Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicanole seguenti definizioni
che si  intendono  integrate  da  quelle  contenute  nei  regolamenti
delegati e nei regolamenti di  esecuzione  previsti  dalla  direttiva
2003/87/CE: 
    a) «analisi del profilo di rischio»:  attivita'  svolta  ai  fini
della determinazione del livello di rischio di non conformita' di  un
impianto fisso; 
    b)  «anno  di  controllo»:  e'  l'anno  civile  che  si  conclude
ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento; 
    c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno
iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1°  gennaio  2006,  il  primo
anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno  civile  che
decorre dal 1° gennaio 2006; 
    d) «attivita' di attuazione congiunta»: un'attivita' di  progetto
approvata  da  una  o  piu'  parti  incluse  all'allegato   I   della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  ai
sensi dell'articolo 6 del  Protocollo  di  Kyoto  e  delle  decisioni
successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; 
    e) «attivita' di meccanismo di sviluppo pulito»: di  seguito  CDM
e' un'attivita' di progetto approvata da una  o  piu'  parti  incluse
all'allegato I della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12  del  Protocollo  di
Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo
di Kyoto; 
    f) «attivita' di progetto»: attivita' finalizzata alla  riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed  e)
o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e  i  Paesi
terzi o di decisioni adottate  dalla  Conferenza  delle  Parti  della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti  climatici  o
del  protocollo  di  Kyoto  e  ammissibili  per   essere   utilizzati
nell'ambito del sistema comunitario; 
    g) «Autorita' nazionale competente»: e' il Comitato ETS designato
per l'attuazione delle  disposizioni  della  direttiva  2003/87/CE  a
norma dell'articolo 4, di seguito Comitato; 
    h)  «autorizzazione   ad   emettere   gas   a   effetto   serra»:
l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15; 
    i)  «avvio  del  funzionamento  normale»:  il  primo  giorno   di
funzionamento; 
    l)     «combustione»:     l'ossidazione     di      combustibili,
indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia  termica,
elettrica o meccanica prodotte in tale processo,  e  altre  attivita'
direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico; 
    m)  «CORSIA»  -  Carbon  Offsetting  and  Reduction  Scheme   for
International Aviation: misura mondiale basata  sul  mercato  per  la
riduzione  delle  emissioni  di  CO2  derivanti  dalle  attivita'  di
trasporto aereo internazionale; 
    n) «credito»: unita' rilasciata a seguito della realizzazione  di
attivita' di riduzione delle emissioni realizzate a norma di  accordi
sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi  o  di  decisioni  adottate
dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro  delle  Nazioni
Unite  sui  cambiamenti  climatici  o  del  Protocollo  di  Kyoto   e
ammissibili   per   essere   utilizzati   nell'ambito   del   sistema
comunitario; 
    o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli  operatori  aerei
approvato ai sensi  dei  pertinenti  regolamenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 18-bis della direttiva; 
    p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra
a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte  di
un aeromobile che esercita una delle  attivita'  di  trasporto  aereo
elencate  all'allegato  I,  dei  gas   specificati   in   riferimento
all'attivita' interessata; 
    q)  «emissioni  attribuite  al  trasporto  aereo»:  le  emissioni
imputabili a tutti i voli  che  rientrano  nelle  attivita'  elencate
nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato  nel  territorio
nazionale e quelli che arrivano in siffatto  aerodromo  da  un  Paese
terzo; 
    r) «emissioni storiche  del  trasporto  aereo»:  la  media  delle
emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005  e  2006  dagli
aeromobili che  svolgono  una  delle  attivita'  di  trasporto  aereo
elencate nell'allegato I; 
    s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione
dei gas a effetto serra; 
    t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato  II  e  altri
costituenti gassosi  dell'atmosfera,  sia  naturali  che  di  origine
antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse; 
    u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un  impianto  o
alla quale e' stato delegato un  potere  economico  determinante  per
quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo; 
    v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.; 
    z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile; 
    aa) «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui  sono  svolte
una o piu'  attivita'  elencate  all'allegato  I  e  altre  attivita'
direttamente associate che  hanno  un  collegamento  tecnico  con  le
attivita' svolte nel medesimo sito e che  potrebbero  incidere  sulle
emissioni e sull'inquinamento; 
    bb) «impianto di produzione di elettricita'»: un impianto che, al
1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricita'  ai  fini
della vendita a terzi e nel quale non si  effettua  alcuna  attivita'
elencata all'allegato I diversa dalla  attivita'  ivi  indicata  come
«Combustione di carburanti in impianti di  potenza  termica  nominale
totale superiore a 20 MW»; 
    cc) «ispezioni»: attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  della
conformita' relativa agli impianti fissi basata  su  una  preliminare
analisi del profilo di rischio; 
    dd) «nuovo entrante»: 
      1) l'impianto  che  esercita  una  o  piu'  attivita'  indicate
all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere  gas  a
effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da  tre  mesi
prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo  25,
comma 2, e termina tre mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
successivo elenco; 
      2) l'impianto che esercita  per  la  prima  volta  un'attivita'
inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a  norma
dell'articolo 31 e 32; 
      3) l'operatore aereo  identificato  dalla  Commissione  europea
previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei  a  cui  e'
associato  un  nuovo  codice  identificativo  Central  Route  Charges
Offices (CRCO) e la cui attivita' di trasporto aereo non e' in  alcun
modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente  individuato.
