Art. 5 Disposizioni tributarie 1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). 2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attivita' commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi. 3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, cosi' come definiti all'articolo 2, dell'Allegato XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da quest' ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, ne' ad imposte sostitutive sui redditi. 4. Non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della «famiglia olimpica», le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonche' di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all'attivita' svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi. 5. L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi puo' essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attivita', puo' adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali. 6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare. 7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.