Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3-bis, al primo periodo, la parola
«otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, dopo le parole «pubblico concorso», sono
aggiunte le seguenti: «per titoli ed esame», e alla lettera a), dopo
le parole «godimento dei diritti» sono aggiunte le parole: «civili
e», e alla lettera e) le parole «morali e» sono soppresse;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Al concorso non
sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
3) al comma 7, le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,»;
c) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione
attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare
qualificazione.»;
2) al comma 4, al secondo periodo, le parole «decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono
sostituite dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «giudizio
di idoneita',» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli
agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto
conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del
reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel
ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.»;
d) all'articolo 6-ter, al comma 1, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente: «d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni,
anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata
determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo
caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata
idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a
partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola
volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l'assenza
e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo
svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure per l'accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli
allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia
stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo
di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla
tutela delle lavoratrici madri;»;
e) l'articolo 6-quater e' abrogato;
f) all'articolo 24-ter:
1) al comma 2, dopo le parole «mansioni esecutive» sono
aggiunte le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»;
2) al comma 3, secondo periodo, la parola «otto» e' sostituita
dalla seguente: «sei»;
g) all'articolo 24-quater:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha
conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito
straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure
di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di
vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole. L'esito
positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito
delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e'
assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fino alla data di
comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene
prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i
posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b),
sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli
idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)»;
3) al comma 6, le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,», dopo le parole «comma 1, lettera b)» sono aggiunte le
seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui
al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le
parole «e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al
medesimo comma 1» sono soppresse;
4) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 puo' essere
esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della
sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima
dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della
facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata,
in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di
servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e
concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente
successiva.
7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono
attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del
soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella
relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di
cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio
del corso di formazione.»;
h) all'articolo 24-quinquies:
1) al comma 1, alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi
infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono
terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'
giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al
corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater.»;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il
personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al
servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a
partecipare al primo corso successivo.»;
i) all'articolo 24-sexies, comma 1, la parola «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
l) all'articolo 27:
1) al comma 1:
a) alla lettera a), le parole «nel limite del» sono
sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per
cento e non inferiore al», la parola «comprendente» e' sostituita
dalle seguenti: «per titoli ed esami, consistenti in», le parole
«art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 26» e le parole
«art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»;
b) alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta» sono
sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per
cento e non inferiore al quaranta», le parole «di servizio ed esame»
sono sostituite dalle seguenti: «ed esami», e dopo le parole «in
possesso,» sono aggiunte le seguenti: «oltre che,»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei
posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del
comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella
dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del
concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il
numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso
il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di
cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta
per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun
anno.»;
3) al comma 3, al primo periodo, la parola «semestrale» e'
soppressa;
4) al comma 4, la parola «60» e' sostituita dalla seguente:
«sessanta»;
5) al comma 7, le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti:
«del presente articolo»;
m) all'articolo 27-bis:
1) la rubrica «Nomina a vice ispettore di polizia» e'
sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per la nomina a vice
ispettore»;
2) al comma 1, al primo periodo, le parole «di polizia» sono
soppresse;
3) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «godimento dei
diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», e alla lettera e) le
parole «morali e» sono soppresse;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Al concorso non sono
ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita'
psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in
una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche
non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono
sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza
successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o
proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi.»;
n) all'articolo 27-ter:
1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ottenuta la
nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito
istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato
anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il
conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di
cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nonche' alla loro formazione
tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di
polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita'
investigativa.»;
3) al comma 3, le parole «tirocinio applicativo, non superiore
a un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di
prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede
di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo
62.»;
o) all'articolo 27-quater:
1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse;
2) al comma 1, alla lettera a), le parole «del corso» sono
sostituite dalle seguenti: «di fine corso»;
3) al comma 1, alla lettera c), le parole «della sua
idoneita'.» sono sostituite dalle seguenti: «della sua idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non
sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso
in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti
da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure per l'accesso alla qualifica.»;
p) all'articolo 31, al comma 1, la parola «sette» e' sostituita
dalla seguente: «sei»;
q) all'articolo 31-bis, al comma 1, la parola «nove» e'
sostituita dalla parola «otto» e le parole «triennali previste
dall'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «triennali
o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2,»;
r) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Corsi di specializzazione, perfezionamento,
abilitazione, qualificazione e aggiornamento). - 1. Il personale
della Polizia di Stato puo' essere avviato alla frequenza di corsi di
specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e
aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni
mediche e psico-attitudinali.
2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, sono stabilite le modalita' di svolgimento, il
piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le
eventuali prove d'esame.
