Art. 4 
 
            (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) 
 
  1. Le regioni e le province autonome  possono  attivare,  anche  in
deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie
anche temporanee sia all'interno  che  all'esterno  di  strutture  di
ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private,  o  di
altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al
termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di  accreditamento  non
si applicano alle strutture di ricovero e cura per  la  durata  dello
stato di emergenza. 
  2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture
idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di  cui  al
comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  delle
leggi regionali, dei  piani  regolatori  e  dei  regolamenti  edilizi
locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza  deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende  assolto  con
l'osservanza delle disposizioni  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. I lavori possono essere  iniziati  contestualmente  alla
presentazione della istanza o della denunzia di inizio  di  attivita'
presso il comune competente.  La  presente  disposizione  si  applica
anche agli ospedali, ai policlinici universitari,  agli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, alle  strutture  accreditate
ed autorizzate. 
  3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi  del  comma  1
dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far  fronte
all'emergenza COVID-19. 
  4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino  alla  concorrenza
dell'importo di 50 milioni di euro,  a  valere  sull'importo  fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come  rifinanziato
dall'articolo 1, comma 555, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
nell'ambito delle risorse non ancora  ripartite  alle  regioni.  Alle
risorse di cui al presente comma  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento
di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  sulla
base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto
corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui
al  menzionato  articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene  secondo
la tabella di cui all'allegato B, che  costituisce  parte  integrante
del presente  decreto.  Con  uno  o  piu'  decreti  dirigenziali  del
Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di
cui al presente articolo, fino a concorrenza  degli  importi  di  cui
all'allegato  B;  al  conseguente  trasferimento  delle  risorse   si
provvede a  seguito  di  presentazione  da  parte  della  Regione  al
Ministero dell'economia e delle finanze degli  stati  di  avanzamento
dei lavori.