Art. 7 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 
 
  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2,  comma  2,  quinto  periodo,  dopo  le  parole
«Commissariati distaccati» sono aggiunte le  seguenti:  «di  pubblica
sicurezza» e dopo le parole «Autorita' locale di pubblica  sicurezza»
e' aggiunto il punto fermo «.»; 
    b) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Al  fine  di  garantire  l'organico   sviluppo   della
progressione del personale della carriera dei funzionari,  il  numero
dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza  nella
dotazione  organica  della  carriera.  Sulla  base  degli  esiti  del
concorso per commissario, il concorso per vice commissario e' bandito
in modo che il numero complessivo dei funzionari  che  accedono  alla
carriera attraverso il concorso interno e attraverso le  riserve  nel
concorso pubblico di cui all'articolo  3,  comma  4,  non  superi  il
cinquanta per cento dei posti complessivamente messi  a  concorso  in
ciascun anno.»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma  1,  al  primo  periodo,  le  parole  «dei  diritti
politici  e  che  sono  in  possesso  della   laurea   magistrale   o
specialistica  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  2.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei diritti civili e politici e che  sono
in possesso della  laurea  magistrale  o  specialistica  a  contenuto
giuridico ai sensi di quanto previsto  dal  comma  2.»  e,  al  terzo
periodo, le parole «morali e» sono soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Si considerano  a  contenuto  giuridico,  tra  le  lauree
magistrali o specialistiche  individuate  con  decreti  ministeriali,
adottati in attuazione dell'articolo  4,  comma  2,  del  regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite  sulla  base
di  un  numero  di  crediti  formativi  universitari  in   discipline
afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non  inferiore  a
due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti
mediante superamento di esami in trentesimi.»; 
      3) al comma 3, le parole «. Con decreto del capo della  polizia
- direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  sono  previste  le
tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative
prove e fasi concorsuali, tra cui» sono sostituite dalle seguenti: «,
le tipologie e le modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  e  delle
relative prove e fasi concorsuali,» e dopo le parole «di cui al comma
1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 
      4) al comma 4, le parole «, determinati con modalita' stabilite
nel decreto  del  capo  della  polizia  -  direttore  generale  della
pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole «ad
indirizzo giuridico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  contenuto
giuridico»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al  concorso  non
sono  ammessi   coloro   che   sono   stati,   per   motivi   diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o  prosciolti,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare; non sono,  altresi',  ammessi  coloro  che
hanno  riportato  condanna  anche  non  definitiva  per  delitti  non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per  delitti  non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o
lo sono stati senza  successivo  annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma  4,  primo  periodo,  le  parole  «,  con  verifica
finale,» sono soppresse, e al secondo periodo le parole  «valutazione
positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le  modalita'  stabilite
con il decreto di cui al comma 6.» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«verifica finale del dirigente  dell'ufficio,  secondo  le  modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 6.»; 
      2) al comma 6, le parole «, i criteri per  lo  svolgimento  del
periodo applicativo, i criteri per la  formulazione  dei  giudizi  di
idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale,  nonche'  i
criteri per la formazione della graduatoria di fine corso  e  quelli»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  i  criteri»,  dopo  le  parole
«verifica finale di tirocinio operativo» sono aggiunte  le  seguenti:
«, del cui esito si tiene conto in sede  di  redazione  del  rapporto
informativo  annuale  ai  sensi  dell'articolo  62  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,»  e  le  parole
«decreto del capo della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400.»; 
      3) al comma 8, la parola «sedi» e' sostituita  dalla  seguente:
«province» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza  e
di provenienza risultanti alla data di  emanazione  del  bando»  sono
soppresse; 
    e) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, alla lettera e),  dopo  le  parole  «Polizia  di
Stato,» sono inserite le seguenti: «per gravi infermita',  anche  non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita  ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere,  o  altre  ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio  medico  legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I  commissari  la
cui assenza oltre  i  centottanta  giorni  e'  stata  determinata  da
infermita' contratta durante il corso, da  infermita'  dipendente  da
causa di servizio, da gravi infermita', anche non dipendenti da causa
di servizio, che richiedono terapie salvavita, o  da  altre  ad  esse
assimilabili  secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico   legale
dell'Azienda  sanitaria  competente   per   territorio,   ovvero   da
maternita' se si  tratta  di  personale  femminile,  sono  ammessi  a
partecipare al primo corso successivo al  riconoscimento  della  loro
idoneita' psico-fisica,  ovvero  successivo  ai  periodi  di  assenza
previsti dalle disposizioni sulla  tutela  delle  lavoratrici  madri,
sempre che nel periodo precedente a detto corso non  sia  intervenuta
una delle cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alle
procedure per l'accesso alla qualifica.» 
    f) all'articolo 5-bis: 
      1) la rubrica «Accesso alla carriera  dei  funzionari  mediante
concorso  interno.»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Accesso  alla
carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.»; 
      2) al comma 1, le parole «della laurea triennale o a  contenuto
giuridico di cui  al  comma  2,  ovvero  della  laurea  magistrale  o
specialistica di cui all'articolo 3, comma 2» sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle lauree di cui al comma 2», le parole  «nell'aliquota
prevista» sono soppresse, le parole «il venti per cento riservato al»
sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento riservato al»,
le parole «l'ottanta per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «il
sessanta per  cento»  e  la  parola  «decreto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «regolamento»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di  laurea
magistrale o  specialistica  individuate  con  decreti  ministeriali,
adottati in attuazione dell'articolo  4,  comma  2,  del  regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al  comma
1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale  o
specialistica si considera a contenuto giuridico  qualora  sia  stata
conseguita sulla base di un numero di crediti formativi  universitari
in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non
inferiore a due  terzi  del  totale,  considerando  esclusivamente  i
crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»; 
      4) al comma 3, le parole «Con il decreto del capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite  dalle
seguenti: «Con il regolamento» e dopo le parole «di cui al  comma  1»
sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 
    g) all'articolo 5-ter: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione  sono
determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»; 
      2) al comma 6, le parole  «sedi  disponibili»  sono  sostituite
dalle seguenti: «province indicate dall'Amministrazione» e le  parole
«ad  esclusione  della  provincia  di  residenza  e  di   provenienza
risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse; 
      3) al comma 7,  le  parole  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «secondo comma»; 
    h) all'articolo 6: 
      1)  al  comma  1,  alla  lettera  a),  dopo  le  parole  «posti
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30  giugno  e»,  dopo  le
parole «esame finale» sono aggiunte le seguenti: «,  ferma  restando,
per coloro che superano il corso, la collocazione  in  ruolo  secondo
gli esiti delle  procedure  di  cui  alla  presente  lettera  e  alla
successiva lettera  b).»,  le  parole  «con  almeno  sei  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto  almeno  sei  anni»  e
dopo le parole «commissario capo;»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
rispettivamente, entro le predette  date  del  30  giugno  e  del  31
dicembre;»; 
      2)  al  comma  1,  alla  lettera  b),  dopo  le  parole  «posti
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30  giugno  e»,  dopo  le
parole «di cui alla lettera  a)»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «del
presente comma», le parole «indicate dal decreto di cui all'articolo»
sono sostituite dalle seguenti:  «indicate  dall'articolo»,  dopo  le
parole  «medesima  qualifica»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «,
rispettivamente, entro le predette  date  del  30  giugno  e  del  31
dicembre»  e  la  parola  «decreto»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«regolamento»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a  tutti
gli  effetti,  rispettivamente,  dal  1°  luglio  e  dal  1°  gennaio
successivi e sono conferite secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
fine corso.»; 
      4) al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Nella graduatoria di inizio corso,  i  commissari  capo  selezionati
mediante lo scrutinio per merito  comparativo  di  cui  al  comma  1,
lettera a), precedono quelli vincitori del concorso  interno  di  cui
alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano  il
corso  per  un  periodo  superiore  a  cinque   giorni,   anche   non
consecutivi, non conseguono la promozione, salvo  che  l'assenza  sia
determinata da maternita', da gravi infermita', anche non  dipendenti
da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle  attivita'  giornaliere,  o  da  altre  ad  esse
assimilabili  secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico   legale
dell'Azienda sanitaria competente per  territorio,  o  da  infermita'
dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi casi,  i  commissari  capo,  dopo  la  riacquistata  idoneita'
fisico-psichica,  sono  ammessi  a   frequentare   il   primo   corso
dirigenziale successivo.»; 
      5) al comma 4, dopo  le  parole  «comma  1,  lettera  a)»  sono
aggiunte le seguenti: «del presente articolo», le parole  «di  inizio
e»  sono  soppresse   e   le   parole   «decreto   del   capo   della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400.»; 
    i) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili  al
31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel  limite  dei  posti
disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo  le  parole  «nella
qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente,  entro  le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte  le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate  le  vacanze.»  sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»; 
    l) all'articolo 9: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Promozione  a
dirigente superiore»; 
      2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte
