Art. 22 
 
Misure per la funzionalita' delle Forze armate -  Operazione  "Strade
                               sicure" 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  fino  alla  data   di
cessazione dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: 
  a) l'incremento delle 253 unita' di personale di  cui  all'articolo
74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e'  ulteriormente
prorogato fino al 31 luglio 2020; 
  b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'  integrato  di  ulteriori  500
unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. 
  2. Allo scopo di soddisfare le esigenze  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento  delle  prestazioni
di lavoro  straordinario  ed  euro  4.250.019  per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego del personale. 
  3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.