Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «lettera d) sono» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d) possono essere» e dopo le parole «servizio sanitario» sono inserite le seguenti: «, sicurezza cibernetica»; 2) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attivita' accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.»; b) all'articolo 4, comma 4-bis, al primo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola «precedenti» e' sostituita dalle seguenti: «1, 2, 3 e 4»; c) all'articolo 5: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; 3) al comma 3, la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «sei»; 4) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole «servizi di polizia» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e» e, al secondo periodo, le parole «agenti tecnici.» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»; 5) al comma 8, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»; d) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: «5-bis (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico). - 1. Sono dimessi dal corso: a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui all'articolo 5, comma 6; b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia; c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quarantacinque giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. 4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.»; e) all'articolo 20-ter: 1) al comma 1, dopo le parole «mansioni esecutive» sono inserite le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»; 2) al comma 3, al primo periodo, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»; f) all'articolo 20-quater: 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).»; 3) al comma 6, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», dopo le parole «comma 1 lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1» sono soppresse; 4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: «7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.»; g) all'articolo 20-quinquies: 1) al comma 1, alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater.»; 2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.»; h) all'articolo 20-sexies, comma 1, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; i) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, alla lettera a), le parole «nel limite del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento» e alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento»; 2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»; l) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre; d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; e) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; 3) al comma 8, dopo le parole «all'acquisizione», sono aggiunte le seguenti: «di crediti formativi universitari per il conseguimento», le parole «di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono soppresse, e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione.»; 4) al comma 9, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento» sono sostituite dalla seguente: «e»; 5) al comma 10, le parole «tirocinio applicativo» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di prova», le parole «periodo di prova» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di tirocinio operativo di prova» ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»; m) all'articolo 25-ter, comma 5, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo»; n) all'articolo 25-quater, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non superano gli esami di fine corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermita', il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.»; o) all'articolo 28, comma 1, le parole «primo biennio» sono sostituite dalla seguente: «periodo»; p) all'articolo 31, comma 1, la parola «sette» e' sostituita dalla seguente: «sei»; q) all'articolo 31-bis, comma 1, al primo periodo, la parola «nove» e' sostituita dalla seguente: «otto» e, al secondo periodo, le parole «triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle seguenti: «triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»; r) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla voce «RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI» la parola «DEI» e' sostituita dalla seguente «DEGLI» e, nella colonna di destra, le parole «Ispettore Tecnico n. 900» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettore Tecnico n. 1.320» e le parole «Sostituto Commissario Tecnico n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto Commissario Tecnico n. 580»; b) alla voce «CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA», nella colonna relativa al ruolo tecnico dei chimici, il numero «23» e' sostituito dal seguente: «22» e nella colonna relativa al ruolo tecnico dei biologi, le parole «30 (40)*» sono sostituite dalle seguenti: «29 (39)*»; c) alla voce «Dirigente generale tecnico», sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il simbolo «*» e' soppresso ovunque ricorra; 2) il numero «1» e' sostituito dal seguente «2»; 3) le parole «La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici» sono soppresse.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 20-ter, 20-quater, 20-quinquies, 20-sexies, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 28, 31 e 31-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dal presente decreto: «Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell' art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico scientifica o tecnica: a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici; d) carriera dei funzionari tecnici. 2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. 3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) possono essere articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo. 4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. 4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attivita' accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.» «Art. 4 (Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. 2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. 4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi. 4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di eta'. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di formazione.» «Art. 20-ter (Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale della qualifica sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato. Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato in via prioritaria con modalita' telematiche, per titoli e d esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica e l'anzianita' anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica. 4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'art. 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio. 7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione. «Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di cui all'art. 20-quater, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'art. 20-quater. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'art. 20-quater. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto. «Art. 20- sexies (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.» «Art. 25 (Nomina a vice ispettore tecnico). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue: a) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami; b) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami. 1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo. 1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. «Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre; d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; e) qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1. 3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. 7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore. 8- bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. 10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di tirocinio operativo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale. Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale ed e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici. 2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo o settore professionale. 3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo o settore sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali e' indetto il concorso. 6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. «Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non superano gli esami di fine corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermita', il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.» «Art. 28 (Promozione a ispettore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di corso di cui all'art. 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'art. 25-bis, comma 8-bis.» «Art. 31 (Promozione a ispettore capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. - La tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, modificata dal presente provvedimento, riguarda la dotazione organica dei ruoli e della carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica.