Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dettate
dal decreto n. 252/2005 e dalle istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. In
aggiunta, si intende per: 
    a) «fondi pensione negoziali/preesistenti»: i fondi  pensione  di
cui alle lettere  a)  e  d)  dell'art.  1,  comma  1,  anche  qualora
costituiti all'interno di societa' o enti; 
    b) «forma pensionistica complementare/societa'»: i fondi pensione
di cui alle lettere a) e d) dell'art. 1, comma 1  e  le  societa'  ed
enti al cui interno sono costituiti i  fondi  pensione  di  cui  alle
lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 1. 
  2. Ogni riferimento contenuto nel presente regolamento ai «soggetti
istitutori» di forme pensionistiche complementari  e'  da  intendersi
riferito anche ai soggetti che sono subentrati nella  gestione  delle
predette forme.