Art. 11 
 
(Disposizioni  urgenti  per  assicurare  continuita'  alle  attivita'
   assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanita') 
 
  1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di
coordinamento connesse alla  gestione  dell'emergenza  COVID-19,  ivi
compreso  il  reclutamento  di  personale,  anche  in   deroga   alle
percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25
novembre  2016,  n.  218,   lo   stanziamento   di   parte   corrente
dell'Istituto superiore di sanita' e' incrementato di euro  4.000.000
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalita' di cui al
primo periodo l'Istituto e' altresi' autorizzato ad assumere a  tempo
determinato, per il triennio 2020-2022, n.  50  unita'  di  personale
cosi' suddivise: 
  a) 20 unita' di personale con qualifica di dirigente medico; 
  b)   5   unita'   di   personale    con    qualifica    di    primo
ricercatore/tecnologo, livello II; 
  c) 20 unita' di personale con qualifica  di  ricercatore/tecnologo,
livello III; 
  d) 5 unita' di personale con  qualifica  di  Collaboratore  Tecnico
Enti di Ricerca (CTER) livello VI. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo  del  fondo  di  parte  corrente  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.