le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa  data,»  sono
soppresse e  dopo  le  parole  «nella  qualifica»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno  e
del 31 dicembre.»; 
      3) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte  le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono  verificate  le  vacanze»  sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»; 
    m) all'articolo 10, dopo le parole Amministrazione centrale della
pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero in almeno un
ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di  supporto
e in almeno  un  ufficio  nell'ambito  dell'Amministrazione  centrale
della pubblica sicurezza.»; 
    n) al Titolo II Carriera dei funzionari tecnici della Polizia  di
Stato, alla rubrica del Capo I sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «di Polizia»; 
    o) all'articolo 31: 
      1) al comma 1, dopo le parole «dei diritti»  sono  aggiunte  le
seguenti: «civili e», le parole «dai provvedimenti di  cui  ai»  sono
sostituite  dalla  seguente:  «dai»  e  le  parole  «morali  e»  sono
soppresse; 
      2)  al  comma  2,  le  parole  «Con  il  provvedimento  di  cui
all'articolo 3,  comma  2,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con
decreto del Ministro dell'interno,»; 
      3)  al  comma  3,  le  parole  «Con  il  regolamento   di   cui
all'articolo 3,  comma  3,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e  le
parole «. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza di cui all'articolo 3,  comma  3,  sono  previste»
sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,»; 
      4) al comma 4,  le  parole  «,  determinati  con  le  modalita'
stabilite dal decreto del capo della  polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse; 
      5) il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. Al concorso  non
sono  ammessi   coloro   che   sono   stati,   per   motivi   diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o  prosciolti,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare; non sono,  altresi',  ammessi  coloro  che
hanno  riportato  condanna  anche  non  definitiva  per  delitti  non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per  delitti  non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o
lo sono stati senza  successivo  annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»; 
    p) all'articolo 32: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Corso   di
formazione iniziale per l'immissione nella  carriera  dei  funzionari
tecnici di Polizia.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le modalita'  di  svolgimento  del  corso  di  formazione
iniziale sono determinate con il regolamento di cui  all'articolo  4,
comma 6.»; 
      3) al  comma  4,  le  parole  «,  con  verifica  finale,»  sono
soppresse, le parole «valutazione  positiva»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «verifica finale», la parola «decreto» e' sostituita  dalla
seguente: «regolamento» e dopo le parole «comma 6» sono  aggiunte  le
seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede  di  redazione  del
rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo  62  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»; 
    q) all'articolo 33: 
      1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte
le seguenti: «al  30  giugno  e»,  le  parole  «esame  finale.»  sono
sostituite dalle seguenti: «esame finale, ferma restando, per  coloro
che superano il corso, la collocazione in  ruolo  secondo  gli  esiti
dello scrutinio.», le parole «con  almeno  sette  anni  di  effettivo
servizio di commissario capo tecnico» sono sostituite dalle seguenti:
«che abbia compiuto almeno sette anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica di commissario capo tecnico» e dopo le parole  «commissario
capo tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a  tutti
gli  effetti,  rispettivamente,  dal  1°  luglio  e  dal  1°  gennaio
successivi e sono conferite secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
fine corso. I commissari capo tecnici che non  frequentano  il  corso
per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi,  non
conseguono la promozione, salvo  che  l'assenza  sia  determinata  da
maternita', da gravi infermita', anche non  dipendenti  da  causa  di
servizio,  che  richiedono  terapie  salvavita  ed   impediscono   lo
svolgimento  delle  attivita'  giornaliere,  o  da  altre   ad   esse
assimilabili  secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico   legale
dell'Azienda sanitaria competente per  territorio,  o  da  infermita'
dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi  casi,  i  commissari  capo  tecnici,  dopo  la   riacquistata
idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo  corso
dirigenziale successivo.»; 
      3) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte
le seguenti: «del presente articolo» e le parole  «decreto  del  capo
della polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza.»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400.»; 
    r) all'articolo 34: 
      1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili  al
31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel  limite  dei  posti
disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo  le  parole  «nella
qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente,  entro  le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte  le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate  le  vacanze.»  sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»; 
    s) all'articolo 36: 
      1) alla rubrica, le parole «alla qualifica di» sono  sostituite
dalla seguente: «a»; 
      2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte
le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa  data,»  sono
soppresse e dopo  le  parole  «nella  qualifica.»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno  e
del 31 dicembre.»; 
      3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte  le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate  le  vacanze.»  sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»; 
    t) all'articolo 36-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole
«all'articolo 11» sono aggiunte le seguenti:  «del  presente  decreto
legislativo» e il secondo periodo e' soppresso; 
    u) all'articolo 44, comma 1, dopo la lettera f)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «f-bis. Ai direttori  degli  Uffici  sanitari  provinciali  con
qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici  da  essi
incaricati, spettano, per il  personale  della  Polizia  di  Stato  e
limitatamente alle attribuzioni  di  cui  all'articolo  1880  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  i  compiti  previsti  per  le
infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199;»; 
    v) all'articolo 46: 
      1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole  «dei  diritti»
sono aggiunte le seguenti: «civili e» e, al terzo periodo, le  parole
«morali e» sono soppresse; 
      2)  al  comma  2,  le  parole  «Con  il  regolamento   di   cui
all'articolo 3,  comma  3,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,»,  le
parole «medici veterinari della Polizia  di  Stato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia» e le parole «. Con  il
decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  sono  previste»  sono
sostituite dalla virgola «,» e le parole «tra cui» sono soppresse; 
      3) al comma 2-bis: 
        a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il venti per
cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico  e
di medico veterinario e' riservato  al  personale  della  Polizia  di
Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione
e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non  superiore
a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.»; 
        b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il
concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al
primo periodo sono destinate, per la meta', al personale appartenente
al ruolo degli ispettori tecnici-settore  sanitario,  e  per  l'altra
meta' al restante personale con un'anzianita' di  servizio  effettivo
non inferiore a cinque anni.  Per  il  concorso  per  l'accesso  alla
qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al  primo  periodo
e' destinata al personale con un'anzianita' di servizio effettivo non
inferiore a cinque anni.»; 
        c) il comma 3, e' sostituito dal seguente:  «3.  Al  concorso
non  sono  ammessi  coloro  che  sono  stati,  per   motivi   diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o  prosciolti,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare; non sono,  altresi',  ammessi  coloro  che
hanno  riportato  condanna  anche  non  definitiva  per  delitti  non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per  delitti  non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o
lo sono stati senza  successivo  annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»; 
    z) all'articolo 47: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Corso   di
formazione iniziale per l'immissione  nelle  carriere  dei  medici  e
medici veterinari di Polizia»; 
      2) al comma 1, terzo  periodo,  le  parole  «medici  veterinari
della Polizia di  Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «medici
veterinari di Polizia»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le modalita'  di  svolgimento  del  corso  di  formazione
iniziale sono determinate con il regolamento di cui  all'articolo  4,
comma 6.»; 
      4) al comma 3, le parole «della meta'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a un quarto.»; 
    aa) all'articolo 48: 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo   le   parole   «posti
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e le  parole
«con esame  finale.»  sono  sostituite  delle  seguenti:  «con  esame
finale,  ferma  restando,  per  coloro  che  superano  il  corso,  la
collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.»; 
      2) al comma 1, secondo periodo, le parole  «in  possesso  della
qualifica di medico principale e di  medico  veterinario  principale,
rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sei anni e sei mesi
di  effettivo  servizio  nella  qualifica»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date
del 30 giugno e del 31 dicembre,  almeno  due  anni  e  sei  mesi  di
effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette  anni
e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le promozioni a medico capo e a medico  veterinario  capo
decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio  e  dal
1°  gennaio  successivi  e  sono  conferite  secondo  l'ordine  della
graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici  veterinari
principali che non frequentano il corso per un  periodo  superiore  a
cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono  la  promozione,
salvo  che  l'assenza  sia  determinata  da  maternita',   da   gravi
infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono
terapie salvavita  ed  impediscono  lo  svolgimento  delle  attivita'
giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo  le  indicazioni
dell'Ufficio medico  legale  dell'Azienda  sanitaria  competente  per
territorio, o  da  infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio  o
contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici  principali
e i medici veterinari  principali,  dopo  la  riacquistata  idoneita'
fisico-psichica,  sono  ammessi  a   frequentare   il   primo   corso
dirigenziale successivo.»; 
      4) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte
le seguenti: «del presente articolo» e le  parole  «con  decreto  del
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono
sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6.» 
