Art. 5 
 
 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici) 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  produzione  e  la  fornitura   di
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori
di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo  di  emergenza  COVID-19,  il
Commissario straordinario di cui all'articolo 122  e'  autorizzato  a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in  conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati, alle  imprese  produttrici
di tali dispositivi. 
  2. A tal fine il Commissario straordinario si  avvale  dell'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa S.p.A. - Invitalia che  opera  come  soggetto  gestore  della
misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6. 
  3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo  122,  entro  5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia
la misura  e  fornisce  specifiche  disposizioni  per  assicurare  la
gestione della stessa. 
  4. I finanziamenti possono essere erogati anche  alle  aziende  che
rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. 
  5. I dispositivi di protezione  individuale  sono  forniti  in  via
prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. 
  6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi  a  fondo
perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalita'  compatibili
con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un  apposito
conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato. La gestione  ha  natura  di  gestione
fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei  conti,  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.  1041.  Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. 
  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  6  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126.