Art. 2 
 
Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici  al
Servizio sanitario nazionale 
  1.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle   prestazioni   di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,  le  aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia'  in  servizio  nonche'  di  ricorrere  agli
idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera  del
Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  conferire  incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
sanitario  e  ai  medici   in   possesso   dei   requisiti   previsti
dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica. 
  2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione,
per titoli e colloquio  orale,  attraverso  procedure  comparative  e
hanno la durata di  un  anno  e  non  sono  rinnovabili.  I  predetti
incarichi, qualora necessario,  possono  essere  conferiti  anche  in
deroga, limitatamente alla spesa  gravante  sull'esercizio  2020,  ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia  di  spesa  di
personale nei limiti  delle  risorse  complessivamente  indicate  per
ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Per la  spesa
relativa all'esercizio 2021 si provvede  nei  limiti  previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale. 
  3. Le attivita' professionali svolte ai  sensi  dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione presso le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
  4. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le  quali  sia
disposta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6  del  2020,
la sospensione  delle  attivita'  di  formazione  superiore,  l'esame
finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle  lauree  nelle
professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  puo'  essere
svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge,  previa
certificazione delle competenze acquisite  a  seguito  del  tirocinio
pratico svolto durante i  rispettivi  corsi  di  studio,  secondo  le
indicazioni di cui al punto 2 della  circolare  del  Ministero  della
salute e del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca del 30 settembre 2016.