Art. 5 
 
       Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale 
 
  1. Le aziende sanitarie locali e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento  del  monte
ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore  aggiuntive
da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale  vigente,
nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.