Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, al secondo comma, le parole «gerarchicamente dipende.» sono sostituite dalle seguenti: «gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»; b) all'articolo 4, al sesto comma, dopo le parole «direttore del servizio» sono aggiunte le seguenti: «, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato» e le parole «preposto all'ufficio.» sono sostituite dalle seguenti: «preposto all'ufficio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»; c) all'articolo 16: 1) al quinto comma, la parola «direttiva» e' sostituita dalle seguenti: «non superiore a vice questore o equiparate»; 2) all'ottavo comma, lettera b), le parole «del ruolo direttivo della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate»; 3) il nono comma e' sostituito dal seguente: «Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, come modificati dal presente decreto: «Art. 3 (Richiamo scritto). - Il richiamo scritto e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: 1) la reiterazione in lievi mancanze; 2) la negligenza in servizio; 3) la mancanza di correttezza nel comportamento; 4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; 5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio; 6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico. E' inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata. Ai capi degli uffici o ai comandanti di reparto e' inflitto dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Art. 4 (Pena pecuniaria). - La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni: 1) la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto; 2) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile; 3) il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato; 4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato; 5) l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione; 6) l'abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla formazione professionale; 7) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita'; 8) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio; 9) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore; 10) la grave negligenza in servizio; 11) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine; 12) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; 13) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato; 14) l'inosservanza delle norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 15) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 16) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto o lesivo della dignita' personale; 17) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio; 18) qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Agli allievi degli istituti di istruzione, in luogo della pena pecuniaria, puo' essere applicata, ove le circostanze lo consiglino, la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni. Il consegnato non puo' uscire dall'istituto se non per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non e' esonerato. La pena pecuniaria e' inflitta agli appartenenti alle qualifiche dirigenziali o direttive dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Al personale dei restanti ruoli amministrazione della pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza: dal direttore del servizio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; al personale dei restanti ruoli in servizio presso le questure e uffici dipendenti: dal questore; al personale in servizio ai commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alle zone di frontiera terrestre, agli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea, agli uffici compartimentali di polizia stradale e agli istituti di istruzione: dai rispettivi dirigenti; al personale in servizio presso i reparti mobili: dal comandante del reparto; al personale in servizio presso ogni altro ufficio non compreso tra quelli indicati: dal funzionario preposto all'ufficio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.» «Art. 16 (Consiglio superiore, consiglio centrale e consiglio provinciale di disciplina). - Con decreto del Ministro dell'interno e' costituito annualmente il consiglio superiore di disciplina composto: dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo convoca e lo presiede; dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie; da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale, designati dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica dirigenziale. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e' costituito il consiglio centrale di disciplina composto: a) dal direttore centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza, o per sua delega, dal direttore di un servizio della direzione centrale, che lo convoca e lo presiede; b) da due funzionari della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore; c) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale non inferiore a quella dell'incolpato designati di volta in volta dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate. I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b) . Con decreto del questore e' costituito, in ogni provincia, il consiglio di disciplina composto: a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede; b) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate; c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell'incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate. I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b) . Il consiglio provinciale di disciplina e' competente a giudicare gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza fino alla qualifica di ispettore capo, che prestano servizio nell'ambito della provincia. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo. Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio provinciale, il Ministro provvede alla nomina del sostituto. I componenti dei consigli di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.»