Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole
«Commissariati distaccati» sono aggiunte le seguenti: «di pubblica
sicurezza» e dopo le parole «Autorita' locale di pubblica sicurezza»
e' aggiunto il punto fermo «.»;
b) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero
dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella
dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del
concorso per commissario, il concorso per vice commissario e' bandito
in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla
carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel
concorso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, non superi il
cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in
ciascun anno.»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole «dei diritti
politici e che sono in possesso della laurea magistrale o
specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» sono
sostituite dalle seguenti: «dei diritti civili e politici e che sono
in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto
giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» e, al terzo
periodo, le parole «morali e» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree
magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali,
adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base
di un numero di crediti formativi universitari in discipline
afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a
due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti
mediante superamento di esami in trentesimi.»;
3) al comma 3, le parole «. Con decreto del capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le
tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative
prove e fasi concorsuali, tra cui» sono sostituite dalle seguenti: «,
le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
relative prove e fasi concorsuali,» e dopo le parole «di cui al comma
1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
4) al comma 4, le parole «, determinati con modalita' stabilite
nel decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole «ad
indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «a contenuto
giuridico»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al concorso non
sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 4, primo periodo, le parole «, con verifica
finale,» sono soppresse, e al secondo periodo le parole «valutazione
positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite
con il decreto di cui al comma 6.» sono sostituite dalle seguenti:
«verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 6.»;
2) al comma 6, le parole «, i criteri per lo svolgimento del
periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i
criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli»
sono sostituite dalle seguenti: «e i criteri», dopo le parole
«verifica finale di tirocinio operativo» sono aggiunte le seguenti:
«, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto
informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,» e le parole
«decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
3) al comma 8, la parola «sedi» e' sostituita dalla seguente:
«province» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e
di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono
soppresse;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, alla lettera e), dopo le parole «Polizia di
Stato,» sono inserite le seguenti: «per gravi infermita', anche non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I commissari la
cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da
infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da
causa di servizio, da gravi infermita', anche non dipendenti da causa
di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da
maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro
idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri,
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure per l'accesso alla qualifica.»
f) all'articolo 5-bis:
1) la rubrica «Accesso alla carriera dei funzionari mediante
concorso interno.» e' sostituita dalla seguente: «Accesso alla
carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.»;
2) al comma 1, le parole «della laurea triennale o a contenuto
giuridico di cui al comma 2, ovvero della laurea magistrale o
specialistica di cui all'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «delle lauree di cui al comma 2», le parole «nell'aliquota
prevista» sono soppresse, le parole «il venti per cento riservato al»
sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento riservato al»,
le parole «l'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il
sessanta per cento» e la parola «decreto» e' sostituita dalla
seguente: «regolamento»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea
magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali,
adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma
1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o
specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata
conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari
in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non
inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i
crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»;
4) al comma 3, le parole «Con il decreto del capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle
seguenti: «Con il regolamento» e dopo le parole «di cui al comma 1»
sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
g) all'articolo 5-ter:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono
determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»;
2) al comma 6, le parole «sedi disponibili» sono sostituite
dalle seguenti: «province indicate dall'Amministrazione» e le parole
«ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza
risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse;
3) al comma 7, le parole «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo comma»;
h) all'articolo 6:
1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «posti
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le
parole «esame finale» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando,
per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo
gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla
successiva lettera b).», le parole «con almeno sei anni» sono
sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sei anni» e
dopo le parole «commissario capo;» sono aggiunte le seguenti: «,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31
dicembre;»;
2) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «posti
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le
parole «di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del
presente comma», le parole «indicate dal decreto di cui all'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «indicate dall'articolo», dopo le
parole «medesima qualifica» sono aggiunte le seguenti: «,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31
dicembre» e la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente:
«regolamento»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti
gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio
successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso.»;
4) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati
mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1,
lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui
alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il
corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non
consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia
determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti
da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita'
dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneita'
fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso
dirigenziale successivo.»;
5) al comma 4, dopo le parole «comma 1, lettera a)» sono
aggiunte le seguenti: «del presente articolo», le parole «di inizio
e» sono soppresse e le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.»;
i) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al
31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti
disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella
qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
l) all'articolo 9:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a
dirigente superiore»;
2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte
le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono
soppresse e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e
del 31 dicembre.»;
3) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
m) all'articolo 10, dopo le parole Amministrazione centrale della
pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero in almeno un
ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto
e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale
della pubblica sicurezza.»;
n) al Titolo II Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato, alla rubrica del Capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «di Polizia»;
o) all'articolo 31:
1) al comma 1, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le
