IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Considerato che i  XXV  Giochi  olimpici  invernali  e  XIV  Giochi
paralimpici invernali «Milano Cortina 2026»  rivestono  straordinario
rilievo   internazionale,   coinvolgendo   il    Comitato    Olimpico
Internazionale, il Comitato Internazionale  Paralimpico,  i  Comitati
Olimpici delle Nazioni  partecipanti  e  un  elevatissimo  numero  di
atleti, tecnici, spettatori e turisti; 
  Considerato che nel corso del 2019 sono stati assunti  impegni  con
il Comitato Olimpico Internazionale,  da  cui  scaturisce  una  serie
articolata di attivita' complesse, da realizzare  necessariamente  in
un ambito temporale predefinito e con termini prefissati; 
  Considerato che l'eccezionale afflusso di  delegazioni  di  atleti,
tecnici, rappresentanti del  Comitato  Olimpico  Internazionale,  del
Comitato Internazionale Paralimpico  e  di  entita'  loro  collegate,
nonche' di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati
dai Giochi invernali in  Lombardia  e  in  Veneto,  richiede  l'avvio
straordinario e urgente di azioni, programmi e interventi  essenziali
e connessi, relativi anche alla mobilita', all'accessibilita' e  alla
sostenibilita' ambientale, finanziaria e sociale; 
  Considerato  che  analoghe  esigenze  straordinarie  e  urgenti  si
pongono anche per la citta' di Torino e la Regione Piemonte  ai  fini
dell'organizzazione e dello  svolgimento  delle  «Finali  ATP  Torino
2021-2025», da realizzarsi sulla base degli impegni assunti a livello
internazionale nei confronti di ATP Tour, Inc.; 
  Rilevata, in particolare, la straordinaria e urgente necessita'  di
svolgere le attivita' tese al puntuale rispetto degli impegni assunti
e le azioni  preordinate  all'adeguamento  degli  impianti  sportivi,
delle infrastrutture pubbliche e delle opere  private  nei  territori
interessati dagli eventi sportivi sopra menzionati; 
  Considerata  la  rilevanza  del  potenziale  impatto  degli  eventi
sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli  impianti  e  di
miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma
anche in campo sociale e culturale; 
  Considerato che le  misure  contemplate  dal  presente  decreto  in
relazione ad  entrambi  gli  eventi  sportivi  rispondono  al  comune
obiettivo di favorire, nell'attuale fase congiunturale,  la  crescita
economica  attraverso  interventi  e  programmi  di   modernizzazione
infrastrutturale e sportiva, riqualificazione urbana e  territoriale,
rendendo conseguentemente necessario un approccio strategico unitario
e organico; 
  Considerato  che  le  ripercussioni  occupazionali  ed   economiche
correlate all'organizzazione e allo  svolgimento  dei  citati  eventi
sportivi sono potenzialmente idonee a generare  importanti  ricadute,
durature nel tempo; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di  assicurare  che
la peculiare complessita' organizzativa dei  citati  eventi  sportivi
non precluda la possibilita'  di  garantire  la  sicurezza,  l'ordine
pubblico, la mobilita' sul territorio, la  ricettivita'  alberghiera,
l'accoglienza e l'assistenza sanitaria; 
  Ravvisata la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  rafforzare,
anche  in  relazione   ad   altri   eventi   sportivi   nazionali   e
internazionali che avranno luogo in Italia gia'  dall'anno  2020,  il
quadro regolatorio in materia di pubblicizzazione parassitaria  e  di
tutela dei segni notori in campo sportivo; 
  Considerato che il predetto rafforzamento del quadro regolatorio e'
coerente con la  vigente  disciplina  europea,  cui  la  legislazione
nazionale deve necessariamente adeguarsi, anche al fine di  prevenire
l'avvio  di  eventuali  procedure   di   infrazione   nei   confronti
dell'Italia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 febbraio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Consiglio Olimpico Congiunto 
 
  1. E' istituito, presso il  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano
(CONI),  il  «Consiglio  Olimpico  Congiunto  Milano  Cortina   2026»
composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato
Olimpico  Internazionale  (CIO),   uno   del   Comitato   Paralimpico
Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del
Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di  cui
all'articolo 2, uno della Societa' di cui all'articolo 3,  due  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
uno della Regione Lombardia, uno  della  Regione  Veneto,  uno  della
Provincia  autonoma  di  Trento,  uno  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano, uno del Comune  di  Milano  e  uno  del  Comune  di  Cortina
d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due
Vicepresidenti. 
  2.  Il  Consiglio  Olimpico  Congiunto  ha  funzioni  di  indirizzo
generale e di alta  sorveglianza  sull'attuazione  del  programma  di
realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni
coinvolte, in ordine  alle  principali  questioni  organizzative.  Il
Consiglio Olimpico Congiunto  predispone  annualmente  una  relazione
sulle attivita' svolte, che e' trasmessa al Parlamento per il tramite
dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le
regioni  e  le  province   autonome   interessate,   le   regole   di
funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto. 
  4. Dall'istituzione e  dal  funzionamento  del  Consiglio  Olimpico
Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano
compensi, ne' gettoni comunque denominati.