Art. 4 
 
                              Garanzie 
 
  1.   Per   l'adempimento   dell'impegno   assunto   dal    Comitato
Organizzatore di rimborsare quanto  ricevuto  dal  Comitato  Olimpico
Internazionale a titolo di anticipo sui diritti  televisivi,  laddove
l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti  o  venisse
cancellato, e' concessa, a  favore  del  medesimo  Comitato  Olimpico
Internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare  massimo
complessivo  di  euro  58.123.325,71.   La   garanzia   e'   elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.