In caso di fallimento e ricostituzione  di  nuova  societa'  operante
nell'ambito  delle  attivita'  aeree  diversa   e   disgiunta   dalla
precedente,  fara'  fede  quanto  dichiarato   nella   documentazione
notarile e legale; 
    ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera  un  aeromobile  nel
momento in cui e' esercitata una delle attivita' di  trasporto  aereo
elencate all'allegato I o, nel caso in cui  tale  operatore  non  sia
conosciuto o non identificato dal  proprietario  dell'aeromobile,  il
proprietario stesso dell'aeromobile; 
    ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»: 
      1) l'operatore aereo in possesso  di  una  licenza  d'esercizio
valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
      2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero  1)  e
non in possesso di una licenza d'esercizio valida  rilasciata  da  un
altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle  attivita'  di
trasporto aereo, stimate per l'anno  di  riferimento,  siano  per  la
maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il  caso  in
cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non
abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu'
considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il  periodo
di riferimento successivo e deve essere  trasferito  ad  altro  Stato
membro ETS o cessato; 
      3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri  1)  e
2) non in possesso di una licenza d'esercizio  valida  rilasciata  da
uno Stato membro, le cui emissioni  provenienti  dalle  attivita'  di
trasporto aereo,  stimate  per  i  primi  due  anni  del  periodo  di
riferimento precedente,  siano  per  la  maggior  parte  attribuibili
all'Italia; 
    gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un  operatore  il
quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o
non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta; 
    hh)  «organismo   di   accreditamento   nazionale»:   l'organismo
nazionale di accreditamento designato ai sensi del  regolamento  (CE)
n.765/2008; 
    ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro  delle
Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici»:  una   parte   elencata
all'allegato I  alla  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto,  come
indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo; 
    ll) «periodo di riferimento»: riferito agli operatori  aerei  che
hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il  1°
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi
a partire dal 1° gennaio 2013; 
    mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica; 
    nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al  Comitato
emissioni  per  un  valore  inferiore  a  25.000  tonnellate  di  CO2
equivalente e che, nei casi in cui effettua attivita' di combustione,
ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse  le  emissioni
di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui
all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure  finalizzate  ad
ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con
riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31; 
    oo) «piccolissimo emettitore»:  impianto  che  ha  comunicato  al
Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate  di  CO2
equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in  ciascuno  dei  tre
anni precedenti alla  notifica  di  cui  all'articolo  25  ovvero  un
impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato  per  piu'  di
300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui
all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di  cui  all'articolo
32; 
    pp)  «portale  ETS»:  piattaforma  informatica  che   costituisce
l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e
il Comitato; 
    qq) «pubblico»: una o piu' persone nonche', le  associazioni,  le
organizzazioni o gruppi di persone; 
    rr) «quantita' di emissioni»: quantita' di emissioni misurate  in
tonnellata di biossido di carbonio equivalente; 
    ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere  una  tonnellata
di biossido di  carbonio  equivalente  per  un  periodo  determinato,
valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto
e cedibile conformemente al medesimo; 
    tt) «registro dell'Unione»: banca  dati  in  formato  elettronico
istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE; 
    uu) «registro  nazionale»:  banca  dati  in  formato  elettronico
istituita ai sensi dell'articolo 10 del  regolamento  del  Parlamento
europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013; 
    vv) «regolamenti  sui  registri»:  regolamento  (UE)  389/2013  e
regolamento delegato (UE) 1122/2019; 
    zz) «riduzione  delle  emissioni  certificate»  (CER):  un'unita'
rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e  delle
decisioni adottate a norma della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto; 
    aaa) «riserva speciale»:  quantita'  di  quote  di  emissioni  da
assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello  che
ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8,
comma 1; 
    bbb) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di
gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo; 
    ccc)  «tonnellata  di  biossido  di  carbonio  equivalente»,  una
tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una  quantita'  di
qualsiasi altro gas a effetto  serra  elencato  all'allegato  II  che
abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario; 
    ddd)  «unita  di  riduzione  delle  emissioni»  (ERU):  un'unita'
rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto  e  delle
decisioni adottate a norma della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto; 
    eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato  ai  sensi
dell'articolo 41.