Art. 3
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende
e degli enti del SSN
1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui
all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente decreto, le regioni
procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del
personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.