Art. 9 (Potenziamento delle strutture della Sanita' militare) 1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. 2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e' autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attivita' germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'articolo 126.