Art. 7
Sorveglianza sanitaria
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori
sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono
sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono
l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo
per COVID-19.