Art. 12 Proroga validita' tessera sanitaria 1. La validita' delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non e' efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficolta' per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalita' del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalita' di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).