seguenti: «civili e», le parole «dai provvedimenti di cui ai» sono
sostituite dalla seguente: «dai» e le parole «morali e» sono
soppresse;
2) al comma 2, le parole «Con il provvedimento di cui
all'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreto del Ministro dell'interno,»;
3) al comma 3, le parole «Con il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le
parole «. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste»
sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,»;
4) al comma 4, le parole «, determinati con le modalita'
stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse;
5) il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. Al concorso non
sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
p) all'articolo 32:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corso di
formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari
tecnici di Polizia.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6.»;
3) al comma 4, le parole «, con verifica finale,» sono
soppresse, le parole «valutazione positiva» sono sostituite dalle
seguenti: «verifica finale», la parola «decreto» e' sostituita dalla
seguente: «regolamento» e dopo le parole «comma 6» sono aggiunte le
seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del
rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»;
q) all'articolo 33:
1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte
le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «esame finale.» sono
sostituite dalle seguenti: «esame finale, ferma restando, per coloro
che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti
dello scrutinio.», le parole «con almeno sette anni di effettivo
servizio di commissario capo tecnico» sono sostituite dalle seguenti:
«che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella
qualifica di commissario capo tecnico» e dopo le parole «commissario
capo tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti
gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio
successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso
per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non
conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da
maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo
svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita'
dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata
idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso
dirigenziale successivo.»;
3) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte
le seguenti: «del presente articolo» e le parole «decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.»;
r) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al
31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti
disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella
qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
s) all'articolo 36:
1) alla rubrica, le parole «alla qualifica di» sono sostituite
dalla seguente: «a»;
2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte
le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono
soppresse e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e
del 31 dicembre.»;
3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
t) all'articolo 36-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole
«all'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto
legislativo» e il secondo periodo e' soppresso;
u) all'articolo 44, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
«f-bis. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con
qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi
incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e
limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le
infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199;»;
v) all'articolo 46:
1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «dei diritti»
sono aggiunte le seguenti: «civili e» e, al terzo periodo, le parole
«morali e» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «Con il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», le
parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia» e le parole «. Con il
decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste» sono
sostituite dalla virgola «,» e le parole «tra cui» sono soppresse;
3) al comma 2-bis:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il venti per
cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e
di medico veterinario e' riservato al personale della Polizia di
Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione
e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore
a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il
concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al
primo periodo sono destinate, per la meta', al personale appartenente
al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra
meta' al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo
non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla
qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo
e' destinata al personale con un'anzianita' di servizio effettivo non
inferiore a cinque anni.»;
c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Al concorso
non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
z) all'articolo 47:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corso di
formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e
medici veterinari di Polizia»;
2) al comma 1, terzo periodo, le parole «medici veterinari
della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici
veterinari di Polizia»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6.»;
4) al comma 3, le parole «della meta'» sono sostituite dalle
seguenti: «a un quarto.»;
aa) all'articolo 48:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «posti
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e le parole
«con esame finale.» sono sostituite delle seguenti: «con esame
finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la
collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole «in possesso della
qualifica di medico principale e di medico veterinario principale,
rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sei anni e sei mesi
di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle
seguenti: «che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date
del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni
e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo
decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal
1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari
principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a
cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione,
salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi
infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono
terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'
giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o
contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali
e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneita'
fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso
dirigenziale successivo.»;
4) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte
le seguenti: «del presente articolo» e le parole «con decreto del
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono
sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6.»
bb) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al
31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti
disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella
qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
cc) all'articolo 51:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a
dirigente superiore medico».
2) al comma 1, le parole «La promozione a» sono sostituite
dalle seguenti: «La promozione alla qualifica di», dopo le parole
«posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e
dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31
dicembre»;
3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
dd) all'articolo 53, comma 1, le parole «ai ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti:
«alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia», le
parole «e 10,» sono soppresse e dopo le parole «articoli 13, 27, 28 e
28-bis» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', con esclusione dei
funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10»;
ee) all'articolo 52-bis, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Attivita' libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di
Polizia.»;
ff) l'articolo 55-bis e' abrogato;
gg) all'articolo 57, comma 2, le parole «Con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,» sono
sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le
seguenti: «del presente articolo»;
hh) dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente:
«Art. 59-bis (Criteri di valutazione per gli scrutini). - 1. Ai
fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il
coefficiente complessivo minimo di idoneita' di cui all'articolo 62
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e'
determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui
all'articolo 59 del presente decreto legislativo.
