Art. 19 
 
        Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 7,  del  decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in  materia
di modalita', di requisiti, di procedure e di  trattamento  giuridico
ed  economico,  per  l'anno  2020   e'   autorizzato   l'arruolamento
eccezionale,  a  domanda,  di  personale   della   Marina   militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei  carabinieri  in  servizio
temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno,  nelle
misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: 
    a)  70  ufficiali  medici  con  il  grado  di  tenente  o   grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30  dell'Aeronautica
militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; 
    b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di  maresciallo,  di
cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare. 
  2. Le domande di  partecipazione  sono  presentate  entro  quindici
giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da
parte della Direzione generale del  personale  militare  sul  portale
on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it  e
gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni. 
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi  del  presente  articolo
nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge n. 18 del  2020,  costituiscono  titolo  di  merito  da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli  delle
Forze armate. 
  4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa  di    euro
4.682.845 per l'anno 2020 e euro3.962.407 per l'anno 2021 
  5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore potenziamento
dei servizi sanitari militari di  cui  all'articolo  9,  del  decreto
legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile  2020,  n.  27,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
84.132.000 per l'anno 2020. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per
l'anno 2020 e 3.241.969  per  l'anno  2021,  si  provvede,  quanto  a
88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto
a 3.962.407 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa.