Art. 16 
 
(Ulteriori misure di protezione  a  favore  dei  lavoratori  e  della
                           collettivita') 
 
  1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine
dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero  territorio  nazionale,
per i lavoratori che nello  svolgimento  della  loro  attivita'  sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale
di un metro, sono considerati dispositivi di  protezione  individuale
(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1,  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio,
il  cui  uso  e'  disciplinato  dall'articolo  34,   comma   3,   del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
  2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
gli  individui  presenti  sull'intero   territorio   nazionale   sono
autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.