Art. 5 Supporto e collaborazione al Commissario ad acta 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta puo' avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attivita' dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione e del ((programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19)) previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. ((1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.)) 2. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ((e dell'Agenzia delle entrate sono prestati)) senza ((nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 reca «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78».