2. I criteri di valutazione di cui all'articolo 62, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal
1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui
promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno.
3. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto
legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono
valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in
corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle
promozioni.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di
studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti
di tempo, purche' conseguiti non oltre il giorno precedente alla
decorrenza delle promozioni.
5. Il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 169, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3, e' pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo
stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce gia' dalla
prima ammissione allo scrutinio e per non piu' di tre anni.
6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate,
ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il
coefficiente di anzianita' di cui al comma 5 e' assegnato nella
misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari
ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o
almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.
7. Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche
equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a
scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui al comma 5 e'
assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei
per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque
anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella
qualifica precedente.»;
ii) la Tabella 6 e' soppressa.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 2-bis,
3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 6, 7, 9, 10, 31, 32, 33, 34, 36,
36-bis, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52-bis, 53 e 56 del citato
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificati
dal presente decreto:
«2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino
alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche
di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche
rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e
corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi',
all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in
relazione alla professionalita' posseduta, compiti di
istruzione e formazione del personale della Polizia di
Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore
degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa
carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e
reparti in caso di assenza o impedimento. Nella
sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di
pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le
attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo
stesso personale svolge, altresi', con piena
responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e
reparti non riservati al personale delle qualifiche
superiori, nonche' funzioni di indirizzo e coordinamento di
piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato. Le
predette funzioni sono individuate con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei
commissari come addetti, nonche' nell'ambito degli uffici o
reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica
e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di
specialita' e dei reparti specialistici. Con il medesimo
decreto sono, altresi', individuate le funzioni di
direzione degli uffici che sono, in via prioritaria,
attribuite ai commissari capo.»
«Art. 2-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia avviene:
a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
b) mediante concorso interno, per titoli ed esami.
1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
progressione del personale della carriera dei funzionari,
il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato
considerando la complessiva carenza nella dotazione
organica della carriera. Sulla base degli esiti del
concorso per commissario, il concorso per vice commissario
e' bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari
che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e
attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'art.
3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti
complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»
«Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla
qualifica di commissario, ai sensi dell'art. 2-bis, comma
1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per
titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini
italiani che godono dei diritti civili e politici e che
sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a
contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma
2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non
superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento
adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al
predetto regolamento. Le qualita' di condotta sono quelle
previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree
magistrali o specialistiche individuate con decreti
ministeriali, adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2,
del regolamento approvato con decreto del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di
crediti formativi universitari in discipline afferenti al
settore scientifico-disciplinare "IUS" non inferiore a due
terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti
acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalita' di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti
di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative
modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi
concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente
articolo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in
numero non inferiore a due, di composizione delle
commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica di commissario e' riservato al
personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto
diploma di laurea a contenuto giuridico e con un'eta' non
superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello
del ruolo degli ispettori, e, per l'altra meta', al
restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo
non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i
casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto
personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti,
la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra
sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso
periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati,
per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi',
ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non
definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi per i quali
sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono
stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con
provvedimenti non definitivi.»
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso
alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei
concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di
formazione iniziale della durata di due anni presso la
Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti
dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che
accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'art.
2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli
accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo
presso strutture della Polizia di Stato finalizzato
all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2.
Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le
qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i
frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non
possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del
corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed
accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di
tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato
anche all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma
3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e'
espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto
anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della
pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella
qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica
finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 6.
5.
6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale e i criteri per la verifica finale di tirocinio
operativo, del cui esito si tiene conto in sede di
redazione del rapporto informativo annuale ai sensi
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi
d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a
due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art.
10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
province indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»
«Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
- 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari
che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia a seguito della
ripetizione del corso di cui al comma 1-bis;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
il primo ed il secondo ciclo del corso a seguito della
ripetizione del corso di cui al comma 1-bis;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti
dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza
per infermita' contratta durante il corso, per infermita'
dipendente da causa di servizio qualora si tratti di
personale proveniente da altri ruoli della Polizia di
Stato, per gravi infermita', anche non dipendenti da causa
di servizio, che richiedono terapie salvavita ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria
competente per territorio, ovvero per maternita' se si
tratta di personale femminile.
1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di
idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso,
nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia,
che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a
partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.
2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta
giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante
il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, da
gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio
medico legale dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, ovvero da maternita' se si tratta di personale
femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo al riconoscimento della loro idoneita'
psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non
sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alle procedure per l'accesso alla
qualifica.
