Art. 5 Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile 1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020». b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»; c) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente: «8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero puo' avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilita', i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».