    bb) all'articolo 49: 
      1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili  al
31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel  limite  dei  posti
disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo  le  parole  «nella
qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente,  entro  le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte  le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate  le  vacanze.»  sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»; 
    cc) all'articolo 51: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Promozione  a
dirigente superiore medico». 
      2) al comma 1, le parole  «La  promozione  a»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La promozione alla qualifica  di»,  dopo  le  parole
«posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al  30  giugno  e»  e
dopo le parole  «nella  qualifica»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
rispettivamente, entro le predette  date  del  30  giugno  e  del  31
dicembre»; 
      3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte  le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate  le  vacanze.»  sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»; 
    dd) all'articolo 53, comma 1, le parole «ai  ruoli  professionali
dei sanitari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle  seguenti:
«alle carriere dei medici e dei medici  veterinari  di  Polizia»,  le
parole «e 10,» sono soppresse e dopo le parole «articoli 13, 27, 28 e
28-bis» sono aggiunte le seguenti: «,  nonche',  con  esclusione  dei
funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10»; 
    ee) all'articolo 52-bis, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Attivita' libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di
Polizia.»; 
    ff) l'articolo 55-bis e' abrogato; 
    gg) all'articolo 57, comma 2, le parole  «Con  decreto  del  capo
della polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6,» e dopo le parole «di cui  al  comma  1»  sono  aggiunte  le
seguenti: «del presente articolo»; 
    hh) dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente: 
      «Art. 59-bis (Criteri di valutazione per gli scrutini). - 1. Ai
fini degli scrutini  di  cui  al  presente  decreto  legislativo,  il
coefficiente complessivo minimo di idoneita' di cui  all'articolo  62
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e'
determinato dalla commissione per la progressione in carriera di  cui
all'articolo 59 del presente decreto legislativo. 
      2. I criteri di  valutazione  di  cui  all'articolo  62,  sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza  dal
1° gennaio, trovano  applicazione  anche  per  gli  scrutini  le  cui
promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno. 
      3.  Ai  fini  degli  scrutini  di  cui  al   presente   decreto
legislativo,  i  titoli  risultanti  dallo  stato  matricolare   sono
valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in
corso alla data del 31  dicembre  precedente  alla  decorrenza  delle
promozioni. 
      4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i  titoli  di
studio e le abilitazioni professionali sono valutabili  senza  limiti
di tempo, purche' conseguiti non  oltre  il  giorno  precedente  alla
decorrenza delle promozioni. 
      5. Il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 169, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3, e' pari a  due  centesimi  del  coefficiente  massimo  complessivo
stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce gia'  dalla
prima ammissione allo scrutinio e per non piu' di tre anni. 
      6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate,
ai vice questori e  qualifiche  equiparate  ammessi  a  scrutinio  il
coefficiente di anzianita' di cui  al  comma  5  e'  assegnato  nella
misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari
ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o
almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente. 
      7.  Per  le  promozioni  a  dirigente  superiore  e  qualifiche
equiparate, ai primi dirigenti  e  qualifiche  equiparate  ammessi  a
scrutinio il  coefficiente  di  anzianita'  di  cui  al  comma  5  e'
assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti  sei
per i funzionari ammessi a  scrutinio,  rispettivamente,  con  cinque
anni, sei anni o  almeno  sette  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica precedente.»; 
    ii) la Tabella 6 e' soppressa. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 2-bis,
          3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 6, 7, 9, 10, 31,  32,  33,  34,  36,
          36-bis, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52-bis, 53 e 56 del  citato
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificati
          dal presente decreto: 
              «2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari  fino
          alla qualifica di commissario capo rivestono le  qualifiche
          di ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche
          rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della
          Polizia di  Stato  e  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza,  con  autonoma  responsabilita'  decisionale   e
          corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi',
          all'addestramento del personale dipendente e  svolgono,  in
          relazione  alla  professionalita'  posseduta,  compiti   di
          istruzione e formazione  del  personale  della  Polizia  di
          Stato. Il medesimo personale e'  il  diretto  collaboratore
          degli appartenenti alle qualifiche superiori  della  stessa
          carriera e li  sostituisce  nella  direzione  di  uffici  e
          reparti  in  caso   di   assenza   o   impedimento.   Nella
          sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati  di
          pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano  anche  le
          attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza.  Lo
          stesso    personale    svolge,    altresi',    con    piena
          responsabilita'  per  le  direttive  impartite  e   per   i
          risultati conseguiti, funzioni di  direzione  di  uffici  e
          reparti  non  riservati  al  personale   delle   qualifiche
          superiori, nonche' funzioni di indirizzo e coordinamento di
          piu' unita' organiche nell'ufficio  cui  e'  assegnato.  Le
          predette funzioni sono individuate  con  decreto  del  capo
          della polizia-direttore generale della pubblica  sicurezza,
          privilegiando  l'impiego  dei   vice   commissari   e   dei
          commissari come addetti, nonche' nell'ambito degli uffici o
          reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica
          e di controllo del territorio e di quelli dei  comparti  di
          specialita' e dei reparti specialistici.  Con  il  medesimo
          decreto  sono,  altresi',  individuate   le   funzioni   di
          direzione  degli  uffici  che  sono,  in  via  prioritaria,
          attribuite ai commissari capo.» 
              «Art. 2-bis (Accesso alla carriera  dei  funzionari  di
          Polizia). - 1. L'accesso alla carriera  dei  funzionari  di
          Polizia avviene: 
                a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; 
                b) mediante concorso interno, per titoli ed esami. 
              1-bis. Al fine di garantire l'organico  sviluppo  della
          progressione del personale della carriera  dei  funzionari,
          il numero dei posti annualmente messi a concorso  ai  sensi
          delle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1   e'   determinato
          considerando  la  complessiva   carenza   nella   dotazione
          organica  della  carriera.  Sulla  base  degli  esiti   del
          concorso per commissario, il concorso per vice  commissario
          e' bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari
          che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e
          attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'art.
          3, comma 4, non superi il cinquanta  per  cento  dei  posti
          complessivamente messi a concorso in ciascun anno.» 
              «Art.  3  (Accesso  alla  carriera  dei  funzionari  di
          Polizia mediante concorso pubblico). -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di commissario, ai sensi dell'art.  2-bis,  comma
          1, lettera a),  avviene  mediante  concorso  pubblico,  per
          titoli ed esami, al quale possono partecipare  i  cittadini
          italiani che godono dei diritti civili  e  politici  e  che
          sono in possesso della laurea magistrale o specialistica  a
          contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto  dal  comma
          2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non
          superiore a  trenta  anni,  e'  stabilito  dal  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 3,  comma  6,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, fatte  salve  le  deroghe  di  cui  al
          predetto regolamento. Le qualita' di condotta  sono  quelle
          previste dalle disposizioni di cui all'art.  35,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le  lauree
          magistrali  o  specialistiche   individuate   con   decreti
          ministeriali, adottati in attuazione dell'art. 4, comma  2,
          del  regolamento  approvato  con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
          2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero  di
          crediti formativi universitari in discipline  afferenti  al
          settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a  due
          terzi del totale,  considerando  esclusivamente  i  crediti
          acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400  sono  stabilite  le  modalita'   di
          effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti
          di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le  relative
          modalita' di accertamento, le tipologie e le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e  delle  relative  prove  e  fasi
          concorsuali, le eventuali  forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione al concorso di cui al comma 1  del  presente
          articolo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime  in
          numero  non  inferiore  a  due,   di   composizione   delle
          commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie,
          le categorie dei titoli da  ammettere  a  valutazione  e  i
          punteggi da attribuire a ciascuna di esse. 
