Art. 2 
 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                       25 ottobre 1981, n. 737 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre  1981,  n.
737, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, al secondo comma, le  parole  «gerarchicamente
dipende.» sono sostituite dalle seguenti:  «gerarchicamente  dipende,
se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.  Se  il  funzionario
titolare della potesta' disciplinare non appartiene  ai  ruoli  della
Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia
di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio
o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»; 
    b) all'articolo 4, al sesto comma, dopo le parole «direttore  del
servizio» sono aggiunte le seguenti:  «,  se  appartenente  ai  ruoli
della Polizia di Stato» e  le  parole  «preposto  all'ufficio.»  sono
sostituite dalle seguenti: «preposto all'ufficio, se appartenente  ai
ruoli della Polizia  di  Stato.  Se  il  funzionario  titolare  della
potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato,
la  sanzione  e'  inflitta  dal  dirigente  della  Polizia  di  Stato
gerarchicamente piu'  elevato  tra  quelli  in  forza  all'ufficio  o
reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»; 
    c) all'articolo 16: 
      1) al quinto comma, la parola «direttiva» e'  sostituita  dalle
seguenti: «non superiore a vice questore o equiparate»; 
      2) all'ottavo comma, lettera b), le parole «del ruolo direttivo
della Polizia  di  Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
Polizia di Stato con  qualifica  non  superiore  a  vice  questore  o
equiparate»; 
      3) il nono comma e' sostituito dal seguente:  «Le  funzioni  di
segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di  Stato  con
qualifica non superiore a vice questore o equiparate.». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  3,  4  e  16  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  25  ottobre
          1981, n. 737, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 3 (Richiamo scritto). - Il  richiamo  scritto  e'
          una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: 
                1) la reiterazione in lievi mancanze; 
                2) la negligenza in servizio; 
                3) la mancanza di correttezza nel comportamento; 
                4) il disordine nella divisa  o  l'uso  promiscuo  di
          capi di vestiario della divisa  con  altri  non  pertinenti
          alla stessa; 
                5) il pernottamento senza autorizzazione fuori  della
          caserma o dell'alloggio collettivo di servizio; 
                6) il contegno comunque  scorretto  verso  superiori,
          pari qualifica, dipendenti, pubblico. 
              E' inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o  dal
          comandante  del   reparto   dal   quale   il   trasgressore
          gerarchicamente dipende, se  appartenente  ai  ruoli  della
          Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potesta'
          disciplinare non  appartiene  ai  ruoli  della  Polizia  di
          Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della  Polizia
          di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli  in  forza
          all'ufficio o reparto  o,  in  mancanza,  all'articolazione
          centrale sovraordinata. 
              Ai capi degli uffici o  ai  comandanti  di  reparto  e'
          inflitto dal capo della polizia - direttore generale  della
          pubblica sicurezza. 
              Art. 4 (Pena pecuniaria). - La pena pecuniaria consiste
          nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi
          di una mensilita' dello stipendio e degli altri  assegni  a
          carattere fisso e continuativo. 
              Con  tale   sanzione   vengono   punite   le   seguenti
          infrazioni: 
                1) la  recidiva  in  una  mancanza  punibile  con  il
          richiamo scritto; 
                2) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere
          incompatibile; 
                3) il  mantenimento,  al  di  fuori  di  esigenze  di
          servizio, di relazioni con  persone  che  notoriamente  non
          godono in pubblico estimazione o la frequenza di  locali  o
          compagnie non confacenti al proprio stato; 
                4)  il  contrarre  debiti  senza   onorarli,   ovvero
          contrarne con  dipendenti  o  con  persone  pregiudicate  o
          sospette di reato; 
                5) l'allontanamento dalla sede di servizio da  uno  a
          cinque giorni senza autorizzazione; 
                6)  l'abituale  negligenza  nell'apprendimento  delle
          norme  e  delle  nozioni  che  concorrono  alla  formazione
          professionale; 
                7)  l'inosservanza  dell'obbligo  di   mantenere   la
          permanenza o la reperibilita'; 
                8)  la  manifesta  negligenza  nel  prendere  visione
          dell'ordine di servizio; 
                9) l'omessa o  ritardata  presentazione  in  servizio
          sino ad un massimo di quarantotto ore; 
                10) la grave negligenza in servizio; 
                11) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di  un
          ordine; 
                12) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione  degli
          affari; 
                13)   l'inosservanza   del   dovere   di    informare
          immediatamente i superiori della ricezione di un ordine  la
          cui esecuzione costituisce manifestamente reato; 
                14)  l'inosservanza  delle  norme  di   comportamento
          politico   fissate   per   gli   appartenenti   ai    ruoli
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
                15) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti
          sindacali degli appartenenti ai ruoli  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza; 
                16)  l'emanazione  di  un  ordine  non  attinente  al
          servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto
          o lesivo della dignita' personale; 
                17) l'omissione o l'imprecisione  nell'emanazione  di
          ordini o di disposizioni di servizio; 
                18) qualsiasi altro comportamento,  anche  fuori  dal
          servizio,  non  espressamente  preveduto  nelle  precedenti
          ipotesi, comunque non conforme  al  decoro  delle  funzioni
          degli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza. 
