Art. 4 
 
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni  assistenziali  per
                        l'emergenza COVID-19 
 
  1.  Per   far   fronte   all'emergenza   epidemiologica   COVID-19,
limitatamente al  periodo  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in  deroga
al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter,  del  decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in  deroga  all'articolo  8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  le
regioni, ivi comprese quelle in  piano  di  rientro,  e  le  province
autonome di Trento  e  Bolzano  possono  riconoscere  alle  strutture
inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,  comma  1,
lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la  remunerazione
di  una  specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori   costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e  un  incremento
tariffario per le attivita' rese a pazienti COVID. Il  riconoscimento
avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, per le  finalita'  emergenziali  previste  dai
predetti piani. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  Intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di
determinazione della specifica funzione assistenziale e  l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire  la  compatibilita'
con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale  per  l'anno
2020 e con le risorse  previste  per  l'attuazione  dell'articolo  3,
comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  3.  La  specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori  costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID-19 e l'incremento tariffario per le attivita' rese  a  pazienti
COVID,  come  individuati  nel  decreto  di  cui  al  comma  2,  sono
riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato  di  emergenza  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo
19,  lettera  c),  della  legge  n.   23   giugno   2011,   n.   118,
compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto  per  l'anno
2020. 
  4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale  corrispondono  agli  erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati,  un  corrispettivo,
su base mensile, per  le  prestazioni  rese  ai  sensi  del  presente
articolo, fino  ad  un  massimo  del  90  per  cento  dei  dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. 
  5. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano   possono
riconoscere  alle  strutture  private  accreditate  destinatarie   di
apposito budget per l'anno 2020 e che vedono altresi' una  temporanea
sospensione delle attivita' ordinarie in  funzione  anche  di  quanto
previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17  marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli
erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del  volume  di
attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei  contratti  di
cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 stipulati per il 2020. 
  6. L'articolo 32  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  e'
abrogato.