              4.  Il  venti  per  cento  dei  posti  disponibili  per
          l'accesso alla qualifica di  commissario  e'  riservato  al
          personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto
          diploma di laurea a contenuto giuridico e con  un'eta'  non
          superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello
          del  ruolo  degli  ispettori,  e,  per  l'altra  meta',  al
          restante personale con un'anzianita' di servizio  effettivo
          non inferiore a cinque anni, in  possesso,  in  entrambi  i
          casi, dei requisiti  attitudinali  richiesti.  Il  predetto
          personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti,
          la sanzione disciplinare  della  pena  pecuniaria  o  altra
          sanzione piu' grave e deve  aver  riportato,  nello  stesso
          periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono  stati,
          per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
          prosciolti,  d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
          arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze  di  polizia,
          ovvero  destituiti,  dispensati   o   dichiarati   decaduti
          dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,  licenziati
          dal lavoro alle dipendenze di pubbliche  amministrazioni  a
          seguito di procedimento disciplinare; non  sono,  altresi',
          ammessi coloro  che  hanno  riportato  condanna  anche  non
          definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati  in
          procedimenti penali per delitti non  colposi  per  i  quali
          sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o  lo  sono
          stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
          assoluzione o proscioglimento  o  archiviazione  anche  con
          provvedimenti non definitivi.» 
              «Art. 4 (Corso di  formazione  iniziale  per  l'accesso
          alla qualifica  di  commissario).  -  1.  I  vincitori  dei
          concorsi  di  cui  all'art.  3  frequentano  un  corso   di
          formazione iniziale della durata  di  due  anni  presso  la
          Scuola  Superiore  di   Polizia,   finalizzato   anche   al
          conseguimento del master universitario di secondo  livello,
          sulla base di programmi e modalita' coerenti con  le  norme
          concernenti    l'autonomia    didattica    degli    atenei.
          L'insegnamento  e'  impartito  da   docenti   universitari,
          magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato  o
          esperti estranei ad  essa,  secondo  i  principi  stabiliti
          dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
              2. Il corso  di  formazione  iniziale  per  coloro  che
          accedono alla qualifica di commissario ai  sensi  dell'art.
          2-bis, comma 1, lettera a),  e'  articolato  in  due  cicli
          accademici annuali, comprensivi di un  periodo  applicativo
          presso  strutture  della  Polizia  di   Stato   finalizzato
          all'espletamento  delle  funzioni  previste  dall'art.   2.
          Durante la frequenza del corso i  commissari  rivestono  le
          qualifiche  di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza   e   di
          ufficiale  di  polizia  giudiziaria.  Durante  il  corso  i
          frequentatori, al di fuori  del  periodo  applicativo,  non
          possono essere impiegati in  servizi  d'istituto,  salvo  i
          servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 
              3. Il direttore  della  Scuola  Superiore  di  Polizia,
          sentito il comitato direttivo, al termine del  primo  ciclo
          esprime nei confronti  dei  frequentatori  un  giudizio  di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale gli stessi, fermo restando quanto previsto  dall'art.
          5, sostengono l'esame finale. 
              4. I commissari che hanno superato l'esame  finale  del
          corso di formazione iniziale e che  sono  stati  dichiarati
          idonei al  servizio  di  polizia,  prestano  giuramento  ed
          accedono, con la qualifica di commissario  capo  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di fine  corso,  al  periodo  di
          tirocinio operativo, della durata di due  anni  finalizzato
          anche all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma
          3. Il giudizio di  idoneita'  al  servizio  di  polizia  e'
          espresso dal direttore della scuola superiore  di  polizia.
          Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto
          anche presso gli uffici  centrali  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma  nella
          qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica
          finale del dirigente  dell'ufficio,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il regolamento di cui al comma 6. 
              5. 
              6. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          iniziale e i criteri per la verifica  finale  di  tirocinio
          operativo,  del  cui  esito  si  tiene  conto  in  sede  di
          redazione  del  rapporto  informativo  annuale   ai   sensi
          dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          aprile 1982, n. 335, sono determinati con  regolamento  del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              7.  I  commissari  capo  sono  assegnati   ai   servizi
          d'istituto presso  gli  uffici  dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
          dipartimento della  pubblica  sicurezza,  permanendo  nella
          sede di prima assegnazione per un periodo non  inferiore  a
          due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55,  quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335. L'individuazione  degli  uffici  viene
          effettuata anche in relazione a quanto  previsto  dall'art.
          10, comma 1. 
              8. L'assegnazione di cui al comma 7  e'  effettuata  in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          province indicate dall'Amministrazione. 
              9. Ai frequentatori del corso  di  formazione  iniziale
          provenienti dagli altri ruoli della  Polizia  di  Stato  si
          applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.» 
              «Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione  iniziale).
          - 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i  commissari
          che: 
                a) dichiarano di rinunciare al corso; 
                b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
          termine del primo ciclo del corso, nonche' il  giudizio  di
          idoneita'  al  servizio  di   polizia   a   seguito   della
          ripetizione del corso di cui al comma 1-bis; 
                c) non superano le prove, ovvero non conseguono,  nei
          tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
          il primo ed il secondo ciclo  del  corso  a  seguito  della
          ripetizione del corso di cui al comma 1-bis; 
                d) non superano l'esame finale del corso; 
                e)  sono   stati   per   qualsiasi   motivo   assenti
          dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
          non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di  assenza
          per infermita' contratta durante il corso,  per  infermita'
          dipendente da  causa  di  servizio  qualora  si  tratti  di
          personale proveniente  da  altri  ruoli  della  Polizia  di
          Stato, per gravi infermita', anche non dipendenti da  causa
          di  servizio,   che   richiedono   terapie   salvavita   ed
          impediscono lo svolgimento delle attivita'  giornaliere,  o
          altre  ad  esse   assimilabili   secondo   le   indicazioni
          dell'Ufficio   medico   legale    dell'Azienda    sanitaria
          competente per territorio,  ovvero  per  maternita'  se  si
          tratta di personale femminile. 
              1-bis. I commissari che non ottengono  il  giudizio  di
          idoneita' previsto al termine del primo  ciclo  del  corso,
          nonche' il giudizio di idoneita' al  servizio  di  polizia,
          che non superano le prove, ovvero che  non  conseguono  nei
          tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
          il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a
          partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo. 
              2. I commissari la  cui  assenza  oltre  i  centottanta
          giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante
          il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, da
          gravi  infermita',  anche  non  dipendenti  da   causa   di
          servizio, che richiedono terapie salvavita, o da  altre  ad
          esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni   dell'Ufficio
          medico  legale  dell'Azienda   sanitaria   competente   per
          territorio, ovvero da maternita' se si tratta di  personale
          femminile,  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo  corso
          successivo   al   riconoscimento   della   loro   idoneita'
          psico-fisica,  ovvero  successivo  ai  periodi  di  assenza
          previsti dalle disposizioni sulla tutela delle  lavoratrici
          madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso  non
          sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per
          la  partecipazione  alle  procedure  per   l'accesso   alla
          qualifica. 
              3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili  di
          infrazioni punibili con sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore dell'Istituto superiore di  polizia,  sentito
          il direttore centrale del personale. 
              5. Salvo quanto previsto dall'art. 28  della  legge  10
          ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di  dimissione  e  di
          espulsione dal corso  determinano  la  cessazione  di  ogni
          rapporto  con   l'Amministrazione.   I   provvedimenti   di
          espulsione  costituiscono,  inoltre,  causa  ostativa  alla
          partecipazione ai  successivi  concorsi  per  la  nomina  a
          commissario.» 
