IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
CONSIDERATA la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire
misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed
all'economia, in materia di politiche sociali nonche' misure
finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
Il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e
sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2
soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di
distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare
un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e
dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in
carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e
dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province
autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della
rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono
specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di
organizzazione dell'attivita' di sorveglianza attiva effettuata a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici
di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di
continuita' assistenziale nonche' con le Unita' speciali di
continuita' assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a
un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della
relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I
predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze
in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e
le province autonome organizzano inoltre le attivita' di sorveglianza
attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la
consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute
delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre
temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili
esigenze connesse alla gestione dell'isolamento contagiati da
SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome
possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere
ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di
idoneita', con effetti fino al 31 dicembre 2020.
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad
implementare le attivita' di assistenza domiciliare integrata o
equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le
strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato
supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti,
nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre
2020.
4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo
livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita' pubblica
e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati
identificati attraverso le attivita' di monitoraggio del rischio
sanitario, nonche' di tutte le persone fragili la cui condizione
risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano
le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con
l'obiettivo di assicurare le accresciute attivita' di monitoraggio e
assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare
i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in
isolamento domiciliare o quarantenati nonche' per i soggetti cronici,
disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non
autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del
dolore, e in generale per le situazioni di fragilita' tutelate ai
sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal
fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di
organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei
limiti indicati al comma 10.
5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con
l'introduzione altresi' dell'infermiere di famiglia o di comunita',
per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti
infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le
Unita' speciali di continuita' assistenziale e i servizi offerti
dalle cure primarie, nonche' di tutti i soggetti di cui al comma 4,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare
forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di
lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto
unita' infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attivita'
assistenziali svolte e' riconosciuto agli infermieri un compenso
lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte
ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalita', a
decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri
in numero non superiore ad 8 unita' ogni 50.000 abitanti, attraverso
assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al
comma 10.
6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita' delle Unita'
speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata per l'anno 2020
l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui al periodo
precedente e' consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione
del ruolo attribuito alle predette Unita' speciali di continuita'
assistenziali, ogni Unita' e' tenuta a redigere apposita
rendicontazione trimestrale dell'attivita' all'ente sanitario di
competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e finanze, in
sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere
le relative relazioni.
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei
pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari
territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
a supporto delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui
all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono
conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non
superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un monte ore
settimanale massimo di 24 ore. Per le attivita' svolte e'
riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30
euro, inclusivo degli oneri riflessi.
8. Per garantire il coordinamento delle attivita' sanitarie e
sociosanitarie territoriali, cosi' come implementate nei piani
regionali, le regioni e le province autonome provvedono
all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le
funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di
emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di
telemedicina.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19
e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo
di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23
marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e'
complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10
milioni di euro per la retribuzione dell'indennita' di personale
infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del
medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in
deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione
dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei
commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui
all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a
valere sulle risorse di cui al comma 11.
11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 e' autorizzata, per
l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l'attuazione dei commi
5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di
332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale
di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 e' autorizzata, per
l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine e'
conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a
1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi
da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessita'
legate alla distribuzione delle centrali operative a livello
regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto
previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione
complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a
1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui all'allegato A
che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le
finalita' di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere
complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province
autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali
provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito
centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 4 e 8, a decorrere
dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede
a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Agli oneri
derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.