Art. 3 
 
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle  aziende
                        e degli enti del SSN 
 
  1. Per le  finalita'  e  gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 e all'articolo 2  del  presente  decreto,  le  regioni
procedono  alla  rideterminazione  dei  piani   di   fabbisogno   del
personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.