Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005 e dalle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. In aggiunta, si intende per: a) «fondi pensione negoziali/preesistenti»: i fondi pensione di cui alle lettere a) e d) dell'art. 1, comma 1, anche qualora costituiti all'interno di societa' o enti; b) «forma pensionistica complementare/societa'»: i fondi pensione di cui alle lettere a) e d) dell'art. 1, comma 1 e le societa' ed enti al cui interno sono costituiti i fondi pensione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 1. 2. Ogni riferimento contenuto nel presente regolamento ai «soggetti istitutori» di forme pensionistiche complementari e' da intendersi riferito anche ai soggetti che sono subentrati nella gestione delle predette forme.