria   nell'arco    pluriennale    degli
          interventi,   l'accelerazione   delle   procedure   e    la
          realizzazione  di  opere,  con  particolare  riguardo  alla
          qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie. 
                2. Gli accordi di  programma  previsti  dal  comma  1
          disciplinano altresi' le  funzioni  di  monitoraggio  e  di
          vigilanza demandate al Ministero della sanita', i  rapporti
          finanziari fra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo,  le
          modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,  le
          modalita' di partecipazione  finanziaria  delle  regioni  e
          degli altri  soggetti  pubblici  interessati,  nonche'  gli
          eventuali   apporti   degli    enti    pubblici    preposti
          all'attuazione. 
                3. In  caso  di  mancata  attivazione  del  programma
          oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal  medesimo
          programma,  la   copertura   finanziaria   assicurata   dal
          Ministero della sanita' viene riprogrammata e  riassegnata,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le  province  autonome,  in  favore  di
          altre regioni o enti pubblici interessati al  programma  di
          investimenti, tenuto conto della capacita' di  spesa  e  di
          immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  203,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
                «203.   Gli   interventi    che    coinvolgono    una
          molteplicita' di soggetti pubblici e privati  ed  implicano
          decisioni istituzionali  e  risorse  finanziarie  a  carico
          delle amministrazioni statali, regionali e  delle  province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                  a)   "Programmazione    negoziata",    come    tale
          intendendosi la regolamentazione  concordata  tra  soggetti
          pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
          le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
          diversi, riferiti ad un'unica finalita'  di  sviluppo,  che
          richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'  di
          competenza; 
                  b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  20
          aprile 1994, n. 367; 
                  c)  "Accordo  di  programma  quadro",   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'art.  27
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici  gia'  previsti  dall'art.  27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                  d) "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
                  e) ; 
                  f) .». 
              - Si riporta il testo dell'art. 122  del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente  competente,  ai  sensi  dell'art.  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'art. 5. Per la medesima finalita', puo'
          provvedere alla costruzione di nuovi  stabilimenti  e  alla
          riconversione di quelli  esistenti  per  la  produzione  di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
                1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1, il Commissario collabora con le regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
                3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione
          e  lo  svolgimento  delle  attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
                4.  Il  Commissario  opera  fino  alla  scadenza  del
          predetto stato di  emergenza  e  delle  relative  eventuali
          proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data  immediata
          comunicazione  al  Parlamento  e  notizia  nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
                5.  Il  Commissario  e'  scelto  tra  esperti   nella
          gestione di attivita' complesse e nella  programmazione  di
          interventi  di   natura   straordinaria,   con   comprovata
          esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.
          L'incarico  di  Commissario  e'   compatibile   con   altri
          incarichi  pubblici  o  privati  ed  e'  svolto  a   titolo
          gratuito, eventuali rimborsi  spese  sono  posti  a  carico
          delle risorse di cui al comma 9. 
                6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
                7.  Sull'attivita'  del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
                8. In relazione ai  contratti  relativi  all'acquisto
          dei beni di cui al comma 1, nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'art.
          29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
          novembre   2010,   recante    "Disciplina    dell'autonomia
          finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7
          dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al
          controllo della Corte dei Conti, fatti salvi  gli  obblighi
          di rendicontazione. Per gli stessi atti la  responsabilita'
          contabile e amministrativa e'  comunque  limitata  ai  soli
          casi in cui sia stato accertato il dolo del  funzionario  o
          dell'agente che li ha posti in essere  o  che  vi  ha  dato
          esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al  presente  comma   sono
          immediatamente e  definitivamente  efficaci,  esecutivi  ed
          esecutori,  non  appena  posti  in  essere.   La   medesima
          limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i  pareri
          e le valutazioni tecnico  scientifiche  resi  dal  Comitato
          tecnico scientifico di  cui  al  comma  6  funzionali  alle
          operazioni negoziali di cui al presente comma. 
                9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44   del   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'art. 27 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,
          n. 1.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale): 
                «Art.  2  (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici in relazione  all'aggiudicazione  dei
          contratti pubblici sopra soglia). - Omissis. 
                3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di
          lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei   servizi   di
          ingegneria   e   architettura,   inclusa   l'attivita'   di
          progettazione, di opere di importo pari  o  superiore  alle
          soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile
          2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'art.  63  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,
          e di cui all'art. 125, per i settori speciali, puo'  essere
          utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso  di  indizione
          della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di  un
          criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria
          quando, per ragioni  di  estrema  urgenza  derivanti  dagli
          effetti negativi della  crisi  causata  dalla  pandemia  da
          COVID-19 o  dal  periodo  di  sospensione  delle  attivita'
          determinato  dalle  misure  di  contenimento  adottate  per
          fronteggiare  la  crisi,  i  termini,   anche   abbreviati,
          previsti  dalle  procedure  ordinarie  non  possono  essere
          rispettati. La procedura negoziata di cui all'art.  63  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,
          e di cui all'art. 125, per i settori speciali, puo'  essere
          utilizzata altresi' per l'affidamento  delle  attivita'  di
          esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o
          superiore alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
          legislativo n. 50  del  2016,  anche  in  caso  di  singoli
          operatori economici con sede operativa collocata in aree di
          preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'art.
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che,  con
          riferimento   a   dette   aree   ed   anteriormente    alla
          dichiarazione  dello  stato  di  emergenza   sanitaria   da
          COVID-19 del 31 gennaio  2020,  abbiano  stipulato  con  le
          pubbliche  amministrazioni   competenti   un   accordo   di
          programma  ai   sensi   dell'art.   252-bis   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»