Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano  ((fino  al
raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  1,  comma  1,  e
comunque per un periodo non superiore  a  24  mesi))  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Il Commissario ad acta invia  al  Ministro  della  salute  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze, ((nonche' al Presidente della
regione)) ogni sei mesi, una  relazione  sullo  stato  di  attuazione
delle  misure  di  cui  al  presente  capo,  anche  con   riferimento
all'attivita' svolta dai Commissari straordinari di cui  all'articolo
2. 
  3. In relazione ai compiti affidati  al  Commissario  ad  acta  dal
presente capo il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, ((sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
e  il  Presidente  della  regione)),  puo'  aggiornare   il   mandato
commissariale assegnato con delibera del 19  luglio  2019  anche  con
riferimento al Commissario ad acta. 
  4. I direttori generali degli enti  del  servizio  sanitario  della
regione  Calabria,  nonche'  ogni  ulteriore   organo   ordinario   o
straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende  o  enti  del
servizio sanitario regionale, eventualmente nominati  dalla  medesima
Regione successivamente  al  3  novembre  2020,  cessano  dalle  loro
funzioni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Fino
alla nomina dei commissari straordinari  ai  sensi  dell'articolo  2,
sono esercitati i poteri dei commissari straordinari,  gia'  nominati
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  e
dei direttori generali confermati dal Commissario ad  acta  ai  sensi
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3
novembre 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2  e  3  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60  (Misure
          emergenziali  per  il  servizio  sanitario  della   Regione
          Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria): 
                «Art.  2  (Verifica   straordinaria   sui   direttori
          generali degli enti del Servizio sanitario regionale). - 1.
          Il Commissario  ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di
          rientro dal disavanzo nel settore  sanitario,  nominato  ai
          sensi  del   combinato   disposto   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  e
          dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, di seguito denominato  "Commissario  ad  acta",  entro
          trenta giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto
          e, successivamente, almeno ogni  sei  mesi,  e'  tenuto  ad
          effettuare una verifica  straordinaria  sull'attivita'  dei
          direttori generali delle aziende sanitarie,  delle  aziende
          ospedaliere e delle aziende ospedaliere  universitarie,  ai
          sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  2  del  decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171.  La  verifica  e'  volta
          altresi' ad accertare se  le  azioni  poste  in  essere  da
          ciascun direttore generale sono coerenti con gli  obiettivi
          di attuazione del piano di rientro, anche sotto il  profilo
          dell'eventuale  inerzia  amministrativa  o  gestionale.  Il
          Commissario ad acta, nel caso di valutazione  negativa  del
          direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del
          principio  del  contraddittorio,  provvede   motivatamente,
          entro quindici giorni  dalla  formulazione  della  predetta
          contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi
          4  e  5,  del  decreto  legislativo  n.  171  del  2016,  a
          dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonche'  a
          risolverne il relativo contratto. In  caso  di  valutazione
          positiva,   al   direttore   generale   si   estendono   le
          disposizioni relative alle attribuzioni ed ai  compiti  dei
          commissari straordinari di cui  all'articolo  3,  comma  6,
          nonche' all'articolo 5, comma 1.». 
                «Art.  3  (Commissari  straordinari  degli  enti  del
          Servizio sanitario regionale). - 1. In caso di  valutazione
          negativa del direttore generale ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, il Commissario  ad  acta,  previa  intesa  con  la
          Regione,  nonche'  con  il  rettore  nei  casi  di  aziende
          ospedaliere   universitarie,    nomina    un    Commissario
          straordinario.  In  mancanza  d'intesa  entro  il   termine
          perentorio di dieci giorni, la  nomina  e'  effettuata  con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  su   proposta   del
          Commissario ad acta,  previa  delibera  del  Consiglio  dei
          ministri, a cui e' invitato  a  partecipare  il  Presidente
          della Giunta regionale con preavviso di almeno tre  giorni.
          Quando  risulti  nominato  dalla  Regione,  in  luogo   del
          direttore  generale,  un  commissario  regionale   che,   a
          qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade alla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  si
          applicano le disposizioni del presente articolo. 
                2. Il  Commissario  straordinario  e'  scelto,  anche
          nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del
          decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti  di
          comprovata competenza  ed  esperienza,  in  particolare  in
          materia  di  organizzazione   sanitaria   o   di   gestione
          aziendale,  anche   in   quiescenza.   Restano   ferme   le
          disposizioni    in     materia     d'inconferibilita'     e
          incompatibilita',   nonche'   le   preclusioni    di    cui
          all'articolo  3,  comma  11,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,   n.   502.   La   nomina   a   Commissario
          straordinario costituisce causa  legittima  di  recesso  da
          ogni  incarico  presso  gli  enti  del  servizio  sanitario
          nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario
          straordinario, se dipendente pubblico, ha altresi'  diritto
          all'aspettativa   non    retribuita    con    conservazione
          dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. 
