Art. 3 
 
Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina
sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge  n.
                             18 del 2020 
 
  1.  All'articolo  83  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad
alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283,  351  e
373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti
la cui ritardata trattazione puo'  produrre  grave  pregiudizio  alle
parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e  24  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite  dalle
seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice
di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22,
23 e 24 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.  150  e,  in
genere, tutti  i  procedimenti  la  cui  ritardata  trattazione  puo'
produrre grave pregiudizio alle parti»; 
      2) alla lettera b),  le  parole  «procedimenti  nei  quali  nel
periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304  del
codice  di  procedura  penale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«procedimenti nei quali nel periodo di sospensione  o  nei  sei  mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura penale»; 
    b) al  comma  6,  primo  periodo,  le  parole  «16  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «12 maggio»; 
    c) al comma 7, lettera f), dopo le  parole  «deve  in  ogni  caso
avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con  la  presenza  del  giudice
nell'ufficio giudiziario e»; 
    d) al comma 12-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Fermo quanto previsto dal  comma  12,  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano, salvo che le parti vi  acconsentano,
alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera
di  consiglio  e  a  quelle  nelle  quali  devono  essere   esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti.»; 
    e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo, le parole «salvo che la  parte  ricorrente
faccia  richiesta  di  discussione  orale»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «salvo  che  una  delle  parti  private  o  il  procuratore
generale faccia richiesta di discussione orale»; 
      2)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole  «e'  formulata  per
iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale  o»  e
le parole «del ricorrente» sono soppresse; 
    f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1
- Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del  Ministro  della
giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del
pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo,
e' autorizzato il  deposito  con  modalita'  telematica  di  memorie,
documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis,  comma
3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni  stabilite
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del Ministero della giustizia,  anche  in  deroga  alle
previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo  periodo.  I
decreti di cui al primo periodo  sono  adottati  su  richiesta  degli
uffici del pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero  della  giustizia  della  funzionalita'  dei   servizi   di
comunicazione dei documenti informatici. 
      12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno  o  piu'  decreti
del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare,  presso
ciascun ufficio del pubblico ministero  che  ne  faccia  richiesta  a
norma  del  terzo  periodo,  gli  ufficiali  e  agenti   di   polizia
giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli  uffici  del  pubblico
ministero atti  e  documenti  in  modalita'  telematica,  secondo  le
disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
anche  in  deroga  alle  previsioni  del  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24.
La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al
momento del rilascio della ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei
sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalita'   stabilite    dal
provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede.  I  decreti
di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli  uffici  del
pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia  della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.»; 
    g) al comma 12-quinquies e' aggiunto infine il seguente  periodo:
«Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui  al  presente  comma
non si applicano  alle  deliberazioni  conseguenti  alle  udienze  di
discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»; 
    h) al comma 20, ovunque ricorrano, le  parole  «15  aprile  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»; 
    i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole  «30  giugno  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».