Art. 6 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, al comma 1, le parole «dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,»; b) all'articolo 13, al comma 1, le parole «dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,»; c) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con eta' massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»; d) all'articolo 15-quinquies, la rubrica «Orchestrale primo livello «coordinatore» e' sostituita dalla seguente: «Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore» e al comma 1, le parole «primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «sostituti commissari tecnici»; e) alla tabella F, alla voce Qualifiche del personale della Banda Musicale della Polizia di Stato le parole «orchestrale primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «orchestrale sostituto commissario tecnico»; f) la «tabella G» e' sostituita dalla «tabella G» di cui alla «tabella 1», allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14 e 15-quinquies del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dal presente decreto: «Art. 12. (Nomina a maestro direttore). - 1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' del diploma di strumentazione per banda.» «Art. 13 (Nomina a maestro vice direttore). - 1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione.» «Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con eta' massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova. 4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.» «Art. 15-quinquies (Orchestrale sostituto tecnico coordinatore). - 1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali sostituti commissari tecnici, che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. 2. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» - La tabella F allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, modificata dal presente provvedimento, riguarda l'equiparazione tra le qualifiche del personale della banda musicale della Polizia di Stato e quelle del personale che espleta attivita' tecnico scientifica o tecnica.