              «Art. 5-bis (Accesso alla carriera  dei  funzionari  di
          Polizia mediante concorso interno).  -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di vice commissario, ai  sensi  dell'art.  2-bis,
          comma 1, lettera b), e' riservato al personale in  possesso
          delle lauree di cui al comma 2,  il  quale,  nei  tre  anni
          precedenti, non abbia riportato  la  sanzione  disciplinare
          della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed  abbia
          riportato  un  giudizio   complessivo   non   inferiore   a
          «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre
          di ogni anno per l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari
          mediante concorso interno, per titoli ed esami, di  cui  il
          quaranta per cento riservato al personale dei  ruoli  degli
          agenti e assistenti e dei sovrintendenti con  un'anzianita'
          di servizio non inferiore a cinque anni e con  un'eta'  non
          superiore a trentacinque anni,  e  il  sessanta  per  cento
          riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il
          venti per cento  riservato  ai  sostituti  commissari,  con
          un'eta' non superiore a cinquantacinque anni.  Il  concorso
          prevede due prove  scritte  ed  un  colloquio,  secondo  le
          modalita' stabilite con il regolamento di cui  all'art.  3,
          comma 3. 
              2. Nell'ambito delle classi di laurea  triennale  o  di
          laurea magistrale o specialistica individuate  con  decreti
          ministeriali, adottati in attuazione dell'art. 4, comma  2,
          del  regolamento  approvato  con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  22
          ottobre 2004, n. 270,  ai  fini  di  cui  al  comma  1  del
          presente  articolo  la  laurea  triennale   o   la   laurea
          magistrale  o  specialistica  si  considera   a   contenuto
          giuridico qualora sia stata conseguita  sulla  base  di  un
          numero di  crediti  formativi  universitari  in  discipline
          afferenti al  settore  scientifico-disciplinare  "IUS"  non
          inferiore   a   due   terzi   del   totale,    considerando
          esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento  di
          esami in trentesimi. 
              3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3,  sono
          individuate  le  categorie  di  titoli   da   ammettere   a
          valutazione per il concorso di cui al comma 1 del  presente
          articolo,  tra  le  quali  assume   particolare   rilevanza
          l'anzianita' di effettivo servizio, e i punteggi massimi da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  ai  fini  del  previsto
          accertamento della  preparazione,  anche  professionale  ed
          operativa, in relazione alle responsabilita' connesse  alle
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2. 
              4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
          1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2,
          della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante  il  periodo
          di  frequenza  del  corso  il  personale   interessato   e'
          collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della  legge
          10 ottobre 1986, n. 668. 
              «Art. 5-ter (Corso di  formazione  per  l'accesso  alla
          qualifica di  vice  commissario).  -  1.  I  vincitori  del
          concorso di cui all'art.  5-bis  frequentano  un  corso  di
          formazione  della  durata  di  un  anno  presso  la  scuola
          superiore di polizia,  preordinato  anche  all'acquisizione
          dei crediti formativi per il  conseguimento  di  una  delle
          lauree magistrali o specialistiche di cui all'art. 3, comma
          2, sulla base di programmi  e  modalita'  coerenti  con  le
          norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli   atenei.
          L'insegnamento  e'  impartito  da   docenti   universitari,
          magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato  o
          esperti estranei  ad  essa  secondo  i  principi  stabiliti
          dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
              2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non
          superiore a tre mesi, presso  strutture  della  Polizia  di
          Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con
          le norme concernenti l'autonomia  didattica  degli  atenei.
          Durante la frequenza del corso i vice commissari  rivestono
          le qualifiche di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di
          ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso,  al  di
          fuori del periodo applicativo, i frequentatori non  possono
          essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi  di
          rappresentanza, di parata o d'onore. 
              3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine
          corso e che hanno ottenuto dal direttore  della  scuola  il
          giudizio  di  idoneita'  ai  servizi   di   polizia,   sono
          confermati nella carriera dei funzionari con  la  qualifica
          di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria  di
          fine corso. 
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          sono determinate con il  regolamento  di  cui  all'art.  4,
          comma 6. 
              5. Per l'assegnazione ai servizi  d'istituto  dei  vice
          commissari si applicano le disposizioni di cui all'art.  4,
          comma 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 2,  comma
          2. 
              6. L'assegnazione di cui al comma 5  e'  effettuata  in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          province indicate dall'Amministrazione. 
              7.  Ai  frequentatori  del  corso  di   formazione   si
          applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.» 
              «Art. 6(Promozione a vice questore aggiunto). -  1.  La
          promozione a vice questore aggiunto si consegue: 
                a) per i commissari capo che accedono  alla  carriera
          mediante concorso pubblico,  nel  limite  dell'ottanta  per
          cento dei posti disponibili al 30 giugno e al  31  dicembre
          di ogni anno, mediante scrutinio per merito  comparativo  e
          superamento del corso  di  formazione  dirigenziale,  della
          durata non superiore a tre mesi, con  esame  finale,  ferma
          restando, per coloro che superano il corso, la collocazione
          in ruolo secondo gli esiti  delle  procedure  di  cui  alla
          presente  lettera  e  alla  successiva  lettera  b).   Allo
          scrutinio per merito comparativo e'  ammesso  il  personale
          della carriera dei funzionari che abbia compiuto almeno sei
          anni di effettivo servizio nella qualifica  di  commissario
          capo, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno
          e del 31 dicembre; 
                b) per i commissari capo che accedono  alla  carriera
          mediante concorso interno, nel limite  del  restante  venti
          per cento  dei  posti  disponibili  al  30  giugnoe  al  31
          dicembre di ogni anno, mediante  concorso,  per  titoli  ed
          esami, e superamento del corso di formazione  di  cui  alla
          lettera a) del  presente  comma,  riservato  ai  commissari
          capo,  in  possesso  di  una  delle  lauree  magistrali   o
          specialistiche indicate dall'art. 3, comma  2,  con  almeno
          sei anni di effettivo servizio  nella  medesima  qualifica,
          rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
          31  dicembre,  secondo  le  modalita'   definite   con   il
          regolamento di cui all'art. 4, comma 6. 
              2. Le promozioni a vice questore aggiunto  decorrono  a
          tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal  1°
          gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine  della
          graduatoria di fine corso. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma
          1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore  di
          polizia, ha un indirizzo prevalentemente  professionale  ed
          e' finalizzato a perfezionare le  conoscenze  di  carattere
          tecnico, gestionale e giuridico necessarie per  l'esercizio
          delle funzioni dirigenziali. Nella  graduatoria  di  inizio
          corso, i commissari capo selezionati mediante lo  scrutinio
          per merito comparativo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla
          successiva  lettera  b).  I   commissari   capo   che   non
          frequentano il corso per  un  periodo  superiore  a  cinque
          giorni,  anche   non   consecutivi,   non   conseguono   la
          promozione,  salvo  che  l'assenza   sia   determinata   da
          maternita', da gravi infermita', anche  non  dipendenti  da
          causa di servizio,  che  richiedono  terapie  salvavita  ed
          impediscono lo svolgimento delle attivita'  giornaliere,  o
          da  altre  ad  esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni
          dell'Ufficio   medico   legale    dell'Azienda    sanitaria
          competente per territorio, o da  infermita'  dipendente  da
          causa di servizio o contratta durante  il  corso.  In  tali
          ultimi  casi,  i  commissari  capo,  dopo  la  riacquistata
          idoneita' fisico-psichica, sono ammessi  a  frequentare  il
          primo corso dirigenziale successivo. 
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          dirigenziale di cui al comma 1,  lettera  a)  del  presente
          articolo, le modalita' di  svolgimento  dell'esame  finale,
          nonche' i criteri per la formazione  della  graduatoria  di
          fine corso sono determinati con  regolamento  del  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.» 
              «Art.  7  (Promozione  a  primo  dirigente).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di primo dirigente  si  consegue,
          nel limite dei posti disponibili  al  30  giugno  e  al  31
          dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica  di  vice  questore  che  abbia  compiuto  almeno
          quattro  anni  di  effettivo  servizio   nella   qualifica,
          rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
          31 dicembre. 
