Art. 2 
 
Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 30-bis: 
      1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel
caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi
3-bis  e  3-quater,  del  codice  di  procedura  penale,  l'autorita'
competente, prima di pronunciarsi,  chiede  altresi'  il  parere  del
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza  e,  nel
caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo  41-bis,
anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo  in
ordine  all'attualita'   dei   collegamenti   con   la   criminalita'
organizzata ed  alla  pericolosita'  del  soggetto.  Salvo  ricorrano
esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere
concesso prima di  ventiquattro  ore  dalla  richiesta  dei  predetti
pareri.»; 
      2) il nono comma e' sostituito dal  seguente:  «Il  procuratore
generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi
e del relativo esito con relazione trimestrale degli  organi  che  li
hanno rilasciati e, nel caso, di permessi  concessi  a  detenuti  per
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale  o  a  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo  41-bis,  ne  da'  comunicazione,  rispettivamente,  al
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso  la  sentenza  e  al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»; 
    b) all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater,  e'  aggiunto  il
seguente: «1-quinquies.  Nei  confronti  dei  detenuti  per  uno  dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del  codice
di procedura penale o sottoposti  al  regime  previsto  dall'articolo
41-bis, il tribunale  o  il  magistrato  di  sorveglianza,  prima  di
provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della  pena  ai  sensi
degli articoli 146 o 147 del codice  penale  con  applicazione  della
detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga,
chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la
sentenza e, nel  caso  di  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo  41-bis,  anche  quello   del   Procuratore   nazionale
antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei  collegamenti
con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I
pareri sono resi al magistrato di  sorveglianza  e  al  tribunale  di
sorveglianza  nel  termine,  rispettivamente,  di  due  giorni  e  di
quindici giorni dalla richiesta.  Salvo  che  ricorrano  esigenze  di
motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato  o
il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza  dei
pareri.».