3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il
personale non puo' essere impiegato in attivita' diverse da quelle
formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.»;
s) all'articolo 62, sesto comma, le parole «delle singole
carriere» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli e delle carriere
dei funzionari della Polizia di Stato.»;
t) all'articolo 71, comma 1, le parole «agli agenti e agli agenti
scelti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti
scelti e agli assistenti,»;
u) all'articolo 74:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione per
merito straordinario dei funzionari.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al
personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di
commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi
nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la
classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di
anzianita'.»;
v) all'articolo 75-bis, comma 1, le parole «per il personale
della carriera dei» sono sostituite dalle seguenti: «per i»;
z) alla tabella A sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione,
alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, la parola «628»
e' sostituita dalla seguente: «658»;
2) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa
alla qualifica di primo dirigente le parole «dirigente di divisione o
di ufficio equiparato delle questure;» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigente di ufficio di prima articolazione interna di
particolare rilevanza delle questure;», dopo le parole «a livello
regionale» sono aggiunte le seguenti: «o interregionale» e le parole:
«; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei
servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;
3) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa
alla qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, le parole
«Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure;
vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure,
nonche' di ufficio di prima articolazione interna delle questure di
particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato
di ufficio di prima articolazione interna delle questure di
particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di
pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica
sicurezza;» sono sostituite dalle seguenti: «Dirigente di ufficio di
prima articolazione interna di significativa rilevanza delle
questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di
particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di
ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle
questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato
distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato
sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza;», le
parole «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio
territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le
esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' a
livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di
settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o
interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di
polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' a livello
regionale o interregionale per la polizia postale e delle
comunicazioni;» e le parole «; direttore di sezione nell'ambito dei
servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;
4) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione,
alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, di
commissario e di vice commissario, la parola «1550 a decorrere dal 1°
gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «1.520 a decorrere dal
1° gennaio 2027»;
5) nella colonna di destra, alla riga relativa al ruolo degli
ispettori le parole «17.901 18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)»
sono sostituite dalle seguenti: «17.481 18.191 (a decorrere dal 1°
gennaio 2027)»;
6) alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Ispettore
superiore-sostituto ufficiale di p.s.» sono sostitute dalle seguenti:
«Ispettore superiore»;
7) alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Sostituto
commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostitute
dalle seguenti: «Sostituto commissario» e nella colonna di destra,
alla riga relativa alla qualifica di Sostituto commissario le parole
«5.900» sono sostituite dalle seguenti: «5.720»;
8) alla voce «Dotazione complessiva ispettori», nella colonna
di destra, le parole «23.801 24.511 (a decorrere dal 1° gennaio
2027)» sono sostituite dalle seguenti: «23.201 23.911 (a decorrere
dal 1° gennaio 2027)»;
9) alla voce «Ruolo degli agenti e assistenti», nella colonna
di destra, la parola «50.270» e' sostituita dalla seguente: «50.270
51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 6-bis,
6-ter, 24-ter, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies, 27,
27-bis, 27-ter, 27-quater, 31, 31-bis. 62, 71, 74 e 75-bis
del decreto del citato Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, come modificati dal presente decreto:
«Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente
al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato
sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il
margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle
qualifiche possedute. Puo', altresi', in relazione ad una
eventuale specifica preparazione professionale posseduta,
espletare compiti di addestramento del personale della
Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e
assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi
di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio
operativo.
3-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, possono
essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico,
compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui
ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la
qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore»,
che determina, in relazione alla data di conferimento,
preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo
svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale
del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine
di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali.
3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui al comma 3-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per
titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui
al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni
di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati,
per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi',
ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non
definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi per i quali
sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono
stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con
provvedimenti non definitivi.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Le specializzazioni conseguite nella forza armata di
provenienza sono riconosciute valide, purche' previste
nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non
vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente
comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento
di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.
«Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). -
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di
formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo
semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il
secondo semestre al completamento del periodo di formazione
presso gli istituti di istruzione e all'applicazione
pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
Durante il corso, essi possono essere sottoposti a
valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma
1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano
di studio e non possono essere impiegati in servizi di
istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e
d'onore. Al termine del primo semestre di corso il
direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi
riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova,
acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia giudiziaria e sono avviati
all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi
agenti destinati ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-
Fiamme Oro», conseguita la nomina ad agente in prova,
svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione
pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in
relazione alla specialita' di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli
agenti in prova permangono presso gli istituti di
istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano
di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei
soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di
tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame
stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la
conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e
sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della
pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione
pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli
agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia
tenuto conto della relazione favorevole del funzionario
responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono
applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la
relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del corso.