3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito
il direttore centrale del personale.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge 10
ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di
espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni
rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di
espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla
partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a
commissario.»
«Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla
qualifica di vice commissario, ai sensi dell'art. 2-bis,
comma 1, lettera b), e' riservato al personale in possesso
delle lauree di cui al comma 2, il quale, nei tre anni
precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare
della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia
riportato un giudizio complessivo non inferiore a
«distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno per l'accesso alla carriera dei funzionari
mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il
quaranta per cento riservato al personale dei ruoli degli
agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianita'
di servizio non inferiore a cinque anni e con un'eta' non
superiore a trentacinque anni, e il sessanta per cento
riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il
venti per cento riservato ai sostituti commissari, con
un'eta' non superiore a cinquantacinque anni. Il concorso
prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le
modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art. 3,
comma 3.
2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di
laurea magistrale o specialistica individuate con decreti
ministeriali, adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2,
del regolamento approvato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22
ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del
presente articolo la laurea triennale o la laurea
magistrale o specialistica si considera a contenuto
giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un
numero di crediti formativi universitari in discipline
afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS" non
inferiore a due terzi del totale, considerando
esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di
esami in trentesimi.
3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono
individuate le categorie di titoli da ammettere a
valutazione per il concorso di cui al comma 1 del presente
articolo, tra le quali assume particolare rilevanza
l'anzianita' di effettivo servizio, e i punteggi massimi da
attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto
accertamento della preparazione, anche professionale ed
operativa, in relazione alle responsabilita' connesse alle
funzioni di cui all'art. 2, comma 2.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2,
della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo
di frequenza del corso il personale interessato e'
collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668.
«Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla
qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori del
concorso di cui all'art. 5-bis frequentano un corso di
formazione della durata di un anno presso la scuola
superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione
dei crediti formativi per il conseguimento di una delle
lauree magistrali o specialistiche di cui all'art. 3, comma
2, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti
dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non
superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di
Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con
le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono
le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di
fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono
essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, di parata o d'onore.
3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine
corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il
giudizio di idoneita' ai servizi di polizia, sono
confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica
di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4,
comma 6.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice
commissari si applicano le disposizioni di cui all'art. 4,
comma 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma
2.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
province indicate dall'Amministrazione.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»
«Art. 6(Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La
promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a) per i commissari capo che accedono alla carriera
mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per
cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento del corso di formazione dirigenziale, della
durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma
restando, per coloro che superano il corso, la collocazione
in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla
presente lettera e alla successiva lettera b). Allo
scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale
della carriera dei funzionari che abbia compiuto almeno sei
anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario
capo, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno
e del 31 dicembre;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera
mediante concorso interno, nel limite del restante venti
per cento dei posti disponibili al 30 giugnoe al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed
esami, e superamento del corso di formazione di cui alla
lettera a) del presente comma, riservato ai commissari
capo, in possesso di una delle lauree magistrali o
specialistiche indicate dall'art. 3, comma 2, con almeno
sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre, secondo le modalita' definite con il
regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a
tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1°
gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma
1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di
polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed
e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Nella graduatoria di inizio
corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio
per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a),
precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla
successiva lettera b). I commissari capo che non
frequentano il corso per un periodo superiore a cinque
giorni, anche non consecutivi, non conseguono la
promozione, salvo che l'assenza sia determinata da
maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da
causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o
da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria
competente per territorio, o da infermita' dipendente da
causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata
idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il
primo corso dirigenziale successivo.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente
articolo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale,
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di
fine corso sono determinati con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.»
«Art. 7 (Promozione a primo dirigente). - 1. La
promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue,
nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
luglio e dal 1° gennaio successivi.»
«Art. 9(Promozione a dirigente superiore). - 1. La
promozione alla qualifica di dirigente superiore si
consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e
al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
luglio e dal 1° gennaio successivi.»
«Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione
allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a
dirigente superiore il personale, nel corso della carriera,
deve aver svolto incarichi in piu' uffici con funzioni
finali ovvero in piu' uffici con funzioni o finali o
strumentali e di supporto ovvero in piu' uffici nell'ambito
dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza,
ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con
funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio
nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica
sicurezza. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo
criteri di funzionalita', i requisiti minimi di servizio in
ciascuno dei settori di impiego."
«Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici
di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della
carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante
concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti
civili e politici e che sono in possesso dei requisiti
previsti dai commi 2 e 3. Il limite di eta' per la
partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e'
stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando
le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' di
condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sono indicate
le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione
al concorso, individuate secondo le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni
professionali ove previste dalla legge.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative
modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi
concorsuali, sono previste le tipologie e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi
concorsuali, tra cui le eventuali forme di preselezione per
la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove
di esame sulle materie attinenti ai profili professionali,
scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due,
di composizione delle commissioni esaminatrici e di
formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei
funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia
di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con
un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la meta' al
personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta'
al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di
Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore
a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei
requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia
riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu'
grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati,
per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi',
ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non
definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi per i quali
sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono
stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con
provvedimenti non definitivi.»
Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. I
vincitori dei concorsi di cui all'art. 31 sono ammessi a
frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico
della durata di un anno presso la scuola superiore di
polizia, finalizzato anche al conseguimento del master
universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1°
aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i
commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la
carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori,
al di fuori del periodo applicativo, non possono essere
impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, di parata o d'onore.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale sono determinate con il regolamento di cui
all'art. 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e
al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. I commissari tecnici che hanno superato l'esame
finale del corso di formazione iniziale e che sono stati
dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano
giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario
capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine
corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di
due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di
cui all'art. 30, comma 3. Il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola
superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio,
la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico e'
effettuata previa verifica finale del dirigente
dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il
regolamento di cui all'art. 4, comma 6, del cui esito si
tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo
annuale ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Gli stessi sono
assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita'
previste dall'art. 4, comma 8, ferma restando la permanenza
nella sede di prima assegnazione per un periodo non
inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art.
55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335.
4-bis.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale,
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»
«Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La
promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite
dei posti disponibili al 30 giugno eal 31 dicembre di ogni
anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito
comparativo e superamento del corso di formazione
dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con
esame finale, ferma restando, per coloro che superano il
corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello
scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso
il personale della carriera dei funzionari tecnici che
abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio
nella qualifica di commissario capo tecnico,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre.
2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a
tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1°
gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che
non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque
giorni, anche non consecutivi, non conseguono la
promozione, salvo che l'assenza sia determinata da
maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da
causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o
da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria
competente per territorio, o da infermita' dipendente da
causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la
riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a
frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha
un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed
e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le
modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i
criteri per la formazione della graduatoria di fine corso,
sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno,
da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.»
«Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1.
La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si
consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e
al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto
almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente dal 1°
luglioe dal 1° gennaio successivi.»
«Art. 36 (Promozione a dirigente superiore tecnico). -
1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue,
nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente tecnico che abbia compiuto
almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene
conto, in modo particolare, delle eventuali
specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di
Stato.
3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
luglio e dal 1° gennaio successivi.»
«Art. 36-bis (Nomina a dirigente generale tecnico). -
1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' disposta con le
modalita' di cui all'art. 11 del presente decreto
legislativo.»
«Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I
medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'art.
6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui
sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche
collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina
preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e
limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere
impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di
soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici;
d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi
dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della
Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma
dell'art. 13 del medesimo decreto;
e) svolgono attivita' di vigilanza in materia di
manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e
bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,
ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad
altri soggetti dalla legislazione vigente;
f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica
anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici
delle Forze armate e del settore medico-legale delle
aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni
riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione
vigente;
f-bis) Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali
con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari
medici da essi incaricati, spettano, per il personale della
Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui
all'art. 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i
compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al
precedente art. 199;
g) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno
delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le
stesse modalita' previste dal decreto del Ministro della
salute 24 aprile 2013;
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche
medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno
parte delle Commissioni medico-legali della pubblica
sicurezza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125;
i) partecipano, con voto deliberativo, alle
commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengono prese
in esame pratiche relative a personale appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato;
l) provvedono, anche quali componenti delle
Commissioni mediche ospedaliere della sanita' e militare,
alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il
riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge
13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23
febbraio 1999, n. 44, in materia di vittime del dovere,
della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle
richieste estorsive e dell'usura;
m) partecipano al collegio medico-legale di cui
all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli
enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica
nel settore di competenza;
o) fanno parte delle commissioni mediche locali di
cui all'art. 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
68;
p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e
medico-legale per conto dell'Amministrazione;
q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi
ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.
2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo'
stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie
pubbliche e private e con singoli professionisti in
possesso di particolari competenze.
3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui
al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di
altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di
accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica
sicurezza.»
«Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici
veterinari di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica
iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari
di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli
ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che godono dei diritti civili e politici, in possesso, per
la carriera dei medici, della laurea in medicina e
chirurgia e del diploma di specializzazione nelle
discipline individuate nei bandi di concorso e
dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione
al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari,
della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione
all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo
nonche', per entrambe le carriere, dei requisiti previsti
dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di eta' per la
partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque
anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento.
Le qualita' di condotta sono previste dalle disposizioni di
cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale per
l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e
i medici veterinari di Polizia e le relative modalita' di
accertamento, le tipologie e le modalita' di svolgimento
dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le
eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in
numero non inferiore a due, di composizione della
commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario
e' riservato al personale della Polizia di Stato in
possesso dei prescritti diploma di laurea e
specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e
con un'eta' non superiore a quaranta anni, in possesso dei
requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non
deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu'
grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un
giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". Per il
concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve
di cui al primo periodo sono destinate, per la meta', al
personale appartenente al ruolo degli ispettori
tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al restante
personale con un'anzianita' di servizio effettivo non
inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla
qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo
periodo e' destinata al personale con un'anzianita' di
servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati,
per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi',
ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non
definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi per i quali
sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono
stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con
provvedimenti non definitivi.»
«Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia).
- 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 46 sono
ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale
teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola
superiore di polizia. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1°
aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i
medici e i medici veterinari di Polizia rivestono le
qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente
all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di
appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori
del periodo applicativo, non possono essere impiegati in
servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di
parata o d'onore.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale sono determinate con il regolamento di cui
all'art. 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e
al comma 2, sono ridotti a un quarto.
4. I medici e i medici veterinari che hanno superato
l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono
stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano
giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale
e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola
superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi
d'istituto secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
8, ferma restando la permanenza nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»
«Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico
veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di medico
capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei
posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento del corso di formazione dirigenziale, della
durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma
restando, per coloro che superano il corso, la collocazione
in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio
per merito comparativo e' ammesso il personale delle
carriere dei medici e dei medici veterinari che abbia
compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30
giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica di medico principale e
sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario
principale.
2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario
capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1°
luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici
principali e i medici veterinari principali che non
frequentano il corso per un periodo superiore a cinque
giorni, anche non consecutivi, non conseguono la
promozione, salvo che l'assenza sia determinata da
maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da
causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o
da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria
competente per territorio, o da infermita' dipendente da
causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari
principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica,
sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale
successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha
un indirizzo prevalentemente professionale ed e'
finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
sanitario, gestionale e giuridico necessarie per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le
modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i
criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di
fine corso, sono determinati con il regolamento di cui
all'art. 4, comma 6.»
«Art. 49 (Promozione a primo dirigente medico e a primo
dirigente medico veterinario). - 1. La promozione alla
qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente
medico veterinario si consegue, nel limite dei posti
disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale e'
ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e
di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre.
2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
luglio edal 1° gennaio successivi.»
«Art. 51(Promozione a dirigente superiore medico). - 1.
La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico
si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno
e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per
merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data,
abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date
del 30 giugno e del 31 dicembre.
2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene
conto, in modo particolare, delle eventuali
specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza
con i compiti di istituto dei medici della Polizia di
Stato.
3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1°
luglio e dal 1° gennaio successivi.»
«Art. 52-bis (Attivita' libero-professionale dei medici
e dei medici veterinari di Polizia). - 1. Ai medici e ai
medici veterinari della Polizia di Stato non sono
applicabili le norme relative alle incompatibilita'
inerenti all'esercizio delle attivita'
libero-professionali, fermo restando il divieto, per i
medici, di svolgere attivita' libero-professionale, a
titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti
all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei
procedimenti medico-legali nei quali e' coinvolta, quale
controparte, la stessa Amministrazione.»
«Art. 53 (Norma di rinvio). - 1. Al personale
appartenentealle carriere dei medici e dei medici
veterinari di Polizia si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e quelle
di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis, nonche', con
esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui
all'art. 10.»
«Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di
assicurare periodici percorsi formativi per il personale
appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di
cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica
sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per
quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza
corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime
carriere.
2. Con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6, sono
stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di
svolgimento, anche telematiche, nonche' i criteri per la
individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma
1 del presente articolo, che possono essere effettuati
anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture
formative pubbliche o private.»
- La rubrica del Capo I del Titolo II del citato
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificata
dal presente decreto, reca: «Carriera dei funzionari
tecnici di Polizia».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e' pubblicato nel
supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8
maggio 2010, n. 106.