                3. Fino alla nomina del Commissario straordinario, si
          applica quanto previsto dall'articolo 3, comma  6,  settimo
          periodo, del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992.  In
          mancanza  del  direttore  amministrativo  e  del  direttore
          sanitario, l'ordinaria  amministrazione  e'  garantita  dal
          dirigente amministrativo piu' anziano per eta' preposto  ad
          unita' operativa complessa, ovvero, in subordine, a  unita'
          operativa semplice. 
                4.  Puo'  essere  nominato   un   unico   Commissario
          straordinario  per  piu'  enti   del   servizio   sanitario
          regionale. 
                5.  L'ente  del  Servizio  sanitario  della   Regione
          corrisponde  al  Commissario  straordinario   il   compenso
          stabilito  dalla  normativa  regionale  per   i   direttori
          generali dei rispettivi enti del servizio sanitario,  anche
          cumulativamente nei casi di cui al comma 4. Con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   adottato   di
          concerto col Ministro della salute  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
          definito  un  compenso   aggiuntivo   per   l'incarico   di
          Commissario straordinario, comunque non  superiore  a  euro
          50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del  bilancio
          del Ministero della salute. Restano comunque fermi i limiti
          di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata  la  spesa  di  euro  472.500
          annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e  alla  relativa
          copertura  si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  14.   La
          corresponsione del compenso aggiuntivo di cui  al  presente
          comma  e'  subordinata  alla  valutazione  positiva   della
          verifica di cui al comma 7. 
                6.  Entro  sei  mesi  dalla  nomina,  il  Commissario
          straordinario adotta l'atto aziendale di  cui  all'articolo
          3, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  502  del  1992,
          approvato dal Commissario ad acta, al fine  di  assicurarne
          la coerenza con il  piano  di  rientro  dai  disavanzi  nel
          settore sanitario e con i relativi programmi  operativi  di
          prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure  di
          controllo interno. 
                6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto  aziendale  di
          cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Ministro della salute, con proprio  decreto,  istituisce
          un'Unita' di crisi speciale per la regione con  il  compito
          di effettuare, entro tre mesi dalla sua istituzione, visite
          ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali,
          le   aziende   ospedaliere   e   le   aziende   ospedaliere
          universitarie. L'Unita' di crisi e' composta  da  dirigenti
          del Ministero  della  salute,  che  operano  nell'esercizio
          delle funzioni istituzionalmente assegnate, e da un  numero
          massimo di cinque  esperti  nelle  discipline  chirurgiche,
          mediche,  anatomopatologiche  e  dei  servizi  diagnostici.
          Entro trenta giorni da ciascuna visita ispettiva,  l'Unita'
          di  crisi  trasmette  al  Commissario  straordinario  e  al
          Commissario   ad   acta   una   relazione    sullo    stato
          dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare
          riferimento alla condizione dei  servizi,  delle  dotazioni
          tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando
          gli  eventuali  scostamenti  dagli  standard  necessari   a
          garantire  i  livelli  essenziali  di  assistenza   e   gli
          interventi organizzativi necessari al loro  ripristino.  Ai
          componenti dell'Unita' di crisi non appartenenti  ai  ruoli
          del  Ministero  della  salute  spetta   esclusivamente   il
          rimborso delle  spese  documentate.  Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa di euro  50.000  per
          l'anno 2019,  alla  cui  copertura  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 14. 
                7. Entro nove mesi dalla nomina  e,  successivamente,
          almeno ogni nove mesi, il Commissario ad acta provvede alla
          verifica   delle   attivita'   svolte    dal    Commissario
          straordinario, per le cui modalita' si  rinvia,  in  quanto
          applicabili,  all'articolo  2,  comma   1.   In   caso   di
          valutazione negativa, il Commissario  ad  acta  dispone  la
          decadenza   immediata   dall'incarico    del    Commissario
          straordinario e provvede alla relativa sostituzione. 
                8.  L'incarico  di   Commissario   straordinario   e'
          valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui  al
          comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo n.  171
          del 2016. 
                9. I Commissari straordinari restano in  carica  fino
          al termine di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque fino
          alla  nomina,  se   anteriore,   dei   direttori   generali
          individuati,  ai  sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo  n.  171  del  2016,  in  esito   a   procedure
          selettive, che sono avviate dalla  Regione  decorsi  dodici
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.».