LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP lo scopo di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita'; Visto l'art. 19, comma 2, lettera a), del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'albo; Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito: legge n. 262/2005); Visto in particolare, l'art. 25, comma 3, della legge n. 262/2005 che prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio; Visto il regolamento COVIP del 25 maggio 2016 sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari; Vista la deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020, con la quale sono state adottate le «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza»; Rilevata l'esigenza, alla luce delle novita' contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di aggiornare le disposizioni COVIP sulle modalita' di raccolta delle adesioni mediante adozione di un nuovo regolamento, in sostituzione di quello del 25 maggio 2016; Ritenuto di non dover sottoporre la presente deliberazione a pubblica consultazione, in quanto volta meramente ad aggiornare le disposizioni COVIP sulle modalita' di raccolta delle adesioni alle novita' contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, adottate in data odierna a seguito di pubblica consultazione; Adotta il seguente regolamento: INDICE Capo I - Disposizioni generali Art. 1. (Ambito di applicazione) Art. 2. (Definizioni) Capo II - Raccolta delle adesioni Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni) Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti) Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP) Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e altre modalita' di adesione) Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari) Capo III - Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web Art. 8. (Ambito di applicazione) Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web) Art. 10. (Adesione) Art. 11. (Diritto di recesso) Capo IV - Disposizioni finali Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni) Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica con riferimento alle seguenti forme pensionistiche complementari, qualora siano aperte, anche in relazione a singole sezioni, alla raccolta di nuove adesioni: a) fondi pensione negoziali; b) fondi pensione aperti; c) piani individuali pensionistici (PIP); d) fondi pensione preesistenti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) in regime di contribuzione definita, o con una sezione a contribuzione definita. 2. Gli articoli 3, 6, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche dell'Unione europea, di cui all'art. 15-ter del decreto n. 252/2005, con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.