IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante «Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali come dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019 per le esigenze di adeguamento delle strutture, il cui processo in corso e' stato rallentato dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto; Ritenuta la necessita' ed urgenza di integrare la disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di rinvio dell'esecuzione della pena in detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per reati gravi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento, nonche' di introdurre con urgenza le necessarie disposizioni di coordinamento e adeguamento della disciplina sulla sospensione dei termini processuali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa e contabile; Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19; Acquisito sull'articolo 6 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 29 aprile 2020; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della salute e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»; b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020». 2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».