IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  VISTO il decreto legge  23  febbraio  2020,  n.6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13; 
  VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23; 
  VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30; 
  CONSIDERATA la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  stabilire
misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al  lavoro  ed
all'economia,  in  materia  di  politiche  sociali   nonche'   misure
finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori  in  connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 2020; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     Il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale 
 
  1. Per l'anno 2020, al fine di  rafforzare  l'offerta  sanitaria  e
sociosanitaria territoriale, necessaria  a  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus  SARS-Cov-2
soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle  misure  di
distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e  rafforzare
un  solido  sistema  di  accertamento  diagnostico,  monitoraggio   e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati  e
dei loro contatti al fine di intercettare  tempestivamente  eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una  presa  in
carico precoce dei pazienti contagiati, dei  pazienti  in  isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e
dei pazienti in isolamento  fiduciario,  le  regioni  e  le  province
autonome adottano piani di  potenziamento  e  riorganizzazione  della
rete assistenziale. I piani  di  assistenza  territoriale  contengono
specifiche misure di identificazione  e  gestione  dei  contatti,  di
organizzazione dell'attivita' di  sorveglianza  attiva  effettuata  a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con  i  medici
di  medicina  generale,  pediatri  di  libera  scelta  e  medici   di
continuita'  assistenziale  nonche'  con  le   Unita'   speciali   di
continuita' assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a
un tracciamento precoce dei  casi  e  dei  contatti,  al  fine  della
relativa  identificazione,  dell'isolamento  e  del  trattamento.   I
predetti piani  sono  recepiti  nei  programmi  operativi  richiamati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi  dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni  e
le province autonome organizzano inoltre le attivita' di sorveglianza
attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la
consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute
delle  persone  assistite,  con  le  risorse  umane   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Qualora, per le esigenze di cui al  comma  1,  occorra  disporre
temporaneamente di beni immobili  per  far  fronte  ad  improrogabili
esigenze  connesse  alla  gestione  dell'isolamento   contagiati   da
SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma  7,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province  autonome
possono stipulare contratti di  locazione  di  strutture  alberghiere
ovvero  di  altri  immobili  aventi   analoghe   caratteristiche   di
idoneita', con effetti fino al 31 dicembre 2020. 
  3.  Le  aziende  sanitarie,  tramite  i  distretti,  provvedono  ad
implementare le  attivita'  di  assistenza  domiciliare  integrata  o
equivalenti, per i pazienti in isolamento anche  ospitati  presso  le
strutture individuate ai  sensi  del  comma  2,  garantendo  adeguato
supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza  dei  pazienti,
nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e  di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino  al  31  dicembre
2020. 
  4. Le regioni e le province  autonome,  per  garantire  il  massimo
livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita' pubblica
e  di  sicurezza  delle  cure  in  favore  dei  soggetti   contagiati
identificati attraverso le  attivita'  di  monitoraggio  del  rischio
sanitario, nonche' di tutte le  persone  fragili  la  cui  condizione
risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano
le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con
l'obiettivo di assicurare le accresciute attivita' di monitoraggio  e
assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per  rafforzare
i servizi di assistenza  domiciliare  integrata  per  i  pazienti  in
isolamento domiciliare o quarantenati nonche' per i soggetti cronici,
disabili, con  disturbi  mentali,  con  dipendenze  patologiche,  non
autosufficienti, con bisogni  di  cure  palliative,  di  terapia  del
dolore, e in generale per le situazioni  di  fragilita'  tutelate  ai
sensi del Capo IV  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017 "Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15.  A  tal
fine,  nel  rispetto   dell'autonomia   regionale   in   materia   di
organizzazione dei servizi domiciliari,  le  regioni  e  le  province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale  nei
limiti indicati al comma 10. 
  5.  Al  fine  di  rafforzare   i   servizi   infermieristici,   con
l'introduzione altresi' dell'infermiere di famiglia o  di  comunita',
per potenziare  la  presa  in  carico  sul  territorio  dei  soggetti
infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche  supportando  le
Unita' speciali di continuita'  assistenziale  e  i  servizi  offerti
dalle cure primarie, nonche' di tutti i soggetti di cui al  comma  4,
le aziende e gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  in  deroga
all'articolo 7  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali,  utilizzare
forme di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, con infermieri che non si trovino in costanza  di  rapporto  di
lavoro  subordinato  con  strutture   sanitarie   e   socio-sanitarie
pubbliche e private accreditate,  in  numero  non  superiore  a  otto
unita'  infermieristiche  ogni  50.000  abitanti.  Per  le  attivita'
assistenziali svolte e'  riconosciuto  agli  infermieri  un  compenso
lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte
ore settimanale massimo di 35  ore.  Per  le  medesime  finalita',  a
decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e  gli  enti  del  Servizio
Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di  infermieri
in numero non superiore ad 8 unita' ogni 50.000 abitanti,  attraverso
assunzioni a tempo indeterminato e comunque  nei  limiti  di  cui  al
comma 10. 
