Art. 5
Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale
1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte
ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive
da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente,
nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.