IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 9 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 52,
53 e 54; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2014,   n.   106,   recante
disposizioni urgenti per  la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  codice
dei contratti pubblici; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n.  220,  recante  disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo; 
  Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175,  recante  disposizioni  in
materia di spettacolo e deleghe al  Governo  per  il  riordino  della
materia; 
  Visto il decreto legislativo  7  dicembre  2017,  n.  203,  recante
riforma delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  dei
minori  nel  settore   cinematografico   e   audiovisivo,   a   norma
dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
e, in particolare, gli articoli 1 e 4-bis; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche  del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di
ricerca, in attuazione dell'articolo 2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95,  convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  aprile  2013,  n.  87,  e  in
particolare  la  Tabella  8,  concernente   la   dotazione   organica
complessiva del personale del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo,  e,  in   particolare,
l'articolo 22, comma 7; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre  2018,
n. 288, recante individuazione e definizione della disciplina per  il
trasferimento delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno  2019,  n.  76,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  degli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di
valutazione della performance; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
10 marzo 2015, n. 57,  recante  organizzazione  e  funzionamento  dei
musei statali; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
marzo 2016, n. 59, recante riorganizzazione del Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28
giugno 2016, n. 149, recante disposizioni in materia di aree e parchi
archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse
nazionale ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto  ministeriale  23
gennaio 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 24 ottobre 2016,  recante  riorganizzazione  temporanea
degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  registrato  dalla
Corte dei conti in  data  10  novembre  2016  al  foglio  n.  4127  e
pubblicato,  con  repertorio  n.  483,  sul  sito  istituzionale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
marzo 2017, n. 58, recante adeguamento delle soprintendenze  speciali
agli standard internazionali in  materia  di  musei  e  luoghi  della
cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge  28  dicembre
2015, n. 208; 
  Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta
coerente con i compiti e le funzioni attribuite al  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il  turismo  dalla  normativa  di
settore vigente e che tale organizzazione rispetta i  contingenti  di
organico delle qualifiche  dirigenziali  di  livello  generale  e  di
livello non generale; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Sentito il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nelle
riunioni del 4 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per  il  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Funzioni 
 
  1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo provvede alla tutela e  alla  valorizzazione  del  patrimonio
culturale e alla promozione delle attivita' culturali,  nonche'  alle
funzioni attribuite  allo  Stato  in  materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo, secondo  la
legislazione vigente. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della Costituzione: 
              «Art. 9. 
              La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura  e  la
          ricerca scientifica e tecnica. 
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
          settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10; 
              - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.  368,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1998,  n.
          250; 
              - Il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193; 
              - Si riporta il testo degli articoli 52, 53  e  54  del
          decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero per i beni e
          le attivita' culturali esercita, anche in base  alle  norme
          del decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  e  del
          testo unico approvato con decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 490,  le  attribuzioni  spettanti  allo  Stato  in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
          eccettuate quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,
          ad altri ministeri o ad  agenzie,  e  fatte  in  ogni  caso
          salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1,  comma
          2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59,  le   funzioni   conferite   dalla   vigente
          legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
              2.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali. 
              Art. 53  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in
          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni
          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello
          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle
          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e
          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi
          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della
          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla
          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;
          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno
          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI
          e sull'Istituto del credito sportivo. 
              Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
          uffici  dirigenziali  generali   centrali   e   periferici,
          coordinati da un segretario generale, e in non piu' di  due
          uffici  dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto   del
          Ministro. Il numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,
          incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
          venticinque. 
              2. L'individuazione e l'ordinamento  degli  uffici  del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4. 
              2-bis. A seguito del verificarsi di  eventi  calamitosi
          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.» 
              - Il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.; 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O.; 
              - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254, S.O.; 
              - Il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80; 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio  2014,  n.   125   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
          n. 175; 
              - Il decreto legislativo  18  aprile  2019,  n.  50  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016,  n.
          91 (supplemento ordinario n. 10); 
              - La legge 14 novembre  2016,  n.  220,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277; 
              - La legge 22 novembre  2017,  n.  175,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n. 289; 
              - Il decreto legislativo7 dicembre 2017, n. 203 recante
          riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela
          dei minori nel settore  cinematografico  e  audiovisivo,  a
          norma dell'art. 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  2017,
          n. 301; 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1  e  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,   con
          modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2018, n. 188: 
              «Art. 1 (Trasferimento  al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali delle  funzioni  esercitate
          dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli
          enti vigilati). - 1. Al Ministero delle politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  sono   trasferite   le   funzioni
          esercitate  dal  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza  dal  1°
          gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e  finanziarie,
          compresa la  gestione  residui,  della  Direzione  generale
          turismo del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e   del   turismo   nonche'   quelle   comunque   destinate
          all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la
          Direzione generale turismo del Ministero dei beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo e' soppressa a  decorrere
          dal 1° gennaio 2019 e  i  relativi  posti  funzione  di  un
          dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello
          non generale sono trasferiti al Dipartimento  del  turismo,
          che  e'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e  forestali.  Al  fine  di  assicurare
          l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il
          posto funzione di Capo del Dipartimento  del  turismo  sono
          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano finanziario. La dotazione  organica  dirigenziale
          del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo
          di tredici posizioni di livello generale  e  di  sessantuno
          posizioni di livello non generale senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito  dal
          seguente:   «7)   Ministero   delle   politiche    agricole
          alimentari, forestali e del turismo;» e il  numero  12)  e'
          sostituito dal seguente: «12) Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali;»; 
              b) all'art. 27, comma 3, le parole:  «del  Dipartimento
          del turismo istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri», sono soppresse; 
              c) all'art. 28, comma 1,  lettera  a),  le  parole:  «;
          promozione delle iniziative nazionali e  internazionali  in
          materia di turismo» sono soppresse; 
              d) all'art. 33, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta
          la seguente: «b-bis) turismo:  svolgimento  di  funzioni  e
          compiti in materia di turismo, cura  della  programmazione,
          del  coordinamento  e  della  promozione  delle   politiche
          turistiche nazionali, dei rapporti con  le  Regioni  e  dei
          progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni
          con  l'Unione  europea  e  internazionali  in  materia   di
          turismo, fatte salve  le  competenze  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione  internazionale,  e  dei
          rapporti con le associazioni  di  categoria  e  le  imprese
          turistiche.»; 
              e) all'art. 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita
          dalla seguente: «quattro». 
