Art. 18 
 
                       (Rifinanziamento fondi) 
 
  1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti
dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020,
n. 14, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno  2020.  Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  e  gli  enti  dei
rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla  contabilita'
dell'anno  2020,  all'apertura  di  un  centro  di   costo   dedicato
contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo  pertanto  una
tenuta distinta degli  accadimenti  contabili  legati  alla  gestione
dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di
cui al decreto ministeriale  24  maggio  2019.  Ciascuna  regione  e'
tenuta a redigere un apposito Programma  operativo  per  la  gestione
dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte  del  Ministero  della
salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente. 
  2.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti  dalla  diffusione   del   COVID-19,   per   le   verifiche
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  nazionale  relative
all'anno 2019, per l'anno 2020  il  termine  del  30  aprile  di  cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311  e'
differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31  maggio
e' differito al 30 giugno. 
  3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui  all'articolo  44,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  1.650
milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6,  comma
10. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.