Art. 8 
 
(Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la  chimica
         e la fisica presso le strutture sanitarie militari) 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del  COVID  19,  di  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza e di sostenere e  supportare  sinergicamente
le altre  strutture  di  qualsiasi  livello  del  Servizio  sanitario
nazionale,   tenuto   conto   dell'incremento   esponenziale    delle
prestazioni a carico del  Dipartimento  scientifico  del  Policlinico
militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche  e  dalla
connessa necessita' di sviluppo di test patogeni rari,  il  Ministero
della difesa, verificata  l'impossibilita'  di  utilizzare  personale
gia' in  servizio,  puo'  conferire  incarichi  individuali  a  tempo
determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei  unita'
di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza,
posizione economica F1, profilo professionale di funzionario  tecnico
per la biologia la chimica e la fisica. 
  2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione
per titoli e colloquio mediante  procedure  comparative  e  hanno  la
durata di un anno e non sono rinnovabili. 
  3. Le attivita' professionale svolte ai  sensi  dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione di personale nei medesimi profili  professionali  presso
il Ministero della difesa. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di euro 115.490 per ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  e  ai
relativi oneri si provvede: 
  - per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione  del  fondo  a
disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle  tre
Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66; 
  - per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo  per
la  riallocazione   delle   funzioni   connesse   al   programma   di
razionalizzazione,  accorpamento,  riduzione  e  ammodernamento   del
patrimonio  infrastrutturale,  per  le  esigenze  di   funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,  dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze  Armate,  inclusa
l`Arma dei Carabinieri, nonche' per il  riequilibrio  dei  principali
settori di spesa del Ministero della  Difesa,  con  la  finalita'  di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e
di sostenere le capacita'  operative  di  cui  all'articolo  619  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.