Art. 6 
 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                       30 aprile 1987, n. 240 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1987,  n.
240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, al comma 1, le parole «dei requisiti generali
per la partecipazione ai pubblici  concorsi»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «del   godimento   dei   diritti   civili   e   politici,
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo  i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53,»; 
    b) all'articolo 13, al comma 1, le parole «dei requisiti generali
per la partecipazione ai pubblici  concorsi»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «del   godimento   dei   diritti   civili   e   politici,
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo  i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53,»; 
    c) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia
di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami,
al quale possono partecipare i cittadini italiani con eta' massima di
quaranta anni,  in  possesso  del  godimento  dei  diritti  civili  e
politici,  e  dell'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale   al
servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualita'  di  condotta  di  cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
      2. Al concorso non sono ammessi  coloro  che  sono  stati,  per
motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi  o  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»; 
    d)  all'articolo  15-quinquies,  la  rubrica  «Orchestrale  primo
livello «coordinatore» e'  sostituita  dalla  seguente:  «Orchestrale
sostituto commissario tecnico coordinatore» e al comma 1,  le  parole
«primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «sostituti commissari
tecnici»; 
    e) alla tabella F, alla voce Qualifiche del personale della Banda
Musicale della Polizia di Stato le parole «orchestrale primo livello»
sono sostituite dalle seguenti:  «orchestrale  sostituto  commissario
tecnico»; 
    f) la «tabella G» e' sostituita dalla «tabella  G»  di  cui  alla
«tabella 1», allegata al presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, comma  1,  13,
          comma  1,  14  e  15-quinquies  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,  n.  240,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 12. (Nomina a maestro direttore). - 1. La  nomina
          a maestro direttore della banda musicale della  Polizia  di
          Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed
          esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in
          possesso del  godimento  dei  diritti  civili  e  politici,
          dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al  servizio
          secondo i requisiti stabiliti con regolamento del  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  delle  qualita'  di
          condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n.
          53, nonche' del diploma di strumentazione per banda.» 
              «Art. 13 (Nomina a maestro vice  direttore).  -  1.  La
          nomina a maestro vice direttore della banda musicale  della
          Polizia di Stato si consegue  mediante  pubblico  concorso,
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso del  godimento  dei  diritti
          civili  e  politici,  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
          attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1
          febbraio 1989, n. 53, nonche' dell'attestato di  compimento
          del corso inferiore di composizione.» 
              «Art. 14 (Nomina ad orchestrale). -  1.  La  nomina  ad
          orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato  si
          consegue mediante pubblico concorso, per titoli  ed  esami,
          al quale possono partecipare i cittadini italiani con  eta'
          massima di quaranta anni, in  possesso  del  godimento  dei
          diritti  civili  e  politici,  e   dell'idoneita'   fisica,
          psichica e attitudinale al  servizio  secondo  i  requisiti
          stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di  condotta  di  cui
          all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono  stati,
          per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
          prosciolti,  d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
          arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze  di  polizia,
          ovvero  destituiti,  dispensati   o   dichiarati   decaduti
          dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,  licenziati
          dal lavoro alle dipendenze di pubbliche  amministrazioni  a
          seguito di procedimento disciplinare; non  sono,  altresi',
          ammessi coloro  che  hanno  riportato  condanna  anche  non
          definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati  in
          procedimenti penali per delitti non  colposi  per  i  quali
          sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o  lo  sono
          stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
          assoluzione o proscioglimento  o  archiviazione  anche  con
          provvedimenti non definitivi. 
              3. I vincitori del concorso sono  nominati  orchestrali
          in prova. 
              4. Durante il periodo di  prova  frequentano  un  corso
          informativo sui servizi e sull'attivita' della  Polizia  di
          Stato della durata massima di trenta giorni.» 
              «Art.  15-quinquies  (Orchestrale   sostituto   tecnico
          coordinatore). - 1. In  relazione  al  qualificato  profilo
          professionale   raggiunto,   agli   orchestrali   sostituti
          commissari tecnici, che  maturano  due  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica, possono  essere  affidati,  anche
          permanendo  nello  stesso  incarico,  compiti  di  maggiore
          responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati
          con provvedimento del capo della polizia-direttore generale
          della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma  restando
          la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore»,
          che determina, in  relazione  alla  data  di  conferimento,
          preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
          diversa anzianita'. 
              2. E' escluso dall'attribuzione della denominazione  di
          cui al comma 1, il personale: 
                a) che nel triennio  precedente  abbia  riportato  un
          giudizio  inferiore  a  «ottimo»  o  che  nel   quinquennio
          precedente abbia riportato una sanzione  disciplinare  piu'
          grave della pena pecuniaria; 
                b) sospeso cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
          giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  delitti  non
          colposi ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare  per
          l'applicazione  di  una  sanzione  piu'  grave  della  pena
          pecuniaria.  La  denominazione  e'   attribuita   dopo   la
          definizione  dei  relativi  procedimenti,  fermo   restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  Si  applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 94 e 95  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.» 
              -  La  tabella  F  allegata  al  citato   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  30  aprile  1987,  n.   240,
          modificata    dal    presente    provvedimento,    riguarda
          l'equiparazione tra le qualifiche del personale della banda
          musicale della Polizia di Stato e quelle del personale  che
          espleta attivita' tecnico scientifica o tecnica.