Art. 5 
 
Disposizioni integrative e di coordinamento in materia  di  giustizia
                              contabile 
 
  1.  All'articolo  85  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le  parole:  «30
giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020». 
    b) al comma 6, terzo periodo, le parole  «dieci»  e  «nove»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e  «dodici»,  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Alla  individuazione  di
cui al periodo precedente si provvede secondo  criteri,  fissati  dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza,
che  assicurino  adeguata  proporzione   fra   magistrati   relatori,
magistrati in  servizio  presso  gli  uffici  centrali  e  magistrati
operanti negli uffici territoriali.»; 
    c) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente: 
      «8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19,
il pubblico ministero  puo'  avvalersi  di  collegamenti  da  remoto,
individuati e regolati con decreto del  presidente  della  Corte  dei
conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione
in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire  elementi  utili
alla ricostruzione dei fatti e alla  individuazione  delle  personali
responsabilita', i soggetti informati  di  cui  all'articolo  60  del
codice di giustizia contabile, approvato con decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile  che  ne  abbia  fatta
richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo.  Il  decreto
del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche
entra in vigore il giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.».