              2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
          luglio e dal 1° gennaio successivi.» 
              «Art. 9(Promozione a  dirigente  superiore).  -  1.  La
          promozione  alla  qualifica  di  dirigente   superiore   si
          consegue, nel limite dei posti disponibili al 30  giugno  e
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo  dirigente  che  abbia  compiuto  almeno
          cinque  anni  di  effettivo   servizio   nella   qualifica,
          rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
          31 dicembre. 
              2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
          luglio e dal 1° gennaio successivi.» 
              «Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Per  l'ammissione
          allo scrutinio per la promozione  a  primo  dirigente  e  a
          dirigente superiore il personale, nel corso della carriera,
          deve aver svolto incarichi  in  piu'  uffici  con  funzioni
          finali ovvero in  piu'  uffici  con  funzioni  o  finali  o
          strumentali e di supporto ovvero in piu' uffici nell'ambito
          dell'Amministrazione  centrale  della  pubblica  sicurezza,
          ovvero in almeno un  ufficio  con  funzioni  finali  o  con
          funzioni strumentali e di supporto e in almeno  un  ufficio
          nell'ambito dell'Amministrazione  centrale  della  pubblica
          sicurezza. Con decreto  del  capo  della  polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo
          criteri di funzionalita', i requisiti minimi di servizio in
          ciascuno dei settori di impiego." 
              «Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari  tecnici
          di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica  iniziale  della
          carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante
          concorso pubblico, per titoli ed esami,  al  quale  possono
          partecipare i cittadini italiani  che  godono  dei  diritti
          civili e politici e che  sono  in  possesso  dei  requisiti
          previsti dai commi  2  e  3.  Il  limite  di  eta'  per  la
          partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e'
          stabilito dal regolamento adottato ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando
          le deroghe di cui al predetto regolamento. Le  qualita'  di
          condotta sono previste dalle disposizioni di  cui  all'art.
          35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sono indicate
          le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione
          al  concorso,  individuate  secondo  le  norme  concernenti
          l'autonomia  didattica  degli  atenei,  e  le  abilitazioni
          professionali ove previste dalla legge. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  i  requisiti   di
          idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  e  le  relative
          modalita' di accertamento, le tipologie e le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e  delle  relative  prove  e  fasi
          concorsuali, sono previste le tipologie e le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e  delle  relative  prove  e  fasi
          concorsuali, tra cui le eventuali forme di preselezione per
          la partecipazione al concorso di cui al comma 1,  le  prove
          di esame sulle materie attinenti ai profili  professionali,
          scritte ed orali, le prime in numero non inferiore  a  due,
          di  composizione  delle  commissioni  esaminatrici   e   di
          formazione delle graduatorie, le categorie  dei  titoli  da
          ammettere a valutazione ed il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna di esse. 
              4.  Il  venti  per  cento  dei  posti  disponibili  per
          l'accesso  alla  qualifica  iniziale  della  carriera   dei
          funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia
          di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con
          un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la  meta'  al
          personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta'
          al restante personale di tutti i  ruoli  della  Polizia  di
          Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore
          a cinque  anni,  in  possesso,  in  entrambi  i  casi,  dei
          requisiti  attitudinali  richiesti,  il  quale  non   abbia
          riportato,   nei   tre   anni   precedenti,   la   sanzione
          disciplinare della pena pecuniaria o  altra  sanzione  piu'
          grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
          complessivo non inferiore a «ottimo». 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono  stati,
          per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
          prosciolti,  d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
          arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze  di  polizia,
          ovvero  destituiti,  dispensati   o   dichiarati   decaduti
          dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,  licenziati
          dal lavoro alle dipendenze di pubbliche  amministrazioni  a
          seguito di procedimento disciplinare; non  sono,  altresi',
          ammessi coloro  che  hanno  riportato  condanna  anche  non
          definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati  in
          procedimenti penali per delitti non  colposi  per  i  quali
          sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o  lo  sono
          stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
          assoluzione o proscioglimento  o  archiviazione  anche  con
          provvedimenti non definitivi.» 
              Art. 32 (Corso di formazione iniziale per  l'immissione
          nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia). -  1.  I
          vincitori dei concorsi di cui all'art. 31  sono  ammessi  a
          frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico
          della durata di un  anno  presso  la  scuola  superiore  di
          polizia, finalizzato  anche  al  conseguimento  del  master
          universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
          modalita' coerenti con  le  norme  concernenti  l'autonomia
          didattica degli  atenei.  L'insegnamento  e'  impartito  da
          docenti     universitari,     magistrati,      appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo i principi stabiliti dall'art. 60  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121.  Durante  la  frequenza  del  corso  i
          commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale  di
          pubblica sicurezza e di ufficiale  di  polizia  giudiziaria
          limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per  la
          carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori,
          al di fuori del periodo  applicativo,  non  possono  essere
          impiegati  in  servizi  d'istituto,  salvo  i  servizi   di
          rappresentanza, di parata o d'onore. 
              2. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          iniziale  sono  determinate  con  il  regolamento  di   cui
          all'art. 4, comma 6. 
              3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
          periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e
          al comma 2, sono ridotti della meta'. 
              4. I commissari  tecnici  che  hanno  superato  l'esame
          finale del corso di formazione iniziale e  che  sono  stati
          dichiarati  idonei  al  servizio   di   polizia,   prestano
          giuramento ed accedono, con  la  qualifica  di  commissario
          capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria  di  fine
          corso, al periodo di tirocinio operativo  della  durata  di
          due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni  di
          cui all'art. 30, comma  3.  Il  giudizio  di  idoneita'  al
          servizio di polizia e' espresso dal direttore della  scuola
          superiore di polizia. Al termine del periodo di  tirocinio,
          la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico  e'
          effettuata   previa   verifica   finale    del    dirigente
          dell'ufficio,  secondo  le  modalita'  stabilite   con   il
          regolamento di cui all'art. 4, comma 6, del  cui  esito  si
          tiene conto in sede di redazione del  rapporto  informativo
          annuale ai sensi dell'art. 62 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.  Gli  stessi  sono
          assegnati  ai  servizi  d'istituto  secondo  le   modalita'
          previste dall'art. 4, comma 8, ferma restando la permanenza
          nella  sede  di  prima  assegnazione  per  un  periodo  non
          inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art.
          55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
          aprile 1982, n. 335. 
              4-bis. 
              5. Ai frequentatori del corso di  formazione  iniziale,
          provenienti dagli altri ruoli della Polizia  di  Stato,  si
          applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.» 
              «Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La
          promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite
          dei posti disponibili al 30 giugno eal 31 dicembre di  ogni
          anno, in  ciascun  ruolo,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  e  superamento   del   corso   di   formazione
          dirigenziale, della durata non superiore a  tre  mesi,  con
          esame finale, ferma restando, per coloro  che  superano  il
          corso, la collocazione in ruolo  secondo  gli  esiti  dello
          scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso
          il personale della  carriera  dei  funzionari  tecnici  che
          abbia compiuto almeno  sette  anni  di  effettivo  servizio
          nella    qualifica    di    commissario    capo    tecnico,
          rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
          31 dicembre. 
              2. Le promozioni a direttore tecnico capo  decorrono  a
          tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal  1°
          gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine  della
          graduatoria di fine corso. I commissari  capo  tecnici  che
          non frequentano il corso per un periodo superiore a  cinque
          giorni,  anche   non   consecutivi,   non   conseguono   la
          promozione,  salvo  che  l'assenza   sia   determinata   da
          maternita', da gravi infermita', anche  non  dipendenti  da
          causa di servizio,  che  richiedono  terapie  salvavita  ed
          impediscono lo svolgimento delle attivita'  giornaliere,  o
          da  altre  ad  esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni
          dell'Ufficio   medico   legale    dell'Azienda    sanitaria
          competente per territorio, o da  infermita'  dipendente  da
          causa di servizio o contratta durante  il  corso.  In  tali
          ultimi  casi,  i   commissari   capo   tecnici,   dopo   la
          riacquistata  idoneita'  fisico-psichica,  sono  ammessi  a
          frequentare il primo corso dirigenziale successivo. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al  comma
          1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia,  ha
          un indirizzo prevalentemente scientifico  professionale  ed
          e' finalizzato a perfezionare le  conoscenze  di  carattere
          tecnico  e  gestionale  necessarie  per  l'esercizio  delle
          funzioni dirigenziali. 