  6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita'  delle  Unita'
speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo  4-bis  del
decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  autorizzata  per  l'anno  2020
l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a  valere  sul  finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.  Per  la  funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui al  periodo
precedente e' consentito anche ai  medici  specialisti  ambulatoriali
convenzionati interni di far parte delle  stesse.  In  considerazione
del ruolo attribuito alle predette  Unita'  speciali  di  continuita'
assistenziali,  ogni   Unita'   e'   tenuta   a   redigere   apposita
rendicontazione  trimestrale  dell'attivita'  all'ente  sanitario  di
competenza  che  la  trasmette  alla  regione  di  appartenenza.   Il
Ministero della salute e il Ministero  dell'economia  e  finanze,  in
sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono  richiedere
le relative relazioni. 
  7. Ai fini della  valutazione  multidimensionale  dei  bisogni  dei
pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e  socio  sanitari
territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario  nazionale
a supporto delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di  cui
all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  possono
conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020,  incarichi  di  lavoro  autonomo,   anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero  non
superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un  monte  ore
settimanale  massimo  di  24  ore.  Per  le   attivita'   svolte   e'
riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo  orario  di 30
euro, inclusivo degli oneri riflessi. 
  8. Per garantire  il  coordinamento  delle  attivita'  sanitarie  e
sociosanitarie  territoriali,  cosi'  come  implementate  nei   piani
regionali,   le   regioni   e   le   province   autonome   provvedono
all'attivazione di centrali  operative  regionali,  che  svolgano  le
funzioni in raccordo  con  tutti  i  servizi  e  con  il  sistema  di
emergenza-urgenza,  anche  mediante  strumenti   informativi   e   di
telemedicina. 
  9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da  COVID-19
e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo
di  cui  all'articolo  46  dell'Accordo   collettivo   nazionale   23
marzo 2005 e  successive  modificazioni   e   integrazioni   per   la
disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale  e'
complessivamente  incrementato  nell'anno  2020  dell'importo  di  10
milioni di euro per  la  retribuzione  dell'indennita'  di  personale
infermieristico di cui all'articolo 59,  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo Accordo collettivo nazionale.  A  tal  fine  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a  valere  sul  finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. 
  10. Le regioni e le province autonome sono  autorizzate,  anche  in
deroga  ai  vincoli   previsti   dalla   legislazione   vigente,   ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per  l'attuazione
dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione  dei
commi 4, 5 e 8 fino  agli  importi  indicati  nella  tabella  di  cui
all'allegato B, che forma parte integrante del  presente  decreto,  a
valere sulle risorse di cui al comma 11. 
  11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e  8  e'  autorizzata,  per
l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l'attuazione dei commi
5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di
332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale
di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 e' autorizzata, per
l'anno  2020,  la  spesa  di  10.000.000  euro.   A   tal   fine   e'
conseguentemente  incrementato,  per  l'anno  2020,  il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di  1.256.633.983  euro.
Al finanziamento di  cui  al  presente  articolo  accedono  tutte  le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al  fabbisogno  sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un  importo  pari  a
1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto  nei  commi
da 1 a 7 e 9 del presente articolo  e  sulla  base  delle  necessita'
legate  alla  distribuzione  delle  centrali  operative   a   livello
regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi  di  quanto
previsto  dal  comma  8  del  presente  articolo.   La   ripartizione
complessiva  delle  somme  di  cui  al  presente  articolo   pari   a
1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui  all'allegato  A
che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto.  Per  le
finalita' di cui al comma 5, a decorrere  dall'anno  2021,  all'onere
complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province
autonome  e  gli  enti  dei  rispettivi  servizi  sanitari  regionali
provvedono alla rendicontazione delle spese  sostenute  nell'apposito
centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi  4  e  8,  a  decorrere
dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede
a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Agli  oneri
derivanti dal presente comma pari  a  1.256.633.983 euro  per  l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.