Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicanole seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE: a) «analisi del profilo di rischio»: attivita' svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformita' di un impianto fisso; b) «anno di controllo»: e' l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento; c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006; d) «attivita' di attuazione congiunta»: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; e) «attivita' di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM e' un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto; f) «attivita' di progetto»: attivita' finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; g) «Autorita' nazionale competente»: e' il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato; h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15; i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento; l) «combustione»: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attivita' direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico; m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attivita' di trasporto aereo internazionale; n) «credito»: unita' rilasciata a seguito della realizzazione di attivita' di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva; p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attivita' interessata; q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attivita' elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo; r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I; s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra; t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse; u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo; v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.; z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile; aa) «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato I e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; bb) «impianto di produzione di elettricita'»: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricita' ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attivita' elencata all'allegato I diversa dalla attivita' ivi indicata come «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»; cc) «ispezioni»: attivita' di monitoraggio e controllo della conformita' relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio; dd) «nuovo entrante»: 1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita' inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'articolo 31 e 32; 3) l'operatore aereo identificato dalla Commissione europea previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui e' associato un nuovo codice identificativo Central Route Charges Offices (CRCO) e la cui attivita' di trasporto aereo non e' in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato. In caso di fallimento e ricostituzione di nuova societa' operante nell'ambito delle attivita' aeree diversa e disgiunta dalla precedente, fara' fede quanto dichiarato nella documentazione notarile e legale; ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui e' esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile; ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»: 1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu' considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il periodo di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato membro ETS o cessato; 3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta; hh) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008; ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»: una parte elencata all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo; ll) «periodo di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi a partire dal 1° gennaio 2013; mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica; nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attivita' di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31; oo) «piccolissimo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32; pp) «portale ETS»: piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato; qq) «pubblico»: una o piu' persone nonche', le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone; rr) «quantita' di emissioni»: quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente; ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo; tt) «registro dell'Unione»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE; uu) «registro nazionale»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013; vv) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019; zz) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unita' rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto; aaa) «riserva speciale»: quantita' di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1; bbb) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo; ccc) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario; ddd) «unita di riduzione delle emissioni» (ERU): un'unita' rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto; eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 41.