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          dirigenziale di cui al comma 1 del  presente  articolo,  le
          modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale,  nonche'  i
          criteri per la formazione della graduatoria di fine  corso,
          sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno,
          da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400.» 
              «Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico).  -  1.
          La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico  si
          consegue, nel limite dei posti disponibili al 30  giugno  e
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto
          almeno quattro anni di effettivo servizio nella  qualifica,
          rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
          31 dicembre. 
              2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente dal  1°
          luglioe dal 1° gennaio successivi.» 
              «Art. 36 (Promozione a dirigente superiore tecnico).  -
          1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue,
          nei limiti dei posti disponibili  al  30  giugno  e  al  31
          dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo dirigente  tecnico  che  abbia  compiuto
          almeno cinque anni di effettivo servizio  nella  qualifica,
          rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
          31 dicembre. 
              2. Nello scrutinio  per  merito  comparativo  si  tiene
          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali
          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
          con i compiti di istituto  dei  tecnici  della  Polizia  di
          Stato. 
              3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
          luglio e dal 1° gennaio successivi.» 
              «Art. 36-bis (Nomina a dirigente generale  tecnico).  -
          1. La nomina a dirigente  generale  tecnico,  di  cui  alla
          tabella  A  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982,  n.  337,  e'  disposta  con  le
          modalita'  di  cui  all'art.  11   del   presente   decreto
          legislativo.» 
              «Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). -  1.  I
          medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'art.
          6, lettera z),  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
          indipendentemente dal diploma di  specializzazione  di  cui
          sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: 
                a)   provvedono    all'accertamento    dell'idoneita'
          psicofisica dei candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai
          ruoli della  Polizia  di  Stato  ed  alla  verifica,  anche
          collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
          il personale in servizio; 
                b) provvedono all'assistenza sanitaria e di  medicina
          preventiva del personale della Polizia di Stato; 
                c)  in  relazione  alle  esigenze  di   servizio,   e
          limitatamente alle  proprie  attribuzioni,  possono  essere
          impiegati in operazioni di  polizia  ed  in  operazioni  di
          soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici; 
                d) svolgono attivita' di medico competente  ai  sensi
          dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81
          ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della
          Polizia di  Stato  e  di  quelle  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art. 13 del medesimo decreto; 
                e) svolgono attivita'  di  vigilanza  in  materia  di
          manipolazione, preparazione e distribuzione di  alimenti  e
          bevande nelle mense e  negli  spacci  dell'Amministrazione,
          ferme restando le  attribuzioni  riservate  in  materia  ad
          altri soggetti dalla legislazione vigente; 
                f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica
          anche con le stesse  attribuzioni  degli  ufficiali  medici
          delle  Forze  armate  e  del  settore  medico-legale  delle
          aziende sanitarie locali, ferme  restando  le  attribuzioni
          riservate in materia ad altri soggetti  dalla  legislazione
          vigente; 
                f-bis) Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali
          con qualifica di primo dirigente medico,  o  ai  funzionari
          medici da essi incaricati, spettano, per il personale della
          Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni  di  cui
          all'art. 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  i
          compiti previsti per le infermerie presidiarie  di  cui  al
          precedente art. 199; 
                g)   provvedono    all'accertamento    dell'idoneita'
          all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno
          delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le
          stesse modalita' previste dal decreto  del  Ministro  della
          salute 24 aprile 2013; 
                h)   provvedono   all'istruttoria   delle    pratiche
          medico-legali del personale della Polizia di Stato e  fanno
          parte  delle  Commissioni  medico-legali   della   pubblica
          sicurezza ai sensi dell'art. 7, comma 4,  lettera  a),  del
          decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
                i)   partecipano,   con   voto   deliberativo,   alle
          commissioni di cui agli articoli  193  e  194  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'  vengono  prese
          in esame pratiche  relative  a  personale  appartenente  ai
          ruoli della Polizia di Stato; 
                l)   provvedono,   anche   quali   componenti   delle
          Commissioni mediche ospedaliere della sanita'  e  militare,
          alle  valutazioni  collegiali  medico-legali  inerenti   il
          riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge
          13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23  dicembre  2005,  n.
          266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge  23
          febbraio 1999, n. 44, in materia  di  vittime  del  dovere,
          della  criminalita'  organizzata,  del  terrorismo,   delle
          richieste estorsive e dell'usura; 
                m)  partecipano  al  collegio  medico-legale  di  cui
          all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                n) svolgono, presso gli istituti di  istruzione,  gli
          enti e reparti della Polizia di Stato, attivita'  didattica
          nel settore di competenza; 
                o) fanno parte delle commissioni  mediche  locali  di
          cui  all'art.  330  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  come  modificato  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          68; 
                p)  svolgono  accertamenti  e  attivita'  peritale  e
          medico-legale per conto dell'Amministrazione; 
                q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi
          ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali. 
              2. Ai fini dell'espletamento delle  attivita'  previste
          dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza  puo'
          stipulare  convenzioni  con  enti  e  strutture   sanitarie
          pubbliche  e  private  e  con  singoli  professionisti   in
          possesso di particolari competenze. 
              3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui
          al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di
          altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula  di
          accordi e convenzioni con il  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza.» 
              «Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici
          veterinari di  Polizia).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica
          iniziale delle carriere dei medici e dei medici  veterinari
          di Polizia avviene mediante concorso pubblico,  per  titoli
          ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
          che godono dei diritti civili e politici, in possesso,  per
          la  carriera  dei  medici,  della  laurea  in  medicina   e
          chirurgia  e  del   diploma   di   specializzazione   nelle
          discipline   individuate   nei   bandi   di   concorso    e
          dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione
          al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari,
          della laurea in medicina  veterinaria  e  dell'abilitazione
          all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo  albo
          nonche', per entrambe le carriere, dei  requisiti  previsti
          dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di eta' per la
          partecipazione al concorso, non  superiore  a  trentacinque
          anni,  e'  stabilito  dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
          ferme restando le deroghe di cui al  predetto  regolamento.
          Le qualita' di condotta sono previste dalle disposizioni di
          cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. 
              2.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  i  requisiti   di
          idoneita'   fisica,    psichica    e    attitudinale    per
          l'espletamento delle mansioni professionali per i medici  e
          i medici veterinari di Polizia e le relative  modalita'  di
          accertamento, le tipologie e le  modalita'  di  svolgimento
          dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,  le
          eventuali forme di preselezione per  la  partecipazione  al
          concorso, le prove di esame scritte ed orali, le  prime  in
          numero  non  inferiore  a  due,   di   composizione   della
          commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
          le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione  ed  il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
              2-bis. Il venti per cento  dei  posti  disponibili  per
          l'accesso alla qualifica di medico e di medico  veterinario
          e'  riservato  al  personale  della  Polizia  di  Stato  in
          possesso   dei   prescritti    diploma    di    laurea    e
          specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e
          con un'eta' non superiore a quaranta anni, in possesso  dei
          requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non
          deve aver riportato, nei tre anni precedenti,  la  sanzione
          disciplinare della pena pecuniaria o  altra  sanzione  piu'
          grave e deve  aver  riportato,  nello  stesso  periodo,  un
          giudizio complessivo  non  inferiore  a  "ottimo".  Per  il
          concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve
          di cui al primo periodo sono destinate, per  la  meta',  al
          personale   appartenente   al   ruolo    degli    ispettori
          tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al  restante
          personale  con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo  non
          inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla
          qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo
          periodo e' destinata  al  personale  con  un'anzianita'  di
          servizio effettivo non inferiore a cinque anni. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono  stati,
          per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
          prosciolti,  d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
          arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze  di  polizia,
          ovvero  destituiti,  dispensati   o   dichiarati   decaduti
          dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,  licenziati
          dal lavoro alle dipendenze di pubbliche  amministrazioni  a
          seguito di procedimento disciplinare; non  sono,  altresi',
          ammessi coloro  che  hanno  riportato  condanna  anche  non
          definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati  in
          procedimenti penali per delitti non  colposi  per  i  quali
          sono sottoposti a misura cautelare  personale,  o  lo  sono
          stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
          assoluzione o proscioglimento  o  archiviazione  anche  con
          provvedimenti non definitivi.» 
