Art. 7 
 
Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
                             popolazione 
 
  1. Il Ministero  della  salute,  nell'ambito  dei  compiti  di  cui
all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e,
in particolare, delle funzioni relative a  indirizzi  generali  e  di
coordinamento  in  materia   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   e
riabilitazione delle  malattie,  nonche'  di  programmazione  tecnico
sanitaria  di   rilievo   nazionale   e   indirizzo,   coordinamento,
monitoraggio  dell'attivita'  tecnico   sanitaria   regionale,   puo'
trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera  v),  del
decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e  nel  rispetto  del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile  2016,  dati  personali,  anche  relativi  alla  salute  degli
assistiti, raccolti nei sistemi informativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, nonche' dati reddituali riferiti all'interessato e al  suo
nucleo  familiare  per  lo   sviluppo   di   metodologie   predittive
dell'evoluzione del fabbisogno di salute della  popolazione,  secondo
le modalita' di cui al decreto del Ministro della salute  7  dicembre
2016, n. 262. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro   della   salute,   avente   natura
regolamentare,  da  adottarsi  previo  parere  del  Garante  per   la
protezione dei dati personali, sono  individuati  i  dati  personali,
anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo
9 del Regolamento  UE  2016/679,  che  possono  essere  trattati,  le
operazioni eseguibili, le modalita'  di  acquisizione  dei  dati  dai
sistemi informativi  dei  soggetti  che  li  detengono  e  le  misure
appropriate e specifiche per tutelare i  diritti  degli  interessati,
nonche' i tempi di conservazione dei dati trattati.