Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
             Funzioni delle regioni e degli enti locali 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «dai  decreti  di  cui  all'articolo  4,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente decreto e  dai
relativi decreti attuativi»; 
    b) al comma 3: 
      1) all'alinea, le parole «di climatizzazione»  sono  sostituite
dalla seguente: «termici»; 
      2) alla lettera c), le parole «di  cui  all'articolo  4,  comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6,  comma
12,  come  modificato  secondo  le  modalita'  individuate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1-quinquies, n. 5)»; 
    c) al comma 3-bis: 
      1) alla lettera c), le parole «certificazione energetica»  sono
sostituite dalle seguenti: «attestazione della prestazione energetica
degli edifici»; 
      2) alla lettera f), le parole «, o in occasione delle attivita'
ispettive di cui all'allegato L, comma 16» sono soppresse; 
    d) al comma 5-quinquies: 
      1) all'alinea, dopo  le  parole  «dai  regolamenti  di  cui  ai
decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74,  e  16
aprile 2013, n. 75,» sono inserite le seguenti: «e dai decreti di cui
all'articolo 4,»; 
      2) alla lettera b), dopo le parole «e degli  attestati  emessi»
sono  inserite  le  seguenti:  «mediante  attivita'  di  accertamento
documentale e ispezione in sito, tenendo conto  dei  criteri  di  cui
all'allegato   II   della   direttiva   2010/31/UE    e    successive
modificazioni;» 
      3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis)  avviare  programmi  di  verifica  del  rispetto  dei
requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo  4,  comma
1, e del rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma
1-bis, i  cui  risultati  sono  comunicati,  a  fini  statistici,  al
Ministero dello sviluppo economico.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali).
          - 1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto. 
                2. Le autorita' competenti  realizzano,  con  cadenza
          periodica, privilegiando accordi  tra  gli  enti  locali  o
          anche attraverso altri organismi pubblici o privati di  cui
          sia  garantita  la  qualificazione  e  l'indipendenza,  gli
          accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
          norme relative  al  contenimento  dei  consumi  di  energia
          nell'esercizio   e   manutenzione   degli    impianti    di
          climatizzazione e assicurano che  la  copertura  dei  costi
          avvenga con una equa  ripartizione  tra  tutti  gli  utenti
          finali e l'integrazione di  questa  attivita'  nel  sistema
          delle ispezioni degli impianti  all'interno  degli  edifici
          previsto all'articolo 1, comma 44, della  legge  23  agosto
          2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il  minor
          impatto possibile a carico dei cittadini;  tali  attivita',
          le  cui  metodologie  e  requisiti  degli  operatori   sono
          previsti  dal  presente  decreto  e  dai  relativi  decreti
          attuativi, sono svolte secondo principi  di  imparzialita',
          trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale  e  sono
          finalizzate a: 
                  a) ridurre il consumo di energia  e  i  livelli  di
          emissioni inquinanti; 
                  b)  correggere  le  situazioni  non  conformi  alle
          prescrizioni del presente decreto; 
                  c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7; 
                  d)   monitorare   l'efficacia    delle    politiche
          pubbliche. 
                3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano,  allo  scopo   di   facilitare   e   omogeneizzare
          territorialmente l'impegno degli enti o organismi  preposti
          agli accertamenti e alle ispezioni sugli  edifici  e  sugli
          impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace  agli
          obblighi  previsti  al  comma  2,  possono  promuovere   la
          realizzazione di programmi informatici per la  costituzione
          dei catasti degli  impianti  termici  presso  le  autorita'
          competenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  gli  enti
          interessati. A tali fini: 
                  a) i soggetti  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,
          comunicano entro centoventi giorni all'ente  competente  in
          materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione  e
          le principali caratteristiche degli impianti di  proprieta'
          o dai medesimi  gestiti  nonche'  le  eventuali  successive
          modifiche significative; 
                  b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di
          combustibile, a  uso  degli  impianti  termici,  comunicano
          all'ente competente in materia di controlli sugli  impianti
          termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da  esse
          rifornite al 31 dicembre di ogni anno; 
                  c) l'ente competente in materia di controlli  sugli
          impianti termici trasmette annualmente alle regioni e  alle
          province autonome i dati di cui alle lettere a)  e  b)  per
          via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui
          all'articolo  6,  comma  12,  come  modificato  secondo  le
          modalita'  individuate  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma
          1-quinquies, n. 5). 
                3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e
          di Bolzano in accordo con gli  enti  locali,  predispongono
          entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione
          e  riqualificazione  energetica   del   parco   immobiliare
          territoriale,  sviluppando  in   particolare   alcuni   dei
          seguenti aspetti: 
                  a) la realizzazione di campagne di  informazione  e
          sensibilizzazione dei cittadini,  anche  in  collaborazione
          con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
          attuazione  dei  decreti  del  Ministro   delle   attivita'
          produttive  20   luglio   2004   concernenti   l'efficienza
          energetica negli usi finali; 
                  b) l'attivazione di accordi con  le  parti  sociali
          interessate alla materia; 
                  c) l'applicazione di  un  sistema  di  attestazione
          della prestazione energetica degli edifici coerente  con  i
          principi generali del presente decreto legislativo; 
                  d)  la  realizzazione  di  diagnosi  energetiche  a
          partire  dagli  edifici  presumibilmente   a   piu'   bassa
          efficienza; 
                  e) la definizione di regole coerenti con i principi
          generali del presente  decreto  legislativo  per  eventuali
          sistemi di incentivazione locali; 
                  f) la  facolta'  di  promuovere,  con  istituti  di
          credito, di strumenti di finanziamento agevolato  destinati
          alla  realizzazione  degli  interventi   di   miglioramento
          individuati con le diagnosi energetiche  nell'attestato  di
          prestazione energetica. 
                3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di
          cui  al  comma  3-bis,  i  comuni  possono  richiedere   ai
          proprietari  e  agli  amministratori  degli  immobili   nel
          territorio  di   competenza   di   fornire   gli   elementi
          essenziali, complementari a quelli previsti per il  catasto
          degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
          costituzione di un sistema informativo  relativo  agli  usi
          energetici degli edifici.  A  titolo  esemplificativo,  tra
          detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
          la superficie utile corrispondente e i relativi consumi  di
          combustibile e di energia elettrica. 
                3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le
          aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
          dati che le predette amministrazioni ritengono utili per  i
          riscontri  e  le  elaborazioni  necessarie  alla   migliore
          costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter. 
                3-quinquies. I dati  di  cui  ai  commi  3,  3-ter  e
          3-quater   possono   essere   utilizzati   dalla   pubblica
          amministrazione esclusivamente  ai  fini  dell'applicazione
          del presente decreto legislativo. 
                4. Per gli impianti che sono dotati di generatori  di
          calore di eta' superiore  a  quindici  anni,  le  autorita'
          competenti effettuano, con le stesse modalita' previste  al
          comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo  complesso
          comprendendo   una   valutazione   del   rendimento   medio
          stagionale del generatore e una  consulenza  su  interventi
          migliorativi che possono essere correlati. 
                5. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano   riferiscono   periodicamente   alla    Conferenza
          unificata  e  ai  Ministeri  delle  attivita'   produttive,
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti, sullo stato  di  attuazione
          del presente decreto. 
                5-bis. Le regioni, le province autonome di  Trento  e
          di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e
          negli  strumenti  di  pianificazione  ed   urbanistici   di
          competenza,  le  norme  contenute  nel  presente   decreto,
          ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
          tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso
          di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche  in
          ordine all'orientamento e alla conformazione degli  edifici
          da  realizzare  per  massimizzare  lo  sfruttamento   della
          radiazione  solare  e  con   particolare   cura   nel   non
          penalizzare, in termini di volume  edificabile,  le  scelte
          conseguenti. 
                5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di
          aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi
          previsti dal presente decreto in conformita' alla direttiva
          2010/31/UE, le  regioni  e  le  province  autonome  possono
          adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti  dal
          presente decreto, in termini di: 
                  a) flessibilita' applicativa dei requisiti  minimi,
          anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione
          a specifiche situazioni  di  impossibilita'  o  di  elevata
          onerosita',  che  comunque  garantiscano   un   equivalente
          risultato sul bilancio energetico regionale; 
                  b) semplificazioni  amministrative  in  materia  di
          esercizio,  manutenzione,  controllo  e   ispezione   degli
          impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione
          dei controlli di efficienza energetica con quelli  in  tema
          di qualita' dell'aria. 
                5-quater. I  provvedimenti  di  cui  al  comma  5-ter
          devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento
          dell'Unione europea, con la direttiva  2010/31/UE,  con  il
          presente decreto legislativo  e  devono  essere  notificati
          alla Commissione europea. 
                5-quinquies. Le regioni e le  province  autonome,  in
          conformita' a quanto previsto dai  regolamenti  di  cui  ai
          decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          74, e  16  aprile  2013,  n.  75,  e  dai  decreti  di  cui
          all'articolo 4, provvedono inoltre a: 
                  a) istituire un  sistema  di  riconoscimento  degli
          organismi e dei  soggetti  cui  affidare  le  attivita'  di
          ispezione sugli impianti termici e  di  attestazione  della
          prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi
          per la  loro  qualificazione,  formazione  e  aggiornamento
          professionale, tenendo conto dei requisiti  previsti  dalle
          norme nazionali e nel rispetto delle norme  comunitarie  in
          materia di libera circolazione dei servizi; 
                  b) avviare  programmi  di  verifica  annuale  della
          conformita' dei rapporti di  ispezione  e  degli  attestati
          emessi mediante attivita'  di  accertamento  documentale  e
          ispezione  in  sito,  tenendo  conto  dei  criteri  di  cui
          all'allegato II della  direttiva  2010/31/UE  e  successive
          modificazioni; 
                  b-bis) avviare programmi di verifica  del  rispetto
          dei  requisiti  definiti  con  i   provvedimenti   di   cui
          all'articolo 4, comma 1 e del rispetto  delle  disposizioni
          di cui all'articolo 4, comma 1-bis, i  cui  risultati  sono
          comunicati, a fini statistici, al Ministero dello  sviluppo
          economico. 
                5-sexies. Le regioni e le  province  autonome,  anche
          attraverso  propri  enti  o  agenzie,  collaborano  con  il
          Ministero dello sviluppo economico e, per la  sola  lettera
          c) anche con il Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  la  definizione
          congiunta: 
                  a) di  metodologie  di  calcolo  della  prestazione
          energetica degli edifici; 
                  b)  di  metodologie  per  la   determinazione   dei
          requisiti minimi di edifici e impianti; 
                  c) di sistemi di classificazione  energetica  degli
          edifici, compresa la definizione  del  sistema  informativo
          comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d); 
                  d) del Piano d'azione  destinato  ad  aumentare  il
          numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo
          4-bis, comma 2; 
                  e)   dell'azione    di    monitoraggio,    analisi,
          valutazione  e  adeguamento  della   normativa   energetica
          nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.».