Art. 5 
 
          Supporto e collaborazione al Commissario ad acta 
 
  1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il  Commissario  ad  acta
puo' avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo  svolgimento
di attivita' dirette al contrasto delle  violazioni  in  danno  degli
interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del Servizio  sanitario  nella  Regione  e  del
((programma operativo per la gestione  dell'emergenza  da  COVID-19))
previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27.  A
tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera  nell'ambito  delle
autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti  dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
  ((1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il  Commissario  ad
acta può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia  delle
entrate  qualora  debba  svolgere  attività   che   coinvolgano   le
competenze della medesima Agenzia.)) 
  2. Il supporto e la  collaborazione  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza ((e dell'Agenzia delle entrate sono prestati)) senza  ((nuovi
o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.  68  reca
          «Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000,  n.
          78».