Art. 14 
 
Rifinanziamento Fondo  emergenze  nazionali  e  proroga  dei  termini
previsti per  la  scadenza  di  stati  di  emergenza  e  contabilita'
                              speciali 
 
  1.  In  conseguenza  del  perdurare  delle  straordinarie  esigenze
connesse  allo  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il  fondo  di  cui
all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  1.000
milioni di euro  da  destinare  agli  interventi  di  competenza  del
commissario straordinario di cui all'articolo 122  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020,  n.  27,  e  da  trasferire  sull'apposita  contabilita'
speciale ad esso intestata. 
  2.  In  relazione  alle  effettive  esigenze  di   spesa   connesse
all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente  articolo,
le risorse di  cui  comma  1,  a  seguito  di  apposito  monitoraggio
effettuato  dai  soggetti  interessati,   comunicato   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con  decreto
del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del  Capo
della protezione  civile  e  del  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.  La  rimodulazione
puo' disporsi, previa autorizzazione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilita'  speciale
di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.  
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265. 
  4. I termini di scadenza  degli  stati  di  emergenza,  diversi  da
quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio
2020 per il COVID-19, gia' dichiarati ai sensi dell'articolo  24  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilita' speciali
di cui all'articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo  n.  1  del
2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu'  prorogabili  ai
sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.
Alle attivita' connesse alle proroghe di cui  al  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle  risorse  gia'  stanziate  a  legislazione
vigente per i relativi stati  di  emergenza  e  conseguentemente  dal
presente comma non derivano nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.