IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  prevedendo  misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale,  della  protezione
civile e della sicurezza, nonche' di sostegno  al  mondo  del  lavoro
pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare altresi'
disposizioni in materia di giustizia, di  trasporti,  per  i  settori
agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e
dell'universita'; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per  tributi  e
contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali; 
  Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con  le  quali  il  Governo  e'  stato  autorizzato,  nel  dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro  verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Finanziamento aggiuntivo  per  incentivi  in  favore  del  personale
            dipendente del Servizio sanitario nazionale) 
 
  1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate
alla remunerazione delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale  sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato  nelle  attivita'
di  contrasto   alla   emergenza   epidemiologica   determinata   dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le  condizioni  di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per  le  condizioni  di  lavoro  e  incarichi  del
personale del comparto sanita'  sono  complessivamente  incrementati,
per ogni regione e provincia autonoma,  in  deroga  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  dell'importo
indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  250
milioni  di  euro  a  valere  sul  finanziamento  sanitario  corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento  accedono  tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per  l'anno  2019  e  per  gli
importi indicati nella tabella di cui all'allegato A. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e  6,
del decreto legge 9 marzo 2020, n.  14,  e'  autorizzata  l'ulteriore
spesa di 100 milioni di euro, a valere  sul  finanziamento  sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati
nella tabella di cui all'allegato A.