Art. 12 
 
(Misure straordinarie per la permanenza  in  servizio  del  personale
                             sanitario) 
 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali  di  assistenza,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio  dei  ministri  in  data  31  gennaio  2020,
verificata  l'impossibilita'  di   procedere   al   reclutamento   di
personale,  anche  facendo  ricorso  agli  incarichi  previsti  dagli
articoli 1 e 2 del  decreto  legge  9  marzo  2020,  n.  14,  possono
trattenere in servizio i dirigenti  medici  e  sanitari,  nonche'  il
personale del ruolo sanitario del comparto sanita'  e  gli  operatori
socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni
vigenti per il collocamento in quiescenza. 
  2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il
personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della  Polizia
di Stato puo' essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.