              4.  La  denominazione:   «Ministero   delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo»  sostituisce,
          ad ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la  denominazione:
          «Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari    e
          forestali». 
              5.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
          presente, la denominazione: «Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo». 
              6. Restano attribuite al Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme
          vigenti relative alla «Scuola dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo», di cui all'art. 5,  comma  1-ter,
          del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonche'
          le  risorse  necessarie  al  funzionamento  della  medesima
          Scuola. Quest'ultima e' ridenominata  «Scuola  dei  beni  e
          delle attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite
          ai settori di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali. Entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono apportate le conseguenti  modificazioni  allo
          statuto della Scuola. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per  la
          pubblica amministrazione e il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  da  adottare  entro   quarantacinque
          giorni dalla data di  conversione  in  legge  del  presente
          decreto, si provvede  alla  puntuale  individuazione  delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma
          1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento
          delle medesime  risorse.  Le  risorse  umane  includono  il
          personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato
          con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  entro  i
          limiti del contratto in essere, che risulta assegnato  alla
          Direzione generale Turismo alla data del  1°  giugno  2018.
          Dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano
          gli effetti dei  progetti  in  corso  e  delle  convenzioni
          stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo con la societa' in house  ALES.  Al  personale  non
          dirigenziale   trasferito   si   applica   il   trattamento
          economico,    compreso    quello    accessorio,    previsto
          nell'amministrazione di destinazione e continua  ad  essere
          corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno   ad   personam
          riassorbibile  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   gia'
          previsti    dalla    normativa    vigente.    La     revoca
          dell'assegnazione temporanea presso  altre  amministrazioni
          del personale trasferito, gia'  in  posizione  di  comando,
          rientra nella  competenza  del  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari,   forestali   e   del   turismo.   E'
          riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a
          tempo indeterminato, da esercitare  entro  quindici  giorni
          dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali
          del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  sono
          ridotte per un  importo  corrispondente  all'onere  per  le
          retribuzioni complessive del personale non  transitato.  Al
          contempo, le  facolta'  assunzionali  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono
          incrementate per un importo corrispondente all'onere per le
          retribuzioni  complessive  del  personale  non  transitato.
          All'esito del trasferimento del personale  interessato,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 1 nell'ambito delle risorse  umane  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di
          venticinque uffici dirigenziali  di  livello  generale  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  ai  sensi
          dell'art. 54 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, la dotazione organica del Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni
          di cui ai commi 1 e 2,  e'  incrementata  di  un  posto  di
          funzione dirigenziale di livello generale, i  cui  maggiori
          oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano  finanziario.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art.  4-bis,
          sono  adeguate  le  dotazioni  organiche  e  le   strutture
          organizzative del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente
          articolo. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, sono  adeguate
          le dotazioni organiche e  le  strutture  organizzative  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo,  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. 
              10. Fino alla data del 31 dicembre 2018,  il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo, si avvale delle competenti strutture  e  dotazioni
          organiche  del  Ministero  per  i  beni  e   le   attivita'
          culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019  e  per
          il triennio 2019-2021, le risorse  finanziarie  di  cui  al
          comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono  trasferite
          ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo. 
              11. All'art. 16 del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.
          83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
          2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: «Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo»,   ovunque   ricorrano,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
              b) le parole: «Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo»,   ovunque   ricorrano,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo». 
              12. L'art. 4 della legge 26 gennaio  1963,  n.  91,  e'
          abrogato. 
              13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n.  91,  e  2  gennaio
          1989, n. 6: 
              a)  le  parole:  «Ministro  per   il   turismo   e   lo
          spettacolo»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo»; 
              b)  le  parole:  «Ministero  per  il   turismo   e   lo
          spettacolo»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo». 
              14. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto  dell'ENIT  -  Agenzia  Nazionale  del  Turismo  e'
          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo. 
              15.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
              «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 gennaio 2013 e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13
          aprile 2013, n. 87; 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 agosto  2014,  n.  171,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274; 
              - Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, n. 95 (S.O. n.
          20) e convertito con modificazioni dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23
          giugno 2017, n. 144 (S.O. n. 31); 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          19  giugno  2019,  n.  76,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 agosto 2019, n. 184; 
              - Il  decreto  legge  21  settembre  2019,  n.  104  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre  2019,
          n. 222  e  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  18
          novembre 2019, n. 132, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 20 novembre 2019, n. 272;