Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
25 ottobre 1981, n. 737
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
737, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, al secondo comma, le parole «gerarchicamente
dipende.» sono sostituite dalle seguenti: «gerarchicamente dipende,
se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario
titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della
Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia
di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio
o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»;
b) all'articolo 4, al sesto comma, dopo le parole «direttore del
servizio» sono aggiunte le seguenti: «, se appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato» e le parole «preposto all'ufficio.» sono
sostituite dalle seguenti: «preposto all'ufficio, se appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della
potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato,
la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato
gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o
reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»;
c) all'articolo 16:
1) al quinto comma, la parola «direttiva» e' sostituita dalle
seguenti: «non superiore a vice questore o equiparate»;
2) all'ottavo comma, lettera b), le parole «del ruolo direttivo
della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della
Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o
equiparate»;
3) il nono comma e' sostituito dal seguente: «Le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non superiore a vice questore o equiparate.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 16 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 737, come modificati dal presente decreto:
«Art. 3 (Richiamo scritto). - Il richiamo scritto e'
una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
1) la reiterazione in lievi mancanze;
2) la negligenza in servizio;
3) la mancanza di correttezza nel comportamento;
4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di
capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti
alla stessa;
5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della
caserma o dell'alloggio collettivo di servizio;
6) il contegno comunque scorretto verso superiori,
pari qualifica, dipendenti, pubblico.
E' inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal
comandante del reparto dal quale il trasgressore
gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta'
disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di
Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia
di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza
all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione
centrale sovraordinata.
Ai capi degli uffici o ai comandanti di reparto e'
inflitto dal capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza.
Art. 4 (Pena pecuniaria). - La pena pecuniaria consiste
nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi
di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a
carattere fisso e continuativo.
Con tale sanzione vengono punite le seguenti
infrazioni:
1) la recidiva in una mancanza punibile con il
richiamo scritto;
2) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere
incompatibile;
3) il mantenimento, al di fuori di esigenze di
servizio, di relazioni con persone che notoriamente non
godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o
compagnie non confacenti al proprio stato;
4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero
contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o
sospette di reato;
5) l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a
cinque giorni senza autorizzazione;
6) l'abituale negligenza nell'apprendimento delle
norme e delle nozioni che concorrono alla formazione
professionale;
7) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la
permanenza o la reperibilita';
8) la manifesta negligenza nel prendere visione
dell'ordine di servizio;
9) l'omessa o ritardata presentazione in servizio
sino ad un massimo di quarantotto ore;
10) la grave negligenza in servizio;
11) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un
ordine;
12) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli
affari;
13) l'inosservanza del dovere di informare
immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la
cui esecuzione costituisce manifestamente reato;
14) l'inosservanza delle norme di comportamento
politico fissate per gli appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
15) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti
sindacali degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
16) l'emanazione di un ordine non attinente al
servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto
o lesivo della dignita' personale;
17) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di
ordini o di disposizioni di servizio;
18) qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal
servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti
ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni
degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
Agli allievi degli istituti di istruzione, in luogo
della pena pecuniaria, puo' essere applicata, ove le
circostanze lo consiglino, la consegna in istituto per un
periodo non superiore a cinque giorni.
Il consegnato non puo' uscire dall'istituto se non per
disimpegnare il proprio servizio, dal quale non e'
esonerato.
La pena pecuniaria e' inflitta agli appartenenti alle
qualifiche dirigenziali o direttive dal capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza.
Al personale dei restanti ruoli amministrazione della
pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della
pubblica sicurezza: dal direttore del servizio, se
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; al personale
dei restanti ruoli in servizio presso le questure e uffici
dipendenti: dal questore; al personale in servizio ai
commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti
delle ferrovie dello Stato e delle poste e
telecomunicazioni, alle zone di frontiera terrestre, agli
uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e
aerea, agli uffici compartimentali di polizia stradale e
agli istituti di istruzione: dai rispettivi dirigenti; al
personale in servizio presso i reparti mobili: dal
comandante del reparto; al personale in servizio presso
ogni altro ufficio non compreso tra quelli indicati: dal
funzionario preposto all'ufficio, se appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della
potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia
di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della
Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in
forza all'ufficio o reparto o, in mancanza,
all'articolazione centrale sovraordinata.»
«Art. 16 (Consiglio superiore, consiglio centrale e
consiglio provinciale di disciplina). - Con decreto del
Ministro dell'interno e' costituito annualmente il
consiglio superiore di disciplina composto:
dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario
di Stato, che lo convoca e lo presiede;
dal capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza;
dal vice direttore generale della pubblica sicurezza
con funzioni vicarie;
da due funzionari della Polizia di Stato con
qualifica dirigenziale, designati dai sindacati di polizia
piu' rappresentativi sul piano nazionale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
della Polizia di Stato, con qualifica dirigenziale.
Le deliberazioni del consiglio sono adottate a
maggioranza assoluta dei componenti.
Con decreto del capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza e' costituito il consiglio
centrale di disciplina composto:
a) dal direttore centrale del personale presso il
dipartimento della pubblica sicurezza, o per sua delega,
dal direttore di un servizio della direzione centrale, che
lo convoca e lo presiede;
b) da due funzionari della Polizia di Stato con la
qualifica di dirigente superiore;
c) da due funzionari della Polizia di Stato con
qualifica dirigenziale non inferiore a quella
dell'incolpato designati di volta in volta dai sindacati di
polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice
questore o equiparate.
I membri di cui alla lettera b) durano in carica un
anno.
Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un
pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera
b) .
Con decreto del questore e' costituito, in ogni
provincia, il consiglio di disciplina composto:
a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo
convoca e lo presiede;
b) da due funzionari della Polizia di Stato con
qualifica non superiore a vice questore o equiparate;
c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di
Stato di qualifica superiore a quella dell'incolpato,
designati di volta in volta dai sindacati di polizia piu'
rappresentativi sul piano provinciale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice
questore o equiparate.
I membri di cui alla lettera b) durano in carica un
anno.
Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un
pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera
b) .
Il consiglio provinciale di disciplina e' competente a
giudicare gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza fino alla qualifica di ispettore
capo, che prestano servizio nell'ambito della provincia.
Il presidente o i membri dei consigli di disciplina
possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 149 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il
relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo.
Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio
provinciale, il Ministro provvede alla nomina del
sostituto.
I componenti dei consigli di cui al presente articolo
sono vincolati al segreto d'ufficio.»