Art. 4
Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale
e' consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita'
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore
complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla
fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attivita'
svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore
complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti
superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il
periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente
durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano
il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del
Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il
percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza,
e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita', ferma
restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle
attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.