              «Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
          nelle carriere dei medici e medici veterinari di  Polizia).
          - 1. I vincitori del  concorso  di  cui  all'art.  46  sono
          ammessi a  frequentare  un  corso  di  formazione  iniziale
          teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la  scuola
          superiore  di  polizia.  L'insegnamento  e'  impartito   da
          docenti     universitari,     magistrati,      appartenenti
          all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
          secondo i principi stabiliti dall'art. 60  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121.  Durante  la  frequenza  del  corso  i
          medici e  i  medici  veterinari  di  Polizia  rivestono  le
          qualifiche  di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza   e   di
          ufficiale    di    Polizia    giudiziaria     limitatamente
          all'esercizio delle  funzioni  previste  per  il  ruolo  di
          appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori
          del periodo applicativo, non possono  essere  impiegati  in
          servizi d'istituto, salvo i servizi di  rappresentanza,  di
          parata o d'onore. 
              2. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          iniziale  sono  determinate  con  il  regolamento  di   cui
          all'art. 4, comma 6. 
              3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
          periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e
          al comma 2, sono ridotti a un quarto. 
              4. I medici e i medici veterinari  che  hanno  superato
          l'esame finale del corso di formazione iniziale e che  sono
          stati dichiarati idonei al servizio  di  polizia,  prestano
          giuramento ed accedono alla qualifica di medico  principale
          e di medico veterinario principale, secondo l'ordine  della
          graduatoria di fine corso.  Il  giudizio  di  idoneita'  al
          servizio di polizia e' espresso dal direttore della  scuola
          superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai  servizi
          d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
          8,  ferma  restando  la  permanenza  nella  sede  di  prima
          assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 55, comma  4,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
              5. Ai frequentatori del corso  di  formazione  iniziale
          provenienti dagli altri ruoli della Polizia  di  Stato,  si
          applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.» 
              «Art.  48  (Promozione  a  medico  capo  e   a   medico
          veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di  medico
          capo e di medico veterinario capo avviene, nel  limite  dei
          posti disponibili al 30 giugno e al  31  dicembre  di  ogni
          anno,  mediante  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento del corso  di  formazione  dirigenziale,  della
          durata non superiore a tre mesi, con  esame  finale,  ferma
          restando, per coloro che superano il corso, la collocazione
          in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo  scrutinio
          per  merito  comparativo  e'  ammesso  il  personale  delle
          carriere dei medici  e  dei  medici  veterinari  che  abbia
          compiuto, rispettivamente entro le  predette  date  del  30
          giugno e del 31 dicembre, almeno due anni  e  sei  mesi  di
          effettivo servizio nella qualifica di medico  principale  e
          sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario
          principale. 
              2. Le promozioni a medico capo e a  medico  veterinario
          capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1°
          luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo
          l'ordine  della  graduatoria  di  fine  corso.   I   medici
          principali  e  i  medici  veterinari  principali  che   non
          frequentano il corso per  un  periodo  superiore  a  cinque
          giorni,  anche   non   consecutivi,   non   conseguono   la
          promozione,  salvo  che  l'assenza   sia   determinata   da
          maternita', da gravi infermita', anche  non  dipendenti  da
          causa di servizio,  che  richiedono  terapie  salvavita  ed
          impediscono lo svolgimento delle attivita'  giornaliere,  o
          da  altre  ad  esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni
          dell'Ufficio   medico   legale    dell'Azienda    sanitaria
          competente per territorio, o da  infermita'  dipendente  da
          causa di servizio o contratta durante  il  corso.  In  tali
          ultimi casi, i medici  principali  e  i  medici  veterinari
          principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica,
          sono ammessi a  frequentare  il  primo  corso  dirigenziale
          successivo. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al  comma
          1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia,  ha
          un   indirizzo   prevalentemente   professionale   ed    e'
          finalizzato  a  perfezionare  le  conoscenze  di  carattere
          sanitario,   gestionale   e   giuridico   necessarie    per
          l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
              4. Le modalita' di svolgimento del corso di  formazione
          dirigenziale di cui al comma 1 del  presente  articolo,  le
          modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale,  nonche'  i
          criteri per la formazione della graduatoria di inizio e  di
          fine corso, sono determinati  con  il  regolamento  di  cui
          all'art. 4, comma 6.» 
              «Art. 49 (Promozione a primo dirigente medico e a primo
          dirigente medico veterinario).  -  1.  La  promozione  alla
          qualifica di primo dirigente medico e  di  primo  dirigente
          medico  veterinario  si  consegue,  nel  limite  dei  posti
          disponibili al 30 giugno e al 31  dicembre  di  ogni  anno,
          mediante scrutinio  per  merito  comparativo  al  quale  e'
          ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e
          di medico veterinario superiore che abbia  compiuto  almeno
          quattro  anni  di  effettivo  servizio   nella   qualifica,
          rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
          31 dicembre. 
              2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
          luglio edal 1° gennaio successivi.» 
              «Art. 51(Promozione a dirigente superiore medico). - 1.
          La promozione alla qualifica di dirigente superiore  medico
          si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30  giugno
          e al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per
          merito comparativo al quale e' ammesso il personale con  la
          qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa  data,
          abbia compiuto almeno cinque  anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica, rispettivamente, entro  le  predette  date
          del 30 giugno e del 31 dicembre. 
              2. Nello scrutinio  per  merito  comparativo  si  tiene
          conto,    in    modo    particolare,    delle     eventuali
          specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
          con i compiti di  istituto  dei  medici  della  Polizia  di
          Stato. 
              3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
          luglio e dal 1° gennaio successivi.» 
              «Art. 52-bis (Attivita' libero-professionale dei medici
          e dei medici veterinari di Polizia). - 1. Ai  medici  e  ai
          medici  veterinari  della  Polizia  di   Stato   non   sono
          applicabili  le  norme   relative   alle   incompatibilita'
          inerenti        all'esercizio        delle        attivita'
          libero-professionali, fermo  restando  il  divieto,  per  i
          medici,  di  svolgere  attivita'  libero-professionale,   a
          titolo   oneroso,   nei   confronti   degli    appartenenti
          all'Amministrazione  della   pubblica   sicurezza   e   nei
          procedimenti medico-legali nei quali  e'  coinvolta,  quale
          controparte, la stessa Amministrazione.» 
              «Art.  53  (Norma  di  rinvio).  -  1.   Al   personale
          appartenentealle  carriere  dei   medici   e   dei   medici
          veterinari di Polizia si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo,  e  quelle
          di cui agli articoli 13, 27,  28  e  28-bis,  nonche',  con
          esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di  cui
          all'art. 10.» 
              «Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di
          assicurare periodici percorsi formativi  per  il  personale
          appartenente alle carriere dei funzionari  di  Polizia,  di
          cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza, oltre ai corsi per la formazione  iniziale,  per
          quella specialistica e per quella  dirigenziale,  organizza
          corsi di aggiornamento per gli appartenenti  alle  medesime
          carriere. 
              2. Con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6,  sono
          stabiliti  la  durata,  i  contenuti,   le   modalita'   di
          svolgimento, anche telematiche, nonche' i  criteri  per  la
          individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al  comma
          1 del presente  articolo,  che  possono  essere  effettuati
          anche attraverso  apposite  convenzioni,  presso  strutture
          formative pubbliche o private.» 
              - La rubrica del  Capo  I  del  Titolo  II  del  citato
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificata
          dal  presente  decreto,  reca:  «Carriera  dei   funzionari
          tecnici di Polizia». 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante
          «Codice  dell'ordinamento  militare»,  e'  pubblicato   nel
          supplemento ordinario  n.  84  alla  Gazzetta  Ufficiale  8
          maggio 2010, n. 106.