«Art. 6-ter (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi
dal corso:
a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino
le prove d'esame di cui all'art. 6-bis, comma 4;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano
riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino
di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se
l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli
agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita'
fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a
partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in
cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie
salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'
giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, il personale, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione
previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso
alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso
femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il
periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo
corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di
applicazione pratica di cui all'art. 6-bis, comma 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei
gruppi sportivi della «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e
riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpici
dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno
eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga
ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e
motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo della polizia
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'amministrazione»
Art. 24-ter (Funzioni del personale appartenente al
ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria.
2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge
mansioni esecutive, anche qualificate e complesse,
richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il
margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle
qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale
di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere,
altresi', affidato il comando di uno o piu' agenti in
servizio operativo o di piccole unita' operative, cui
impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui
risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e
puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o
impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo,
oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti
incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze
ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando
di posti di polizia o di unita' equivalenti. In relazione
al qualificato profilo professionale raggiunto, ai
sovrintendenti capo, che maturano sei anni di effettivo
servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche
permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
responsabilita', tra le mansioni di cui al comma 2, ed e'
attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione di «coordinatore», che determina, in
relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica,
anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I
soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi'
mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche
in servizi non operativi, al fine di assicurare la
funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali.
3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui al comma 3, secondo periodo, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in
relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di
addestramento del personale della Polizia di Stato.
Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei
sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a
domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non superiore a tre mesi,
espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli
assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo,
nell'ambito delle domande presentate in un numero non
superiore al doppio dei posti disponibili;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
espletato anche con modalita' telematiche, per titoli ed
esame, consistente in risposte ad un questionario tendente
ad accertare prevalentemente il grado di preparazione
professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo,
e successivo corso di formazione professionale, della
durata non superiore a tre mesi, espletato anche con
modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo
degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro
anni di effettivo servizio.
2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha
conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito
straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle
procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso
alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza
piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al
primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse
destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la
conseguente ricostruzione di carriera.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita'
anagrafica.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione,
a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e
vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del
medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi
dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. Fino alla data di comunicazione della sede di
successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del
relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti
scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi
conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di
formazione professionale di cui all'art. 1, lettera a),
sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla
successiva lettera b).
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative
del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente
articolo, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse,
la composizione della commissione d'esami, le modalita' di
svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente
articolo, i criteri per la formazione delle graduatorie di
fine corso.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine
determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso,
con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo
ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura
di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i
vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).
Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), e'
assicurato il mantenimento della sede di servizio.
7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al
comma 1 puo' essere esercitata entro il termine di sette
giorni dalla comunicazione della sede di successiva
assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio
al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della
facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui
sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione
con mantenimento della sede di servizio, e' causa di
esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui
al comma 1 relative all'annualita' immediatamente
successiva.
7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis
sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima
procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia
utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale
caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis,
primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso
di formazione.
«Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E'
dimesso dai corsi di cui all'art. 24-quater, il personale
che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso
per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di
studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita'
contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente
da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare
di diritto al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre
che nel periodo precedente a detto corso non sia
intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure di cui all'art. 24-quater.
Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita',
anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono
terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle
attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili
secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il
personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al
corrispondente primo corso successivo al riconoscimento
della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo
precedente a detto corso non sia intervenuta una delle
cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure di cui all'art. 24-quater.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del Capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del Direttore dell'Istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
per malattia contratta per motivi di servizio, viene
promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel
posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine
corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di
diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso
successivo.
6. Il personale che non supera il corso permane nella
qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e'
restituito al servizio d'istituto.
Art. 24- sexies (Promozione a sovrintendente). - 1. La
promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a
ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano
compiuto quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica.»
«Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla
qualifica di vice ispettore si consegue:
a) in misura non superiore al sessanta per cento e
non inferioreal cinquanta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso,
per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un
colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli
27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e
dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990,
n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti
al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto
titolo di studio;
b) in misura non superiore al cinquanta per cento e
non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli ed esami, consistente in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che,
alla data del bando che indice il concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del
titolo di studio di cui all'art. 27-bis, comma 1, lettera
d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la
deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia
riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a
concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli
riservati, per gli anni successivi, alle rispettive
aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).
