Art. 9 
 
Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorita' di pubblica
                              sicurezza 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione  del  personale
della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni: 
    a) i termini per la conclusione dei  procedimenti  amministrativi
relativi al rilascio delle autorizzazioni,  comunque  denominate,  di
competenza del Ministero dell'interno e delle Autorita' provinciali e
locali di  pubblica  sicurezza  in  materia  di  armi,  munizioni  ed
esplosivi,  esercizi  di  giochi  e  scommesse,  agenzie  di  affari,
fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di  vigilanza
e investigazione privata,  soggiorno  degli  stranieri,  nonche'  dei
procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri  o
negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi  di  controllo  nei
luoghi di  pubblico  spettacolo  e  trattenimento  o  negli  impianti
sportivi; 
    b) i termini  per  la  presentazione  della  richiesta  di  primo
rilascio  e  del  rinnovo  del  permesso   di   soggiorno   previsti,
rispettivamente,  in  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso   dello
straniero nel territorio dello Stato  e  in  almeno  sessanta  giorni
prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla  scadenza,
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.