Art. 6 
 
         Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati 
 
  1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia) a favore di  imprese  con  sede  o  unita'  locali
ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell'allegato  1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
possono beneficiare della sospensione di dodici  mesi  del  pagamento
delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020  e  di  un
corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I
suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia  stata  gia'
adottata da Invitalia la risoluzione del contratto  di  finanziamento
agevolato in ragione della morosita' nella restituzione  delle  rate,
purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo  ovvero
non siano incardinati  contenziosi  per  il  recupero  dello  stesso.
Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate
semestrali posticipate. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  alle  rate  di
pagamento con scadenza non successiva al 31  dicembre  2020  relative
alle transazioni gia' perfezionate con Invitalia alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  3. Agli oneri in  termini  di  fabbisogno  derivanti  dal  presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 36.