1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
progressione del personale del ruolo degli ispettori, il
numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato
considerando la complessiva carenza nella dotazione
organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del
concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo
che il numero complessivo degli ispettori che accedono al
ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la
riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera
a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei
posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera
b), devono frequentare un corso di formazione della durata
non inferiore a sei mesi.
3. Il corso di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una
sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice
ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali
del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti
esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi
alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi
motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici,
le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da
ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire
a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la
formazione della graduatoria finale. Con il medesimo
decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di
svolgimento dei relativi corsi di formazione.
«Art. 27-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice
ispettore). - 1. L'assunzione dei vice ispettori di cui
all'art. 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico
concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui
al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni
di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di
anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che
indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non
vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all'altra categoria.
3. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di
Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati,
per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi',
ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non
definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi per i quali
sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono
stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con
provvedimenti non definitivi.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice
ispettori.
Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore). -
1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori
frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della
durata non inferiore a due anni, preordinato anche
all'acquisizione di crediti formativi universitari per il
conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto
giuridico di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' alla loro
formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica
sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con
particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione
attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono
particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso
di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita'
al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano
superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano
giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono
avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo
di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene
conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale
ai sensi dell'art. 62.
4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di
prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice
ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni
di corso non possono essere impiegati in servizio di
polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e
d'onore.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi
d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo
di cui al comma 3.
Art. 27-quater (Dimissioni dal corso per la nomina a
vice ispettore). - 1. Sono dimessi dal corso di cui
all'art. 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice
ispettori che:
a) non superano gli esami di fine corso o non sono
dichiarati idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso
per piu' di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di
centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da
infermita' contratta durante il corso o da infermita'
dipendente da causa di servizio qualora si tratti di
personale proveniente da altri ruoli della Polizia di
Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al
primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente
a detto corso non sia intervenuta una delle cause di
esclusione previste per la partecipazione alle procedure
per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza e'
dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio
medico legale dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a
partecipare al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre
che nel periodo precedente a detto corso non sia
intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.
2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la
cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da
maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo della polizia
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti
di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.»
«Art. 31 (Promozione a ispettore capo). - 1. La
promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a
ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al
quale e' ammesso il personale con la qualifica di
ispettore, che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo
servizio nella qualifica stessa.
Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore
superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito comparativo al quale e' ammesso il personale
avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio
nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo
scrutinio e' richiesto il possesso di una delle lauree
triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui
all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334.»
«Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale di
cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore
a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, deve
essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
un rapporto informativo che si conclude con il giudizio
complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o
«insufficiente».
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui
si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta
una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione,
non puo' essere attribuito un giudizio complessivo
superiore a «buono».
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite
le modalita' in base alle quali deve essere redatto il
rapporto informativo, volto a delineare la personalita'
dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di
giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione
alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun
ruolo ed alle relative responsabilita':
1) competenza professionale;
2) capacita' di risoluzione;
3) capacita' organizzativa;
4) qualita' dell'attivita' svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere
previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali
sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione
del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64,
65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un
massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
titoli, in relazione alle esigenze dei ruoli e delle
carriere dei funzionari della Polizia di Stato».
«Art. 71 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). -
1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere
conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli
agenti scelti e agli assistenti, i quali nell'esercizio
delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali
risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo
straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica
sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e
dimostrando di possedere qualita' necessarie per ben
adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero
abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la
sicurezza e l'incolumita' pubblica.»
«Art. 74 (Promozione per merito straordinario dei
funzionari). - 1. La promozione alla qualifica superiore
puo' essere conferita anche per merito straordinario ai
vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice
questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i
quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano
conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai
loro compiti, rendendo straordinari servizi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova
di eccezionale capacita' professionale e dimostrando di
possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le
funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso
grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e
l'incolumita' pubblica.
1-bis. Al personale con qualifica di commissario capo
del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo
direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste
dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore
di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di
anzianita'.»
«Art. 75-bis (Criteri per il conferimento delle
promozioni per merito straordinario). - 1. Il conferimento
delle promozioni per merito straordinario di cui agli
articoli 71, 72, 73 e 74, e' disposto, previa approvazione
di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le
relative procedure e le fattispecie direttamente correlate
al circoscritto ambito di operativita' delle disposizioni
contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono
approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto
commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle
Commissioni per la progressione in carriera del personale
della Polizia di Stato e per i funzionari previa proposta
da parte della Commissione per la progressione in carriera
approvata dal Consiglio di amministrazione del personale
della Polizia di Stato».
- La tabella A allegata al citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
modificata dal presente provvedimento, riguarda la
dotazione organica dei ruoli e della carriera del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.