Art. 15 
 
(Disposizioni  straordinarie  per   la   produzione   di   mascherine
        chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, per  la  gestione  dell'emergenza  COVID-19,  e  fino  al
termine dello stato di emergenza di cui alla delibera  del  Consiglio
dei ministri  in  data  31  gennaio  2020,  e'  consentito  produrre,
importare  e  immettere  in  commercio   mascherine   chirurgiche   e
dispositivi  di  protezione  individuale  in  deroga   alle   vigenti
disposizioni. 
  2. I produttori e gli importatori delle mascherine  chirurgiche  di
cui al comma 1, e coloro  che  li  immettono  in  commercio  i  quali
intendono avvalersi della deroga ivi prevista,  inviano  all'Istituto
superiore di sanita' una autocertificazione  nella  quale,  sotto  la
propria  esclusiva  responsabilita',  attestano  le   caratteristiche
tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti
i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro  e  non
oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici
e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto  superiore
di sanita' ogni elemento  utile  alla  validazione  delle  mascherine
chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto  superiore  di  sanita',
nel termine di 3  giorni  dalla  ricezione  di  quanto  indicato  nel
presente comma, si pronuncia circa la  rispondenza  delle  mascherine
chirurgiche alle norme vigenti. 
  3. I produttori, gli  importatori  dei  dispositivi  di  protezione
individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio,
i quali  intendono  avvalersi  della  deroga  ivi  prevista,  inviano
all'INAIL  una  autocertificazione  nella  quale,  sotto  la  propria
esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche  dei
citati dispositivi e dichiarano che gli  stessi  rispettano  tutti  i
requisiti di sicurezza di cui alla vigente  normativa.  Entro  e  non
oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici
e gli importatori devono altresi' trasmettere all'INAIL ogni elemento
utile alla validazione  dei  dispositivi  di  protezione  individuale
oggetto  della  stessa.  L'INAIL,  nel  termine  di  3  giorni  dalla
ricezione di quanto indicato nel presente comma, si  pronuncia  circa
la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale  alle  norme
vigenti 
  4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai  commi  2  e  3  i
prodotti risultino non conformi alle  vigenti  norme,  impregiudicata
l'applicazione delle disposizioni in materia  di  autocertificazione,
il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore
e' fatto divieto di immissione in commercio.