Art. 15 
 
Incremento risorse del Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile  e
    disposizioni in materia di volontariato di protezione civile 
 
  1.  Al  fine   di   garantire   adeguate   risorse   da   destinare
all'assistenza delle persone piu' vulnerabili  e  alla  ricostruzione
del tessuto  sociale  deteriorato  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile,  di   cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di
20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal  precedente  comma,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3. Per le attivita' di volontariato svolte in mesi per i quali  sia
percepita l'indennita'  di  cui  all'articolo  84,  comma  1  o  agli
articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n.  1,  non  si  applicano  ai  volontari  lavoratori
autonomi che, in ottemperanza alle  misure  adottate  allo  scopo  di
contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non  aver
svolto attivita' lavorativa e percepiscono le suddette indennita'.