Art. 6 
 
Contributo  di  solidarieta'   e   finanziamento   del   sistema   di
  programmazione e controllo del  Servizio  sanitario  della  regione
  Calabria. 
 
  1. Al fine  di  supportare  gli  interventi  di  potenziamento  del
servizio   sanitario   regionale   stante   la    grave    situazione
economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, e'
accantonata  a  valere  sulle  risorse   finalizzate   all'attuazione
dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, la somma di 60 milioni  di  euro  in  favore  della  regione
stessa. 
  2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, e' condizionata alla
presentazione e approvazione del programma operativo di  prosecuzione
del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla  sottoscrizione,
((entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto)), di uno specifico Accordo  tra  lo
Stato e le  Regioni  contenente  le  modalita'  di  erogazione  delle
risorse di cui al comma 1. 
  3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2 e'
demandata in sede congiunta al Comitato permanente  per  l'erogazione
dei LEA e al Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti,  di  cui  agli
articoli 9  e  12  dell'intesa  del  23  marzo  2005,  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  4. Per la  realizzazione  di  interventi  diretti  a  garantire  la
disponibilita' di  dati  economici,  gestionali  e  produttivi  delle
strutture sanitarie operanti a livello  locale,  per  consentirne  la
produzione sistematica e l'interpretazione  gestionale  continuativa,
ai fini dello svolgimento delle  attivita'  di  programmazione  e  di
controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di  rientro,
ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e  del
bilancio sanitario consolidato  regionale  e  in  aderenza  a  quanto
disciplinato dal comma 1, dell'articolo 19, del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e' autorizzata per  la  regione  Calabria  la
spesa di 15 milioni di euro per  la  sottoscrizione  dell'Accordo  di
programma finalizzato, ai sensi  dell'articolo  79,  comma  1-sexies,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e
successive modificazioni, ((mediante utilizzo della quota di  riserva
per  interventi  urgenti  di  cui  alla  deliberazione  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio
2019, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  15  del  20  gennaio
2020)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 34  e  34-bis,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.   662,   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
                «34.  Ai  fini  della  determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'art.  12,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie,
          nonche' alla realizzazione  degli  obiettivi  definiti  dal
          Patto per  la  salute  purche'  relativi  al  miglioramento
          dell'erogazione  dei  LEA.  Nell'ambito  della  prevenzione
          delle  malattie   infettive   nell'infanzia   le   regioni,
          nell'ambito delle loro disponibilita'  finanziarie,  devono
          concedere gratuitamente i vaccini per le  vaccinazioni  non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo  B  quando
          queste vengono  richieste  dai  genitori  con  prescrizione
          medica. Di tale norma possono  usufruire  anche  i  bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale. 
                34-bis.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          comma 34 le  regioni  elaborano  specifici  progetti  sulla
          scorta di linee guida proposte  dal  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali  ed  approvate  con
          Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della sanita',  individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 34. Le regioni impegnate  nei  Piani  di  rientro
          individuano i progetti da realizzare in  coerenza  con  gli
          obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
          ammissione  al  finanziamento  e'  valida  per   le   linee
          progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale  fino
          all'anno 2008. A  decorrere  dall'anno  2009,  il  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
          ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della  propria
          delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
          a titolo di finanziamento della quota indistinta  di  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
          le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata. A decorrere dall'anno 2013,  il  predetto  acconto
          del 70 per cento  e'  erogato  a  seguito  dell'intervenuta
          intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote  vincolate
          per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   carattere
          prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.». 
              - L'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, (Intesa, ai sensi
          dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
          attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30  dicembre
          2004, n. 311) e' pubblicata nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  70,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010)): 
                «70. Per consentire alle regioni l'implementazione  e
          lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 11  della
          citata intesa Stato-regioni in  materia  sanitaria  per  il
          triennio    2010-2012,    dirette    a    pervenire    alla
          certificabilita' dei bilanci delle aziende sanitarie,  alle
          regioni si applicano le disposizioni di cui all'  art.  79,
          comma 1-sexies, lettera c),  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  1,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.  Le
          disposizioni  del  presente   titolo,   che   costituiscono
          principi  fondamentali  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica  ai  sensi   dell'art.   117,   comma   3,   della
          Costituzione e sono  finalizzate  alla  tutela  dell'unita'
          economica della Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.
