Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.  192  del  2005.
  Monitoraggio, analisi, valutazione e  adeguamento  della  normativa
  energetica nazionale e regionale 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,
il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico promuove forme di monitoraggio  in  collaborazione
con le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  per
quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di  accordi  con
enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati,  nonche'  del
portale di cui all'articolo 4-quater, al fine di rilevare il grado di
attuazione del presente decreto, valutando i risultati  conseguiti  e
proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  10  (Monitoraggio,  analisi,   valutazione   e
          adeguamento  della   normativa   energetica   nazionale   e
          regionale). - 1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico
          promuove forme di monitoraggio  in  collaborazione  con  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          quanto di rispettiva competenza  ed  anche  avvalendosi  di
          accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici  e
          privati, nonche' del portale di cui all'articolo  4-quater,
          al fine di rilevare il grado  di  attuazione  del  presente
          decreto, valutando  i  risultati  conseguiti  e  proponendo
          eventuali interventi di adeguamento normativo. 
                2. In particolare, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attivita': 
                  a)  raccolta  e  aggiornamento  dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  usi  finali  dell'energia  in
          edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per  una
          conoscenza del patrimonio immobiliare  esistente  nei  suoi
          livelli prestazionali di riferimento; 
                  b) monitoraggio dell'attuazione della  legislazione
          regionale e nazionale  vigente,  del  raggiungimento  degli
          obiettivi e delle problematiche inerenti; 
                  c) valutazione  dell'impatto  sugli  utenti  finali
          dell'attuazione della legislazione di settore in termini di
          adempimenti  burocratici,  oneri  posti  a  loro  carico  e
          servizi resi; 
                  d) valutazione dell'impatto del presente decreto  e
          della  legislazione  di  settore  sul  mercato  immobiliare
          regionale, sulle imprese di  costruzione,  di  materiali  e
          componenti per l'edilizia e su quelle di  produzione  e  di
          installazione    e    manutenzione    di    impianti     di
          climatizzazione; 
                  e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro
          legislativo  e  regolamentare  che  superi   gli   ostacoli
          normativi  e   di   altra   natura   che   impediscono   il
          conseguimento degli obiettivi del presente decreto; 
                  f) studio di scenari evolutivi  in  relazione  alla
          domanda e all'offerta di energia del settore civile; 
                  g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e
          ambientali dell'intero processo edilizio,  con  particolare
          attenzione  alle  nuove  tecnologie  e   ai   processi   di
          produzione, trasporto, smaltimento e demolizione; 
                  h) proposta di provvedimenti e misure necessarie  a
          uno sviluppo organico della normativa energetica  nazionale
          per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile. 
                3. I risultati delle attivita' di cui al comma 2 sono
          trasmessi al Ministero delle  attivita'  produttive  ed  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,  che
          provvedono a  riunirli,  elaborarli  ed  integrarli  con  i
          risultati  di  analoghe  attivita'   autonome   a   livello
          nazionale, al fine di pervenire ad  un  quadro  conoscitivo
          unitario  da  trasmettere  annualmente  al  Parlamento   ad
          integrazione   della   relazione    prevista    ai    sensi
          dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonche'
          alla Conferenza unificata.  Il  Ministero  delle  attivita'
          produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio  provvedono  altresi'  al   monitoraggio   della
          legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo
          sviluppo  di  azioni  in  un  contesto  di  metodologie  ed
          esperienze il piu'  possibile  coordinato,  riferendone  al
          Parlamento ed alla  Conferenza  unificata  nell'ambito  del
          quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.».