Art. 12 
 
                 Proroga validita' tessera sanitaria 
 
  1. La validita' delle tessere sanitarie  di  cui  all'articolo  50,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche'  di  cui
all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30  giugno
2020, anche per la  componente  della  Carta  Nazionale  dei  Servizi
(TS-CNS). La proroga non  e'  efficace  per  la  tessera  europea  di
assicurazione malattia riportata sul retro della  tessera  sanitaria.
Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le  quali  sia
stata effettuata richiesta di duplicato, al fine  di  far  fronte  ad
eventuali difficolta' per la  consegna  all'assistito,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una
copia provvisoria presso la  ASL  di  assistenza  ovvero  tramite  le
funzionalita' del portale www.sistemats.it, realizzate  d'intesa  con
il Ministero della salute, sentito il Garante  della  protezione  dei
dati personali. La copia non assolve alle funzionalita' di  cui  alla
componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).