          120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  al   fine   di
          garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
          finanziata con le risorse destinate al  Servizio  sanitario
          nazionale concorrano al perseguimento  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica sulla base di principi  di  armonizzazione
          dei  sistemi  contabili  e  dei  bilanci,  sono  dirette  a
          disciplinare le modalita' di redazione e di  consolidamento
          dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
          principi contabili cui  devono  attenersi  gli  stessi  per
          l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.». 
              Omissis. 
              - Si riporta il testo dell'art. 79, comma 1-sexies, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                Art. 79 (Programmazione delle risorse  per  la  spesa
          sanitaria). - Omissis. 
                1-sexies. Al fine  di  garantire  il  pieno  rispetto
          degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1: 
                  a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle
          esenzioni, in base al  reddito,  dalla  partecipazione  del
          cittadino  alla  spesa  sanitaria  per  le  prestazioni  di
          specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
          nazionale (SSN). A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  da
          adottare entro il 30 settembre 2008,  sono  individuate  le
          modalita' con le quali entro  il  15  marzo  di  ogni  anno
          l'Agenzia delle entrate, il  Ministero  del  lavoro,  della
          salute  e  delle  politiche  sociali  e  l'INPS  mettono  a
          disposizione del SSN,  tramite  il  sistema  della  tessera
          sanitaria, attuativo dell' art.  50  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  le  informazioni  utili  a  consentire   la
          verifica della sussistenza del  diritto  all'esenzione  per
          reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di  cui
          all' art. 8, comma 16, della legge  24  dicembre  1993,  n.
          537,   e   successive   modificazioni   ed    integrazioni,
          individuando  l'ultimo  reddito  complessivo   del   nucleo
          familiare, in quanto  disponibile  al  sistema  informativo
          dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare  si  intende
          quello previsto dall' art. 1 del decreto del Ministro della
          sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del  22
          gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
          27 gennaio 1993, e successive modificazioni; 
                  b) con il medesimo decreto di cui alla  lettera  a)
          sono definite le modalita' con cui il cittadino  e'  tenuto
          ad autocertificare presso  l'azienda  sanitaria  locale  di
          competenza la sussistenza  del  diritto  all'esenzione  per
          reddito  in  difformita'   dalle   predette   informazioni,
          prevedendo verifiche obbligatorie da  parte  delle  aziende
          sanitarie locali delle informazioni rese da  gli  assistiti
          in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e,
          in caso di accertata  dichiarazione  mendace,  il  recupero
          delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione  dello
          stesso  dalla  successiva  prescrivibilita'  di   ulteriori
          prestazioni di specialistica  ambulatoriale  a  carico  del
          SSN; 
                  c) per le regioni che, ai sensi dell' art. 1, comma
          180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni,  hanno  sotto  scritto  l'Accordo   per   il
          perseguimento   dell'equilibrio   economico   nel   settore
          sanitario, una quota delle  risorse  di  cui  all'art.  20,
          comma 1, della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e  successive
          modificazioni, come da ultimo rideterminate  dall'art.  83,
          comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  dall'art.
          1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296, e successive modificazioni, puo' essere destinata alla
          realizzazione  di  interventi  diretti   a   garantire   la
          disponibilita' di dati economici, gestionali  e  produttivi
          delle strutture sanitarie operanti a  livello  locale,  per
          consentirne la produzione sistematica  e  l'interpretazione
          gestionale continuativa, ai fini  dello  svolgimento  delle
          attivita' di programmazione e  di  controllo  regionale  ed
          aziendale, in attuazione dei piani di rientro.  I  predetti
          interventi devono garantire la  coerenza  e  l'integrazione
          con  le  metodologie  definite  nell'ambito   del   Sistema
          nazionale  di  verifica  e   controllo   sulla   assistenza
          sanitaria (SiVeAS), di cui all'art.  1,  comma  288,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
          e con i modelli dei  dati  del  Nuovo  sistema  informativo
          sanitario nazionale (NSIS).». 
              - La deliberazione del Comitato  interministeriale  per
          la programmazione economica  n.  51  del  24  luglio  2019,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15  del  20  gennaio
          2020 reca «Riparto  delle  risorse  per  complessivi  4.695
          milioni  di  euro  a  valere  sulle  disponibilita'  recate
          dall'art. 1, comma 555, della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145 e sulle risorse residue di cui all'art.  2,  comma  69,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per  la  prosecuzione
          del programma  pluriennale  di  interventi  in  materia  di
          ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico  di
          cui all'art. 20, comma 1, della legge  11  marzo  1988,  n.
          67.».