Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n.  192  del  2005.
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,
comma 1, dopo le  parole  «direttiva  2010/31/UE»  sono  inserite  le
seguenti: «, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE,». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione
          a quanto disposto dall'articolo 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si
          applicano alle regioni e alle  province  autonome  che  non
          abbiano ancora provveduto al  recepimento  della  direttiva
          2010/31/UE, come modificata  dalla  direttiva  2018/844/UE,
          fino alla data di entrata  in  vigore  della  normativa  di
          attuazione  adottata  da  ciascuna  regione   e   provincia
          autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
          e le province autonome sono tenute al rispetto dei  vincoli
          derivanti   dall'ordinamento   europeo   e   dei   principi
          fondamentali desumibili dal presente  decreto.  Sono  fatte
          salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e
          delle province autonome che, alla data di entrata in vigore
          della  normativa  statale  di  attuazione,   abbiano   gia'
          provveduto al recepimento. 
                Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».