              Agli allievi degli istituti  di  istruzione,  in  luogo
          della  pena  pecuniaria,  puo'  essere  applicata,  ove  le
          circostanze lo consiglino, la consegna in istituto  per  un
          periodo non superiore a cinque giorni. 
              Il consegnato non puo' uscire dall'istituto se non  per
          disimpegnare  il  proprio  servizio,  dal  quale   non   e'
          esonerato. 
              La pena pecuniaria e' inflitta agli  appartenenti  alle
          qualifiche dirigenziali o direttive dal capo della  polizia
          - direttore generale della pubblica sicurezza. 
              Al personale dei restanti ruoli  amministrazione  della
          pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della
          pubblica  sicurezza:  dal  direttore   del   servizio,   se
          appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; al  personale
          dei restanti ruoli in servizio presso le questure e  uffici
          dipendenti: dal  questore;  al  personale  in  servizio  ai
          commissariati di pubblica sicurezza presso i  compartimenti
          delle   ferrovie   dello   Stato   e    delle    poste    e
          telecomunicazioni, alle zone di frontiera  terrestre,  agli
          uffici di  pubblica  sicurezza  di  frontiera  marittima  e
          aerea, agli uffici compartimentali di  polizia  stradale  e
          agli istituti di istruzione: dai rispettivi  dirigenti;  al
          personale  in  servizio  presso  i  reparti   mobili:   dal
          comandante del reparto; al  personale  in  servizio  presso
          ogni altro ufficio non compreso tra  quelli  indicati:  dal
          funzionario preposto all'ufficio, se appartenente ai  ruoli
          della Polizia di Stato. Se il  funzionario  titolare  della
          potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia
          di Stato, la  sanzione  e'  inflitta  dal  dirigente  della
          Polizia di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in
          forza   all'ufficio   o    reparto    o,    in    mancanza,
          all'articolazione centrale sovraordinata.» 
              «Art. 16 (Consiglio  superiore,  consiglio  centrale  e
          consiglio provinciale di disciplina).  -  Con  decreto  del
          Ministro  dell'interno   e'   costituito   annualmente   il
          consiglio superiore di disciplina composto: 
                dal Ministro o, per sua delega,  dal  Sottosegretario
          di Stato, che lo convoca e lo presiede; 
                dal capo della polizia  -  direttore  generale  della
          pubblica sicurezza; 
                dal vice direttore generale della pubblica  sicurezza
          con funzioni vicarie; 
                da  due  funzionari  della  Polizia  di   Stato   con
          qualifica dirigenziale, designati dai sindacati di  polizia
          piu' rappresentativi sul piano nazionale. 
              Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
          della Polizia di Stato, con qualifica dirigenziale. 
              Le  deliberazioni  del  consiglio   sono   adottate   a
          maggioranza assoluta dei componenti. 
              Con decreto del capo della polizia - direttore generale
          della  pubblica  sicurezza  e'  costituito   il   consiglio
          centrale di disciplina composto: 
                a) dal direttore centrale  del  personale  presso  il
          dipartimento della pubblica sicurezza, o  per  sua  delega,
          dal direttore di un servizio della direzione centrale,  che
          lo convoca e lo presiede; 
                b) da due funzionari della Polizia di  Stato  con  la
          qualifica di dirigente superiore; 
                c) da due  funzionari  della  Polizia  di  Stato  con
          qualifica   dirigenziale    non    inferiore    a    quella
          dell'incolpato designati di volta in volta dai sindacati di
          polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale. 
              Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
          della Polizia di Stato con qualifica non superiore  a  vice
          questore o equiparate. 
              I membri di cui alla lettera b)  durano  in  carica  un
          anno. 
              Con le stesse modalita' si procede alla  nomina  di  un
          pari numero di supplenti per i membri di cui  alla  lettera
          b) . 
              Con  decreto  del  questore  e'  costituito,  in   ogni
          provincia, il consiglio di disciplina composto: 
                a) dal vice questore  con  funzioni  vicarie  che  lo
          convoca e lo presiede; 
                b) da due  funzionari  della  Polizia  di  Stato  con
          qualifica non superiore a vice questore o equiparate; 
                c) da due appartenenti  ai  ruoli  della  Polizia  di
          Stato  di  qualifica  superiore  a  quella  dell'incolpato,
          designati di volta in volta dai sindacati di  polizia  piu'
          rappresentativi sul piano provinciale. 
              Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
          della Polizia di Stato con qualifica non superiore  a  vice
          questore o equiparate. 
              I membri di cui alla lettera b)  durano  in  carica  un
          anno. 
              Con le stesse modalita' si procede alla  nomina  di  un
          pari numero di supplenti per i membri di cui  alla  lettera
          b) . 
              Il consiglio provinciale di disciplina e' competente  a
          giudicare gli appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza fino alla qualifica  di  ispettore
          capo, che prestano servizio nell'ambito della provincia. 
              Il presidente o i membri  dei  consigli  di  disciplina
          possono essere ricusati o debbono astenersi ove si  trovino
          nelle condizioni  di  cui  all'art.  149  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Il
          relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo. 
              Qualora il ricusato sia  il  presidente  del  consiglio
          provinciale,  il  Ministro   provvede   alla   nomina   del
          sostituto. 
              I componenti dei consigli di cui al  presente  articolo
          sono vincolati al segreto d'ufficio.»